Sentenza n. 327/2026 - Trieste, Sezione 1
Per l’accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti all’applicazione degli artt. 966 e 1803 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, beneficiando del relativo premio; nonché, per quanto occorra, per l’annullamento - del provvedimento del Comando 5° Reggimento Aviazione dell’Esercito “RIGEL” con sede in Viale Venezia, 79 - 33072 Casarsa della Delizia (PN), prot. n. M_D AA91274 REG2025 0014401 del 8.09.2025, avente ad oggetto “Comunicazione di conclusione di procedimento amministrativo (...) Cap. Vito TELEGRAFO, nato il 13/05/1988”, con il quale la Amministrazione riscontrava negativamente l’istanza presentata dal ricorrente de quo; - per quanto occorra, del provvedimento del Comando 5° Reggimento Aviazione dell’Esercito “RIGEL” con sede in Viale Venezia, 79 - 33072 Casarsa della Delizia (PN), prot. n. M_D AA91274 REG2025 0010782 del 26.06.2025, avente ad oggetto “Incentivi agli ufficiali piloti in servizio permanente effettivo - art. 966 e 1803 del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66”, con il quale la Amministrazione comunicava, “ai sensi dell’art. 10 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241”, i “motivi ostativi all’accoglimento” della istanza presentata dal ricorrente Telegrafo; - del provvedimento del Comando 5° Reggimento Aviazione dell’Esercito “RIGEL” con sede in Viale Venezia, 79 - 33072 Casarsa della Delizia (PN), prot. n. M_D AA91274 REG2025 0014402 del 08.09.2025, avente ad oggetto “Comunicazione di conclusione di procedimento amministrativo (...) Ten. Col. Matteo BERGAMO, nato il 03/12/1983”, con il quale la Amministrazione riscontrava negativamente l'istanza presentata dal ricorrente de quo; - per quanto occorra, del provvedimento del Comando 5° Reggimento Aviazione dell’Esercito “RIGEL” con sede in Viale Venezia, 79 - 33072 Casarsa della Delizia (PN), prot. n. M_D AA91274 REG2025 0010781 del 26.06.2025 avente ad oggetto “Incentivi agli ufficiali piloti in servizio permanente effettivo - art. 966 e 1803 del D. lgs. 15 marzo 2010 n. 66”, con il quale la Amministrazione comunicava, “ai sensi dell’art. 10 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241”, i “motivi ostativi all’accoglimento” della istanza presentata dal ricorrente Bergamo; - del provvedimento dell’8.09.2025 del Comando 5° Reggimento Aviazione dell’Esercito “RIGEL” con sede in Viale Venezia, 79 - 33072 Casarsa della Delizia (PN), del 8.09.2025, avente ad oggetto “Comunicazione di conclusione di procedimento amministrativo (...) Cap. Angelo CAVALLO, nato il 06/01/1991”, con il quale la Amministrazione riscontrava negativamente l’istanza presentata dal ricorrente de quo; - per quanto occorra, del provvedimento del Comando 5° Reggimento Aviazione dell’Esercito “RIGEL” con sede in Viale Venezia, 79 - 33072 Casarsa della Delizia (PN), prot. n. M_D AA91274 REG2025 0010783 del 26.06.2025 avente ad oggetto “Incentivi agli ufficiali piloti in servizio permanente effettivo - art. 966 e 1803 del D. lgs. 15 marzo 2010 n. 66”, con il quale la Amministrazione comunicava, “ai sensi dell’art. 10 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241”, i “motivi ostativi all’accoglimento” della istanza presentata dal ricorrente Cavallo; nonché per la condanna al pagamento delle somme dovute, comprensive della rivalutazione monetaria, degli interessi legali e degli interessi anatocistici;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Dinieghi del Comando 5° Reggimento Aviazione dell’Esercito relativi all’ammissione alla ferma volontaria e alla corresponsione del premio previsto per gli ufficiali piloti
Esito
Favorevole al ricorrente (militari piloti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Tre ufficiali dell’Esercito in servizio permanente, in possesso del brevetto militare di pilota di elicottero, avevano chiesto di essere ammessi rispettivamente al primo biennio e ai primi tre bienni di ferma volontaria previsti dall’art. 966, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010, con corresponsione del premio disciplinato dall’art. 1803, comma 1. Il Comando aveva respinto le istanze ritenendo che la normativa richiedesse il diverso brevetto di pilota militare e che non fosse possibile estendere loro gli effetti del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 6766/2021. I ricorrenti hanno dedotto, con unico articolato motivo, eccesso di potere per carenza di istruttoria, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti e carenza ed erroneità della motivazione, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 966 e 1803 del d.lgs. n. 66/2010. Hanno sostenuto la sostanziale identità delle funzioni, dell’addestramento e dell’attività operativa svolti dai titolari del brevetto di pilota militare e dai titolari del brevetto militare di pilota di elicottero, richiamando la direttiva dello Stato Maggiore dell’Esercito e la precedente giurisprudenza. In subordine hanno prospettato l’illegittimità costituzionale degli artt. 966 e 1803 per contrasto con gli artt. 3, 36 e 97 Cost.