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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25724/2023 del 04/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da tre avvisi di addebito emessi dall'INPS a seguito di verbale unico di accertamento con il quale era stato disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato formalmente dedotto tra il titolare di un ristorante e la moglie, ritenuta invece collaboratrice familiare/coadiutrice della gestione commercianti dal dicembre 2007. Il giudice di merito aveva respinto le opposizioni: in appello era stato confermato sia il rigetto delle eccezioni formali (asserita mancata indicazione del verbale ispettivo e dedotta decadenza ex d.lgs. n. 46 del 1999), sia l'accertamento di merito sulla sussistenza di una collaborazione abituale e prevalente della moglie nell'azienda familiare. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) violazione degli artt. 617 e 618 c.p.c., sostenendo che le irregolarità formali dovevano essere fatte valere entro 40 giorni e non come opposizione agli atti esecutivi; (2) violazione dell'art. 30, comma 2, d.lgs. n. 78 del 2010, degli artt. 162, comma 1, l. n. 296 del 2006 e 3 l. n. 241 del 1990, per carenza di motivazione dell'avviso di addebito, che avrebbe dovuto contenere anche il contenuto del verbale di accertamento; (3) violazione degli artt. 24 e 25 d.lgs. n. 46 del 1999, per avere la corte territoriale escluso la denunciata violazione dei termini e la decadenza dell'azione contributiva; (4) violazione dell'art. 29 l. n. 160 del 1975 e dell'art. 2709 c.c., sostenendo che il verbale ispettivo, qualificando la moglie come collaboratrice familiare, sarebbe stato l'elemento costitutivo della pretesa e che il giudice avrebbe dovuto verificarne la correttezza probatoria, mentre la prova avrebbe confermato la genuinità del rapporto subordinato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la mancata indicazione nell'avviso del termine per l'opposizione non incide sulla validità della disciplina dell'impugnazione e che gli adempimenti informativi riguardano solo le impugnazioni sul merito della pretesa. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che la lamentata carenza di motivazione dell'avviso di addebito attiene a un vizio formale dell'atto esecutivo e doveva essere fatta valere con opposizione agli atti esecutivi, ormai tardiva. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, precisando che l'impugnazione dell'atto di accertamento può incidere sull'esecuzione conseguente all'avviso di addebito, ma non impedisce l'accertamento nel merito della pretesa se tale opposizione è stata proposta. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché diretto a sollecitare una nuova valutazione del merito istruttorio sulla natura del rapporto di lavoro e sulla collaborazione familiare, preclusa in cassazione. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    Le irregolarità formali dell'atto esecutivo devono essere fatte valere con l'opposizione agli atti esecutivi nei termini previsti; la mancata indicazione del termine nell'avviso non è decisiva per estendere il termine di impugnazione.

  • art. 618 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 617 c.p.c. per qualificare l'azione come opposizione agli atti esecutivi.

  • art. 30 d.l. n. 78 del 2010

    Non impone, secondo la Corte, l'indicazione nell'avviso di addebito del contenuto del verbale ispettivo.

  • art. 162, comma 1, l. n. 296 del 2006

    Richiamato dal ricorrente; la Corte non ne ricava un obbligo idoneo a fondare la censura sull'avviso di addebito.

  • art. 3 l. n. 241 del 1990

    La censura di difetto di motivazione dell'atto è ricondotta a vizio formale da far valere con l'opposizione agli atti esecutivi.

  • art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999

    L'azione proposta non era un accertamento negativo autonomo idoneo a paralizzare la pretesa, ma una serie di opposizioni a distinti avvisi di addebito.

  • art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999

    La decadenza è stata esclusa perché il termine decorreva dal mancato pagamento delle rate trimestrali del 2014, rendendo tempestiva l'iscrizione a ruolo.

  • art. 29 d.lgs. n. 46 del 1999

    La contestazione della nullità/indeterminatezza della cartella o dell'avviso per difetto di motivazione integra opposizione agli atti esecutivi, non opposizione al merito del credito.

  • art. 29 l. n. 160 del 1975

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla prova del rapporto; la Corte non vi ha tratto un diverso esito sul merito.

  • art. 2709 c.c.

    Richiamato per contestare il valore probatorio del verbale ispettivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché volta a rivalutare il merito.

Massime di principio

  • La deduzione di vizi formali dell'avviso di addebito o della cartella, quando riguarda la motivazione o altri profili dell'atto esecutivo, va proposta come opposizione agli atti esecutivi nei termini propri di tale rimedio; non può essere surrettiziamente trasformata in contestazione del merito della pretesa contributiva.
  • L'omessa indicazione, nell'atto impugnato, del termine di opposizione non determina di per sé l'estensione del termine applicabile alle impugnazioni di merito, se la legge collega la specifica censura al diverso rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi.
  • L'impugnazione dell'atto che precede l'esecuzione può incidere sull'azionabilità coattiva del credito, ma non impedisce al giudice di accertare il merito della pretesa previdenziale quando sia stata comunque proposta l'opposizione sul credito.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove e degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, soprattutto quando la censura mira a rimettere in discussione la qualificazione del rapporto di lavoro e la ricostruzione della prova testimoniale.
  • Per accertare l'iscrizione di un familiare alla gestione commercianti come coadiutore familiare rileva la prova dell'abitualità e prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale; la documentazione prodotta unilateralmente dal datore di lavoro non è necessariamente dirimente se contraddetta dal complesso del materiale istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiOpposizioni esecutiveProve
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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