Sentenza n. 1483/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento - ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall’I.N.P.S., direzione provinciale di Chieti, Atto n. 26977 del 22 maggio 2023, nella parte in cui non attribuiscono allo stesso i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; nonché per l’accertamento - del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio che aveva escluso i sei scatti stipendiali dalla base di calcolo
Esito
Favorevole al ricorrente (militare in quiescenza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già appartenente all'Arma dei Carabinieri, era cessato dal servizio a domanda il 9 gennaio 2021, all'età di 57 anni e con 42 anni di servizio utile ai fini del TFS. L'INPS aveva liquidato il trattamento di fine servizio senza includere i sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, indicando zero alla voce relativa ai benefici di legge. L'interessato aveva chiesto il ricalcolo, senza ricevere risposta, e ha domandato l'annullamento del prospetto, l'accertamento del diritto al beneficio e la condanna dell'INPS al pagamento delle differenze, oltre interessi e rivalutazione. L'INPS ha eccepito la decadenza derivante dal mancato rispetto del termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987; ha sostenuto che il beneficio, per chi cessa a domanda, sarebbe subordinato al pagamento della contribuzione previdenziale ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997; in subordine, ha prospettato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6-bis per contrasto con gli artt. 3 e 81 Cost.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha escluso che il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 abbia natura decadenziale: il termine incide sulla decorrenza del collocamento a riposo, che decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla domanda, e costituisce un onere per ottenere quella specifica decorrenza. Una diversa interpretazione determinerebbe un'irragionevole disparità di trattamento e, comunque, la decadenza non può essere desunta da un termine la cui natura perentoria non sia chiaramente stabilita. Nel merito, il beneficio dei sei scatti stipendiali è stato ritenuto applicabile anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare e anche in caso di cessazione a domanda, purché siano posseduti i requisiti di almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Il ricorrente possedeva entrambi i requisiti. L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, subordinando il beneficio al pagamento della contribuzione, riguarda il calcolo della base pensionabile e non modifica il regime del trattamento di fine servizio, che ha natura di retribuzione differita. È stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata dall'INPS, poiché l'applicazione estensiva dell'art. 6-bis non determina il contrasto denunciato con l'art. 81 Cost. e non sono stati dedotti argomenti sufficienti a dimostrare l'irragionevolezza della disciplina ai sensi dell'art. 3 Cost. L'INPS è stato condannato a rideterminare il TFS includendo i sei scatti e a corrispondere le differenze, con interessi fino all'effettivo soddisfo. È stata invece respinta la domanda di rivalutazione monetaria, esclusa dalla normativa speciale sui crediti previdenziali. Le spese di lite, pari a euro 2.000 oltre accessori e contributo unificato, sono state poste a carico dell'INPS.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità
Il termine del 30 giugno non ha natura decadenziale, ma costituisce un onere funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il beneficio dei sei scatti spetta anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare cessato a domanda, in presenza di almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010
al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del D.L. 21 settembre 1987, n. 387
La disposizione mantiene applicabile l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 al personale delle forze di polizia a ordinamento militare.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile
La norma riguarda esclusivamente la base pensionabile e non il calcolo dell'indennità di buonuscita o TFS, che ha natura di retribuzione differita.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
Esclude, unitamente all'art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994, la rivalutazione monetaria sulla somma spettante a titolo di prestazione previdenziale.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Concorre a escludere la rivalutazione monetaria sulle differenze di TFS riconosciute al ricorrente.
art. 3 Cost.
Il generico richiamo all'evoluzione del sistema previdenziale non dimostra l'irragionevolezza della disciplina sui sei scatti stipendiali.
art. 81 Cost.
Non risulta violato dall'applicazione dell'art. 6-bis, poiché il riconoscimento del beneficio rientra direttamente nell'ambito applicativo della norma e non deriva da un'interpretazione estensiva costituzionalmente illegittima.
Massime di principio
- Il termine previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per presentare la domanda di collocamento in quiescenza entro il 30 giugno non è decadenziale in assenza di un'espressa previsione normativa; esso costituisce un onere collegato esclusivamente alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta anche agli appartenenti alle forze di polizia a ordinamento militare cessati dal servizio a domanda, purché abbiano compiuto 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile.
- L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, che subordina l'attribuzione dei sei scatti al pagamento della contribuzione previdenziale, disciplina il calcolo della base pensionabile e non incide sulla determinazione del TFS, avente natura di retribuzione differita.
- La rivalutazione monetaria non spetta sulle differenze di TFS, in quanto esclusa dalla disciplina speciale richiamata dagli artt. 16, comma 6, della l. n. 412/1991 e 22, comma 36, della l. n. 724/1994; sono invece dovuti gli interessi sul dovuto fino all'effettivo soddisfo.
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