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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25623/2021 del 22/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 sulla dichiarazione Mod. Unico 2006 relativa all'anno d'imposta 2005. L'Ufficio ha recuperato IRPEF e ha disconosciuto una perdita d'impresa dichiarata dal contribuente per il 2004, annualità per la quale non risultava presentata la dichiarazione dei redditi. Il contribuente ha impugnato la cartella sostenendo: di non aver ricevuto l'avviso bonario/comunicazione di irregolarità; che la perdita indicata nel 2006 era stata correttamente esposta; che, se l'Ufficio intendeva contestare l'incongruenza derivante dal mancato riconoscimento della perdita, avrebbe dovuto emettere un avviso di accertamento; che la cartella era carente di motivazione; che non ricorrevano i presupposti per omettere il contraddittorio preventivo ex art. 6, comma 5, L. n. 212/2000; e che, comunque, l'omesso invio dell'avviso bonario avrebbe dovuto comportare la riduzione delle sanzioni. I motivi di ricorso per cassazione riproducevano sostanzialmente queste censure, articolate in cinque doglianze per violazione di legge, omessa pronuncia e vizi motivazionali.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha escluso il vizio di omessa pronuncia e la motivazione apparente della sentenza d'appello; ha affermato che la comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 è dovuta solo quando emergano differenze rispetto ai dati dichiarati o una maggiore imposta, ipotesi non ricorrente nel caso di disconoscimento di una perdita riferita a un anno per il quale la dichiarazione non era stata presentata; ha ribadito che l'omesso invio dell'avviso bonario, quand'anche dovuto, integra al più una irregolarità e non determina la nullità della cartella; ha escluso la necessità del contraddittorio preventivo ex art. 6, comma 5, L. n. 212/2000, perché la disposizione opera solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione non ravvisabile nei controlli automatizzati fondati su riscontro documentale; ha infine ritenuto legittima l'applicazione delle sanzioni, in quanto la cartella derivava da un controllo meramente formale su dati autoliquidati e il contribuente non aveva fornito elementi idonei a superare il rilievo dell'Amministrazione. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per dedurre omessa pronuncia; la Corte esclude che ricorra nel caso, perché la decisione di merito conteneva un rigetto implicito compatibile con l'impostazione della sentenza.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte rileva che alcune doglianze erano formulate come violazione di legge ma in realtà attengono a omessa pronuncia o nullità della sentenza, quindi al diverso paradigma del n. 4.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come parametro del vizio di motivazione meramente apparente: il giudice deve esporre i motivi in fatto e diritto e l'iter logico della decisione.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario, il vizio di motivazione apparente ricorre quando la sentenza non espone in modo intelligibile le ragioni della decisione.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    La comunicazione di irregolarità è prevista solo se dai controlli automatici emergono un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione o una maggiore imposta; l'omissione dell'avviso non comporta nullità della cartella, al più una irregolarità.

  • art. 7, comma 1, L. n. 212/2000

    Invocato sulla motivazione degli atti, ma la Corte ribadisce che nei controlli automatici la cartella può essere motivata con il richiamo alla dichiarazione e ai dati già conosciuti dal contribuente.

  • art. 6, comma 5, L. n. 212/2000

    Il contraddittorio preventivo è dovuto solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non si applica ai controlli automatizzati che si fondano su riscontro documentale senza margini interpretativi.

  • art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462/1997

    Richiamato per affermare che, in caso di omesso invio dell'avviso bonario, la riduzione delle sanzioni non spetta nei casi di omessi o tardivi versamenti.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, la comunicazione di irregolarità è necessaria solo se l'irregolarità emerge dal raffronto tra dichiarazione e dati dell'Amministrazione e comporta un risultato diverso o una maggiore imposta; non è invece richiesta quando l'Ufficio disconosce elementi fondati sulla mancata presentazione della dichiarazione relativa all'annualità di riferimento.
  • L'omesso invio dell'avviso bonario, anche ove astrattamente dovuto, non determina la nullità della cartella di pagamento, ma integra una mera irregolarità procedurale, salvo che la legge colleghi espressamente conseguenze invalidanti.
  • Nel processo tributario, la cartella emessa a seguito di liquidazione automatizzata può essere motivata con il richiamo alla dichiarazione e ai dati già nella disponibilità del contribuente, perché la pretesa nasce da un riscontro documentale privo di discrezionalità.
  • Il contraddittorio preventivo ex art. 6, comma 5, L. n. 212/2000 opera solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; esso non si estende automaticamente a ogni iscrizione a ruolo conseguente a controlli formali.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando la sentenza, rigettando la domanda o il motivo principale, contenga una statuizione implicita incompatibile con la pretesa non espressamente esaminata.
  • In tema di sanzioni correlate a controlli automatizzati, il contribuente che contesti il recupero deve allegare e provare gli elementi idonei a dimostrare l'erroneità della dichiarazione o l'insussistenza dell'omissione/tardività contestata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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