Cassazione Civile, Ordinanza n. 12902/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente, professionista abilitato alla consulenza contabile, è stato destinatario di un avviso di accertamento per Irpef e Irap relativo all'anno d'imposta 2008, emesso a seguito di indagini finanziarie svolte su conti correnti a lui riconducibili. Dopo il mancato esito dell'accertamento con adesione, impugnava l'atto; la CTP accoglieva solo parzialmente, riducendo la pretesa. In appello il contribuente censurava sia la ritenuta legittimità dell'accertamento fondato sulle movimentazioni bancarie, sia il mancato esame della documentazione prodotta come prova contraria. La CTR confermava la decisione di primo grado, ritenendo legittima la ripresa con riferimento ai versamenti. In cassazione il ricorrente proponeva tre motivi: (1) violazione degli artt. 32 d.P.R. 600/1973, 51 d.P.R. 633/1972 e 39 d.P.R. 600/1973, sostenendo che l'Ufficio avesse utilizzato in modo acritico le risultanze bancarie e che la CTR avesse errato nel considerare legittimo l'accertamento nonostante la dedotta prova contraria; (2) omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., per non aver la CTR valutato la documentazione prodotta; (3) violazione dell'art. 111, comma 6, Cost., prospettando un vizio di motivazione della sentenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente censurava la motivazione dell'avviso di accertamento senza riprodurne il contenuto essenziale, e comunque infondato perché i versamenti bancari costituiscono presunzione legale di maggiori ricavi/redditi per tutti i contribuenti, superabile solo con prova analitica e specifica da parte del contribuente. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché miravano in sostanza a contestare la valutazione delle prove e la motivazione della sentenza, senza indicare un vero fatto storico decisivo omesso; la CTR aveva infatti motivato in modo sufficiente, rilevando la genericità delle censure e l'assenza di prova contraria specifica. Quanto alle spese, non ha provveduto in ragione della sostanziale assenza di attività difensiva dell'Agenzia, dichiarandone comunque inammissibile il controricorso per estraneità al tema del decidere.
Norme richiamate
Le movimentazioni bancarie costituiscono presunzione legale a favore dell'accertamento; per i versamenti la presunzione opera nei confronti di tutti i contribuenti e può essere vinta solo con prova analitica e specifica.
È richiamato come base dell'accertamento; la censura che ne contesta l'applicazione non supera il difetto di autosufficienza se non vengono trascritti gli snodi motivazionali dell'atto impugnato.
È norma parallela a quella dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 in tema di presunzioni da indagini finanziarie.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Viene evocato per la violazione di legge; la Corte ribadisce che il motivo deve investire la sentenza e non l'atto amministrativo in sé.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
L'omesso esame è deducibile solo se riguarda un fatto storico controverso e decisivo, non mere argomentazioni, documenti o censure sulla valutazione delle prove.
Impone l'autosufficienza del ricorso per cassazione: se si contesta la motivazione dell'avviso di accertamento, occorre trascrivere i passaggi rilevanti dell'atto.
È richiamato per definire il contenuto dell'onere probatorio e il concetto di fatto storico rilevante ai fini del vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c.
La presunzione legale da indagini bancarie non richiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici.
art. 111, comma 6, Cost.
La doglianza sulla motivazione viene respinta perché la CTR ha espresso ragioni congrue e non meramente apparenti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura contro la motivazione di un avviso di accertamento richiede autosufficienza: il ricorso deve riportare o quantomeno indicare con precisione i passaggi dell'atto amministrativo che si assumono erroneamente valutati o pretermessi.
- Le presunzioni legali derivanti da indagini bancarie consentono l'accertamento di maggiori redditi anche sulla base dei versamenti; il contribuente può superarle solo con prova analitica, specifica e riferita a ciascuna operazione.
- L'onere di prova contraria in materia di movimentazioni bancarie non può essere assolto con deduzioni generiche, richiami equitativi o documentazione indistinta priva di collegamento puntuale con le singole operazioni contestate.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non la valutazione delle prove, non i documenti in quanto tali e non le argomentazioni difensive.
- La motivazione della sentenza è solo apparente quando manchi realmente l'esposizione del percorso logico-giuridico; non lo è se il giudice indichi, sia pure sinteticamente, le ragioni della decisione, come la genericità dell'impugnazione e l'insufficienza della prova contraria.
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