Cassazione Civile, Ordinanza n. 25623/2021 del 22/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 sulla dichiarazione Mod. Unico 2006 relativa all'anno d'imposta 2005. L'Ufficio ha recuperato IRPEF e ha disconosciuto una perdita d'impresa dichiarata dal contribuente per il 2004, annualità per la quale non risultava presentata la dichiarazione dei redditi. Il contribuente ha impugnato la cartella sostenendo: di non aver ricevuto l'avviso bonario/comunicazione di irregolarità; che la perdita indicata nel 2006 era stata correttamente esposta; che, se l'Ufficio intendeva contestare l'incongruenza derivante dal mancato riconoscimento della perdita, avrebbe dovuto emettere un avviso di accertamento; che la cartella era carente di motivazione; che non ricorrevano i presupposti per omettere il contraddittorio preventivo ex art. 6, comma 5, L. n. 212/2000; e che, comunque, l'omesso invio dell'avviso bonario avrebbe dovuto comportare la riduzione delle sanzioni. I motivi di ricorso per cassazione riproducevano sostanzialmente queste censure, articolate in cinque doglianze per violazione di legge, omessa pronuncia e vizi motivazionali.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha escluso il vizio di omessa pronuncia e la motivazione apparente della sentenza d'appello; ha affermato che la comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 è dovuta solo quando emergano differenze rispetto ai dati dichiarati o una maggiore imposta, ipotesi non ricorrente nel caso di disconoscimento di una perdita riferita a un anno per il quale la dichiarazione non era stata presentata; ha ribadito che l'omesso invio dell'avviso bonario, quand'anche dovuto, integra al più una irregolarità e non determina la nullità della cartella; ha escluso la necessità del contraddittorio preventivo ex art. 6, comma 5, L. n. 212/2000, perché la disposizione opera solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione non ravvisabile nei controlli automatizzati fondati su riscontro documentale; ha infine ritenuto legittima l'applicazione delle sanzioni, in quanto la cartella derivava da un controllo meramente formale su dati autoliquidati e il contribuente non aveva fornito elementi idonei a superare il rilievo dell'Amministrazione. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
Richiamato per dedurre omessa pronuncia; la Corte esclude che ricorra nel caso, perché la decisione di merito conteneva un rigetto implicito compatibile con l'impostazione della sentenza.
La Corte rileva che alcune doglianze erano formulate come violazione di legge ma in realtà attengono a omessa pronuncia o nullità della sentenza, quindi al diverso paradigma del n. 4.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato come parametro del vizio di motivazione meramente apparente: il giudice deve esporre i motivi in fatto e diritto e l'iter logico della decisione.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario, il vizio di motivazione apparente ricorre quando la sentenza non espone in modo intelligibile le ragioni della decisione.
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
La comunicazione di irregolarità è prevista solo se dai controlli automatici emergono un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione o una maggiore imposta; l'omissione dell'avviso non comporta nullità della cartella, al più una irregolarità.
art. 7, comma 1, L. n. 212/2000
Invocato sulla motivazione degli atti, ma la Corte ribadisce che nei controlli automatici la cartella può essere motivata con il richiamo alla dichiarazione e ai dati già conosciuti dal contribuente.
art. 6, comma 5, L. n. 212/2000
Il contraddittorio preventivo è dovuto solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non si applica ai controlli automatizzati che si fondano su riscontro documentale senza margini interpretativi.
art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462/1997
Richiamato per affermare che, in caso di omesso invio dell'avviso bonario, la riduzione delle sanzioni non spetta nei casi di omessi o tardivi versamenti.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, la comunicazione di irregolarità è necessaria solo se l'irregolarità emerge dal raffronto tra dichiarazione e dati dell'Amministrazione e comporta un risultato diverso o una maggiore imposta; non è invece richiesta quando l'Ufficio disconosce elementi fondati sulla mancata presentazione della dichiarazione relativa all'annualità di riferimento.
- L'omesso invio dell'avviso bonario, anche ove astrattamente dovuto, non determina la nullità della cartella di pagamento, ma integra una mera irregolarità procedurale, salvo che la legge colleghi espressamente conseguenze invalidanti.
- Nel processo tributario, la cartella emessa a seguito di liquidazione automatizzata può essere motivata con il richiamo alla dichiarazione e ai dati già nella disponibilità del contribuente, perché la pretesa nasce da un riscontro documentale privo di discrezionalità.
- Il contraddittorio preventivo ex art. 6, comma 5, L. n. 212/2000 opera solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; esso non si estende automaticamente a ogni iscrizione a ruolo conseguente a controlli formali.
- Non sussiste omessa pronuncia quando la sentenza, rigettando la domanda o il motivo principale, contenga una statuizione implicita incompatibile con la pretesa non espressamente esaminata.
- In tema di sanzioni correlate a controlli automatizzati, il contribuente che contesti il recupero deve allegare e provare gli elementi idonei a dimostrare l'erroneità della dichiarazione o l'insussistenza dell'omissione/tardività contestata.
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