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Sentenza

Sentenza n. 326/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento - dell'invito del 1° agosto 2025 ad esercitare il diritto di prelazione, notificato ai ricorrenti in date successive, con cui, ai sensi dell'art. 3, comma 8-sexies, L.R. 66/1991, il Sindaco di Colloredo di Monte Albano invitava i ricorrenti ad esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle nuove unità immobiliari del Castello di Colloredo di Monte Albano, ricostruite ed esclusivamente ubicate nei corpi di fabbrica denominati rispettivamente Mastio e Casetta Nievo, alle condizioni irrevocabilmente indicate nell'invito notificato; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale, antecedente o susseguente, e comunque connesso;

Giustizia amministrativa202500578

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Inviti del Sindaco a esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle nuove unità immobiliari ricostruite nei corpi di fabbrica denominati Mastio e Casetta Nievo, con le relative condizioni e schede di calcolo del prezzo

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato gli inviti alla prelazione deducendo violazione della disciplina regionale sulla ricostruzione del Castello di Colloredo di Monte Albano, violazione delle norme sui contributi post-sisma, eccesso di potere e, secondo quanto prospettato, illegittimità costituzionale della disciplina applicata. In particolare, hanno contestato: l'individuazione esclusiva dei corpi di fabbrica Mastio e Casetta Nievo; la mancata applicazione del regime più favorevole previsto dalla disciplina previgente e dell'agevolazione di cui all'art. 27, comma 17, della l.r. FVG n. 63/1977; l'adozione degli inviti mentre i lavori di ricostruzione erano ancora in corso; l'inclusione nel calcolo delle superfici di superfici non residenziali, parti comuni e altre utilità, con conseguente aumento del prezzo; l'indicazione del contributo annuo costante ventennale e del contributo in conto capitale al 7 per cento anziché all'8 per cento. Il secondo motivo è stato formalmente rinunciato. Il Comune e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, intervenuta ad opponendum, hanno eccepito, tra l'altro, il difetto di giurisdizione, l'omessa notificazione ai controinteressati, l'assenza dei presupposti per la proposizione collettiva e cumulativa, la carenza d'interesse e la genericità o contraddittorietà delle censure. Il TAR ha inoltre ritenuto inammissibile il nuovo profilo introdotto per la prima volta nella memoria di replica, relativo alla scelta discrezionale delle unità immobiliari da offrire in prelazione, e ha negato il rinvio dell'udienza, ritenendo salva la possibilità di contraddittorio orale e insussistenti i presupposti eccezionali previsti dall'art. 73 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 9 e 35, comma 1, lett. b), c.p.a. La posizione azionata è stata qualificata come diritto soggettivo, in quanto il diritto di prelazione previsto dalla legge regionale è un diritto soggettivo potestativo, non suscettibile di affievolimento per effetto di provvedimenti amministrativi. Oggetto, termini e modalità di esercizio della prelazione, individuazione dei corpi di fabbrica, superfici e volumi attribuibili, criteri di determinazione del prezzo, contributi e tasso di interesse sono predeterminati dalla legge e dalla normativa attuativa, senza margini di discrezionalità amministrativa del Comune. Gli eventuali errori nelle schede di calcolo e nell'applicazione della disciplina configurano quindi questioni attinenti a diritti soggettivi e non esercizio di potere autoritativo, anche se formalmente contestati mediante impugnazione degli inviti. La controversia appartiene al giudice ordinario. Le spese sono state integralmente compensate. Il TAR ha precisato che il processo può essere riassunto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, con conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 5, l.r. FVG n. 66/1991

    Le unità immobiliari erano state espropriate ai sensi dell'art. 3, comma 5, della l.r. FVG n. 66/1991.

    La disposizione costituisce il presupposto dell'espropriazione delle unità immobiliari originarie nel quadro del recupero unitario del compendio castellano.

  • art. 3, commi 8, 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies, 8-sexies, 8-septies e 8-octies, l.r. FVG n. 66/1991

    Il Sindaco notifica ai proprietari o ai loro aventi causa (...) l'invito a esercitare, entro sessanta giorni dalla notifica, il diritto di prelazione per l'acquisto delle nuove unità immobiliari ricostruite ed esclusivamente ubicate nei corpi di fabbrica denominati rispettivamente Mastio e Casetta Nievo.

    La disciplina regionale predetermina l'attribuzione delle unità immobiliari, i corpi di fabbrica interessati, le superfici e i volumi, il prezzo, le deduzioni contributive, le modalità di esercizio della prelazione e le condizioni della cessione, senza lasciare al Comune discrezionalità sui profili contestati.

  • art. 5, commi 1, 2, 6, 7 e 13, l.r. FVG n. 66/1991

    Ai soggetti considerati è riconosciuto il beneficio della capitalizzazione (...) al saggio di interesse del sette per cento, per ogni unità immobiliare in ordine alla quale spetti un contributo annuo costante ventennale dell'otto per cento.

    La norma disciplina i benefici contributivi e il beneficio della capitalizzazione, incidendo sul prezzo di cessione; la relativa applicazione rientra nella verifica di correttezza del calcolo di un rapporto di diritto soggettivo.

  • art. 27, comma 17, l.r. FVG n. 63/1977

    È richiamata quale norma generale sui contributi post-sisma e sulla misura dell'agevolazione da dedurre dal prezzo di cessione.

  • art. 2, comma 2, lett. g), Piano di intervento urbanistico-edilizio approvato con deliberazione della Giunta regionale 22 aprile 1993, n. 2012

    Individua, mediante il rinvio operato dalla legge regionale, le superfici e i volumi secondo i quali devono essere attribuiti gli immobili.

  • art. 9 c.p.a.

    È richiamato quale base normativa per la declaratoria di inammissibilità conseguente al difetto di giurisdizione.

  • art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la prosecuzione del processo mediante riassunzione davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato, conservando gli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria.

  • art. 73 c.p.a.

    Il Collegio ha rilevato ex art. 73, comma 3, c.p.a. la possibile inammissibilità del nuovo profilo di doglianza introdotto nella memoria di replica.

    Il rinvio dell'udienza per garantire il contraddittorio è ammesso solo in presenza dei presupposti normativi, non ricorrenti quando la questione sia rilevata all'inizio dell'udienza e possa essere discussa oralmente.

  • art. 50 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento dell'intervento ad opponendum della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Massime di principio

  • Quando una posizione è direttamente attribuita dalla legge come diritto soggettivo potestativo e non è suscettibile di affievolimento per effetto di provvedimenti amministrativi, la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria, anche se il titolare impugna formalmente l'atto amministrativo con cui l'amministrazione dà attuazione a tale posizione.
  • Non sussiste esercizio di potere autoritativo quando la legge predetermina integralmente oggetto, destinatari, termini, modalità di esercizio, superfici, criteri di calcolo del prezzo, contributi e condizioni di trasferimento, lasciando all'amministrazione soltanto attività vincolata di applicazione della disciplina.
  • Gli errori eventualmente commessi dall'amministrazione nel calcolo delle superfici, del prezzo di cessione, dei contributi o degli interessi, in un rapporto regolato da diritti soggettivi e da parametri legislativi vincolanti, non attraggono la controversia nella giurisdizione amministrativa, ma devono essere fatti valere davanti al giudice ordinario.
  • La riassunzione davanti al giudice ordinario a seguito di una pronuncia declinatoria della giurisdizione deve essere effettuata entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, con conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria.

Come è indicizzato

MaterieDecreto di esproprio e procedimentoGiurisdizione e riparto
RamiEspropriazione per pubblica utilitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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