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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05456/2025 del 01/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce dalla trattenuta, operata da una cassa previdenziale privatizzata di categoria, su una pensione già determinata, a titolo di contributo di solidarietà. Il pensionato ha contestato la legittimità del prelievo e ha chiesto la restituzione delle somme trattenute successivamente al 2 settembre 2011. In appello è stata esclusa la prescrizione quinquennale invocata dalla cassa, ritenendosi applicabile la prescrizione decennale perché il credito restitutorio non era liquido ed esigibile nei termini richiesti dall'art. 2948, n. 4, c.c. La cassa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione delle norme che disciplinano il potere degli enti previdenziali privatizzati di adottare misure di equilibrio finanziario e del principio del pro rata, sostenendo che il contributo di solidarietà sarebbe legittimo come misura una tantum, graduale e funzionale alla sostenibilità del sistema; in subordine, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni della legge n. 335 del 1995 se interpretate nel senso dell'intangibilità della pensione; (2) violazione dell'art. 2948, n. 4, c.c., sostenendo che la restituzione di somme trattenute periodicamente dovesse essere soggetta a prescrizione quinquennale.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ribadisce che il contributo di solidarietà, quale prestazione patrimoniale imposta, deve avere un fondamento legislativo espresso e non può essere introdotto unilateralmente da una cassa privatizzata, anche se finalizzato all'equilibrio di bilancio. Richiama l'orientamento secondo cui il prelievo illegittimo su pensione già determinata non integra un credito soggetto a prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c., ma a prescrizione ordinaria decennale, poiché il pensionato ha potuto percepire solo ratei decurtati e non anche l'importo pieno. Conferma quindi la condanna della cassa alla restituzione delle somme trattenute, oltre alle spese di lite e alle ulteriori somme ex art. 96 c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    viene richiamato come parametro formale dei motivi di ricorso per dedurre violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 3, comma 12, L. 8 agosto 1995, n. 335

    non consente alla cassa di imporre unilateralmente trattenute su pensioni già determinate senza base legale espressa

  • art. 1, comma 763, ultimo periodo, L. 27 dicembre 2006, n. 296

    invocato dalla ricorrente in tema di attenuazione del principio del pro rata, ma ritenuto non decisivo rispetto alla legittimità del contributo di solidarietà

  • art. 1, comma 488, L. 27 dicembre 2013, n. 147

    le disposizioni fanno salvi solo i provvedimenti legittimamente assunti dalla cassa e finalizzati a incidere sui criteri di determinazione dei trattamenti previdenziali

  • art. 23 Cost.

    il contributo di solidarietà è prestazione patrimoniale imposta e necessita di un fondamento legislativo univoco

  • art. 38 Cost.

    i dubbi di legittimità costituzionale prospettati sono ritenuti generici e non idonei a dimostrare la lesione dell'adeguatezza del trattamento pensionistico

  • art. 24, comma 24, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214

    il legislatore ha privilegiato misure strutturali di riequilibrio e ha configurato il contributo di solidarietà come extrema ratio, subordinata a presupposti tassativi

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    la prescrizione quinquennale non opera se mancano liquidità ed esigibilità del credito restitutorio derivante da trattenute illegittime

  • art. 2697 c.c.

    non espressamente applicato, ma il ricorso non fornisce base normativa o fattuale sufficiente a sostenere le censure costituzionali

  • art. 93 c.p.c.

    consente la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario

  • art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.

    applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di somme ulteriori per la definizione conforme alla proposta e per abuso del processo

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    disciplina la trattazione camerale e la definizione in conformità alla proposta

Massime di principio

  • Il contributo di solidarietà su prestazioni previdenziali costituisce una prestazione patrimoniale imposta e, come tale, richiede una base legale espressa; un ente previdenziale privatizzato non può introdurlo autonomamente per finalità di equilibrio di bilancio.
  • Le norme che attribuiscono alle casse privatizzate poteri di autotutela finanziaria e di riequilibrio del sistema non autorizzano prelievi unilaterali su pensioni già liquidate, se non nei limiti rigorosamente previsti dalla legge.
  • La salvaguardia del principio del pro rata e l'esigenza di sostenibilità del sistema previdenziale non equivalgono al potere di incidere retroattivamente o unilateralmente su trattamenti pensionistici già determinati.
  • La prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c. presuppone che il credito sia liquido ed esigibile; se il pensionato ha percepito solo ratei decurtati da una trattenuta illegittima, l'azione restitutoria soggiace alla prescrizione ordinaria decennale.
  • Le questioni di legittimità costituzionale dedotte in modo generico e non sorrette da una chiara individuazione del vulnus normativo non sono idonee a scalfire una giurisprudenza consolidata.
  • La richiesta di decisione dopo proposta di definizione conforme, senza nuovi argomenti idonei a superare l'orientamento consolidato, può integrare abuso del processo e legittimare le sanzioni di cui all'art. 96 c.p.c.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazioneSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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