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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17723/2022 del 31/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La lite trae origine dal diniego opposto dall'Agenzia delle Entrate a un'istanza di rimborso di euro 96.461,95, somma versata in esecuzione di un accordo transattivo con Equitalia a definizione di un'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. La contribuente sosteneva che tale importo non fosse dovuto perché riferito a un'imposta di successione già versata sul diverso valore dell'asse ereditario, poi rettificato con dichiarazione correttiva indicativa di un minor valore. La Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro il diniego, ritenendo che il rapporto tributario fosse già esaurito da precedenti giudicati favorevoli al Fisco e che la denuncia correttiva fosse tardiva e inidonea a incidere su quel giudicato. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione degli artt. 53 e 54 d.lgs. 546/1992 e delle regole sul giudicato interno, perché il primo giudice aveva deciso nel merito senza dichiarare l'inammissibilità e l'Ufficio non aveva proposto appello incidentale su tale punto; 2) violazione dell'art. 19 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 10 L. 212/2000, assumendo che il diniego di rimborso fosse impugnabile e che l'Amministrazione avesse violato doveri di cooperazione e buona fede; 3) violazione degli artt. 27 d.lgs. 346/1990 e 490 c.c., sostenendo che la dichiarazione correttiva fosse ammissibile anche oltre i termini e prima del giudicato, e che l'Amministrazione ne avesse recepito la congruità, con conseguente travolgimento della dichiarazione originaria e degli atti successivi.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito nel risultato finale, ma correggendone la motivazione in diritto. Ha affermato che il diniego di rimborso è in astratto un atto impugnabile ex art. 19 d.lgs. 546/1992, ma che nel caso concreto il rimborso non poteva comunque essere disposto per la preclusione di cui all'art. 2, comma 2, d.m. 37/1997, poiché sulla questione fiscale era già intervenuto giudicato favorevole all'Amministrazione. La Corte ha ribadito che il divieto di autotutela opera per i motivi già coperti da giudicato, comprensivi sia di quelli dedotti sia di quelli deducibili, e che il contribuente, per ottenere l'annullamento in autotutela o il rimborso, avrebbe dovuto allegare e comprovare specifiche ragioni di interesse generale, che nella specie non erano state indicate. È stata quindi confermata la condanna alle spese e disposto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    richiamato solo come titolo dell'azione revocatoria definita tramite accordo transattivo che aveva preceduto la domanda di rimborso

  • art. 2932 c.c.

    richiamato come riferimento al giudicato su un precedente accertamento relativo al credito derivante dall'obbligo di trasferimento dell'immobile

  • art. 53 d.lgs. 546/1992

    invocato come norma sulle impugnazioni nel processo tributario nel primo motivo

  • art. 54 d.lgs. 546/1992

    invocato come norma sulle impugnazioni nel processo tributario nel primo motivo

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    la Corte afferma che il diniego di rimborso è in astratto impugnabile ai sensi della lettera g), ma che ciò non basta a superare la preclusione da giudicato e i limiti dell'autotutela

  • art. 10 L. 212/2000

    invocato per sostenere la violazione dei doveri di collaborazione e buona fede dell'Amministrazione

  • art. 2, comma 2, d.m. n. 37 del 1997

    "non si procede all'annullamento d'ufficio, o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione finanziaria"

    costituisce la base normativa della preclusione all'autotutela e quindi al rimborso quando sul rapporto tributario sia già intervenuto giudicato favorevole al Fisco

  • art. 27 d.lgs. 346/1990

    invocato per sostenere l'ammissibilità della dichiarazione correttiva in materia di successione

  • art. 490 c.c.

    invocato con riferimento agli effetti della dichiarazione correttiva sugli atti successivi

  • art. 2033 c.c.

    richiamato dalla Corte solo come parametro difensivo prospettato dalla ricorrente, non come base per accogliere la domanda

  • art. 2041 c.c.

    richiamato dalla Corte solo come parametro difensivo prospettato dalla ricorrente, non come base per accogliere la domanda

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    fondamento della condanna al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per quantificare l'ulteriore contributo unificato dovuto

Massime di principio

  • Nel processo tributario il diniego di rimborso può essere, in astratto, un atto impugnabile; tuttavia l'impugnazione non può tradursi in una nuova contestazione del merito di un rapporto ormai definitivamente accertato da giudicato favorevole all'Amministrazione.
  • L'art. 2, comma 2, d.m. n. 37 del 1997 preclude l'annullamento d'ufficio e la rinuncia all'imposizione quando i motivi su cui si fonda la richiesta siano già coperti da sentenza passata in giudicato favorevole al Fisco; il giudicato impedisce di rimettere in discussione sia le questioni dedotte sia quelle deducibili.
  • Il sindacato giurisdizionale sul rifiuto di autotutela è limitato alla verifica dell'eventuale illegittimità del diniego per mancanza di ragioni di rilevante interesse generale; non è consentito usarlo per far valere vizi dell'atto impositivo che avrebbero dovuto essere tempestivamente impugnati.
  • Chi chiede l'intervento in autotutela o il rimborso su un atto ormai definitivo deve allegare e dimostrare specifiche ragioni di interesse generale alla rimozione dell'atto; la mera allegazione dell'asserita illegittimità del prelievo o di un indebito patrimoniale del Fisco non è sufficiente.
  • Il giudicato tributario, per la sua funzione di certezza e stabilità dei rapporti, copre anche le questioni non espressamente decise ma logicamente necessarie o comunque deducibili nel processo precedente.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoBuona fede e correttezzaOnere della prova

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