Cassazione Civile, Ordinanza n. 16227/2024 del 11/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha rettificato la dichiarazione annuale ai fini Iva e Irpeg per l'anno d'imposta 2012, contestando alla società costi ritenuti fittizi connessi a operazioni di distacco temporaneo di manodopera in ambito comunitario, in particolare con società aventi sede in Portogallo e in Svizzera. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia ritenendo non provata la fittizietà del distacco e valorizzando, tra l'altro, attestazioni dell'ente previdenziale portoghese, la regolarità di precedenti rapporti di distacco e l'assenza di ulteriori approfondimenti istruttori. In Cassazione l'Agenzia deduce, con il primo motivo, violazione delle norme sull'accertamento analitico-induttivo e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il giudice d'appello aveva erroneamente preteso una prova piena della fittizietà e ulteriori verifiche da parte dell'Ufficio, senza valutare correttamente gli elementi presuntivi raccolti (P.V.C., buste paga, prospetti extracontabili, maggiorazione dei costi, modalità del rapporto lavorativo, utilizzo strumentale delle società estere). Con il secondo motivo lamenta nullità della sentenza per motivazione/struttura decisoria in relazione a profili che avrebbero ignorato la specificità dei rapporti con la società svizzera; la Corte assorbe tale motivo dopo l'accoglimento del primo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la CTR non avesse correttamente applicato i criteri dell'accertamento analitico-induttivo e il riparto dell'onere della prova, in quanto non aveva valutato gli indizi posti a base dell'avviso di accertamento né verificato se fossero dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, pretendendo invece dall'Ufficio ulteriori approfondimenti istruttori. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
In caso di accertamento analitico-induttivo, l'Ufficio può fondare la ripresa su presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti; non è richiesta una prova piena della pretesa fiscalmente rilevante.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
Anche in materia IVA l'accertamento può essere sorretto da presunzioni semplici con i requisiti di legge, e il giudice deve valutarle prima di passare alla prova contraria del contribuente.
L'onere della prova contraria grava sul contribuente quando l'Amministrazione abbia allegato e dimostrato, anche presuntivamente, gli elementi posti a fondamento della ripresa.
Le presunzioni semplici sono utilizzabili se dotate di gravità, precisione e concordanza; la loro idoneità probatoria va verificata dal giudice di merito.
art. 5 Regolamento (CE) n. 987/2009
La Corte lo richiama per escludere che un meccanismo di regolarizzazione/regolazione previdenziale incida automaticamente sulla validità dell'accertamento fiscale, essendo norma rilevante ai fini previdenziali.
È citato come disciplina successiva e riferita all'autenticità del distacco comunitario ai fini previdenziali, non come parametro decisivo dell'accertamento fiscale oggetto di causa.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Norma evocata nel secondo motivo per denunciare vizi della sentenza tributaria; il motivo è rimasto assorbito.
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
Norma evocata nel secondo motivo per denunciare vizi della sentenza tributaria; il motivo è rimasto assorbito.
Norma evocata nel secondo motivo per denunciare nullità della sentenza per difetto di motivazione/struttura decisoria; motivo assorbito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Indicata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Indicata come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza/procedimento.
Massime di principio
- Nell'accertamento analitico-induttivo, l'Amministrazione finanziaria può fondare la pretesa anche su presunzioni semplici, purché dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; in tal caso il giudice di merito deve valutarle specificamente, singolarmente e nel loro complesso.
- Quando l'Ufficio ha assolto l'onere di allegazione e dimostrazione presuntiva, l'onere della prova contraria si sposta sul contribuente, che deve fornire elementi idonei a superare la presunzione di fittizietà o inesattezza della ricostruzione fiscale.
- Il giudice tributario non può pretendere dall'Amministrazione una prova piena della falsità dell'operazione se la legge consente l'uso di presunzioni; non può inoltre sostituire al vaglio degli indizi la richiesta di ulteriori approfondimenti istruttori non imposti dalla disciplina dell'accertamento.
- La rilevanza di certificazioni o regolarizzazioni previdenziali non esclude, di per sé, la legittimità di un accertamento fiscale fondato su un autonomo compendio indiziario, quando la contestazione abbia ad oggetto il diverso profilo della deducibilità dei costi e della fittizietà dell'operazione.
- In sede di legittimità è deducibile come violazione di legge anche la cattiva applicazione delle regole di sussunzione e del riparto dell'onere probatorio, senza che ciò implichi una richiesta di nuova valutazione del merito, se il ricorrente censura il criterio giuridico impiegato dal giudice di appello.
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