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza in forma semplificata, ritenendo decisive le ricostruzioni già compiute dal Consiglio di Stato e dal TAR Lazio. La disciplina premiale, pur riferita testualmente agli ufficiali in possesso del brevetto di pilota militare, deve essere interpretata in senso teleologico e sistematico, includendo anche gli ufficiali titolari del brevetto militare di pilota di elicottero quando svolgano in concreto funzioni identiche a quelle dei titolari del brevetto espressamente menzionato. La sostanziale identità delle funzioni, l’impiego dei piloti a prescindere dal brevetto posseduto e l’utilizzo di equipaggi misti dimostrano che la diversa qualificazione formale del brevetto non giustifica una disparità nell’attribuzione del premio. Non occorre quindi sollevare questione di legittimità costituzionale. Il richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato n. 6766/2021 è stato qualificato come argomento interpretativo e non come richiesta di estensione del giudicato. Sono stati annullati i dinieghi ed è stato accertato il diritto dei ricorrenti ad accedere al beneficio, ossia a essere ammessi alla ferma volontaria richiesta con corresponsione del premio, subordinatamente all’effettivo svolgimento di funzioni identiche a quelle dei titolari del brevetto di pilota militare. Spese compensate; il Ministero deve rimborsare il contributo unificato.
Norme richiamate
art. 966 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
La disposizione disciplina l’ammissione degli ufficiali piloti alla ferma volontaria; interpretata secondo la ratio della disciplina, consente l’accesso al beneficio anche a chi possiede un diverso brevetto formalmente denominato, ma svolge in concreto funzioni identiche a quelle dei titolari del brevetto di pilota militare.
art. 1803 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Prevede il premio collegato alla ferma volontaria; il premio spetta, alle condizioni indicate dal giudice, anche agli ufficiali titolari del brevetto militare di pilota di elicottero che svolgano funzioni identiche a quelle dei piloti militari.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato nei preavvisi di rigetto adottati dall’amministrazione; il giudizio ha riguardato la legittimità dei successivi dinieghi.
artt. 74 e 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Consentono la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata quando le questioni siano già adeguatamente approfondite dalla giurisprudenza.
artt. 3, 36 e 97 Cost.
Parametri costituzionali invocati in via subordinata; il giudice ha escluso la necessità di sollevare la questione, ritenendo possibile un’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Impone al Ministero il rimborso del contributo unificato versato dai ricorrenti, all’atto del passaggio in giudicato della sentenza.
Massime di principio
- Una disciplina premiale formalmente riferita al possesso di uno specifico brevetto può essere interpretata in senso teleologico e sistematico includendo titolari di un diverso brevetto quando l’amministrazione abbia riconosciuto loro, in concreto, funzioni, impiego operativo e livello di qualificazione sostanzialmente identici a quelli dei destinatari espressamente indicati dalla norma.
- La diversa denominazione o il minor pregio formale del brevetto non giustificano l’esclusione dal beneficio quando la concreta identità delle funzioni dimostri una parità sostanziale di professionalità e qualificazione tra le categorie interessate.
- Quando l’interpretazione conforme a Costituzione consente di ricomprendere nella disciplina premiale categorie sostanzialmente omogenee, non è necessario sollevare questione di legittimità costituzionale della disposizione che, letta isolatamente in senso letterale, determinerebbe una possibile disparità di trattamento.
- Il richiamo a una precedente sentenza quale argomento interpretativo non costituisce domanda di estensione soggettiva del giudicato e può essere utilizzato per orientare l’amministrazione nell’applicazione uniforme della disciplina.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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