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Sentenza

Sentenza n. 1551/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501796

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Basilicata che aveva annullato il provvedimento regionale relativo alla richiesta di verifica di compatibilità per il decentramento intra-comunale di una branca di medicina di laboratorio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (struttura sanitaria privata)

Prevale il privato

La controversia

La società titolare di una struttura sanitaria privata aveva chiesto l'autorizzazione al decentramento, nell'ambito del Comune di Matera, di una parte dell'attività di medicina di laboratorio già autorizzata, senza aumento della tipologia o dei volumi delle prestazioni. La Regione aveva comunicato che l'istanza non rientrava nella deroga prevista dall'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 28/2000, poiché nel Comune erano presenti altre strutture eroganti le medesime prestazioni, e che l'istruttoria sarebbe stata svolta dopo la rideterminazione del fabbisogno regionale. Il TAR aveva annullato il provvedimento, ritenendo applicabile la deroga prevista per il decentramento nell'ambito dello stesso Comune e distinguendo tale fattispecie dal trasferimento e dall'apertura di nuove sedi. La Regione ha appellato sostenendo che il decentramento dovesse essere assimilato all'apertura di una nuova sede di attività, soggetta alla condizione dell'assenza, nel Comune, di altre strutture che erogano le medesime prestazioni. In subordine, ha dedotto che il decentramento rientrasse comunque tra le vicende soggette alla verifica di compatibilità ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, della legge regionale. La società resistente ha contestato l'interpretazione regionale, riproponendo anche censure non esaminate in primo grado, tra cui l'omessa comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241/1990. In appello sono state inoltre sollevate eccezioni di inammissibilità, ritenute assorbite dal rigetto del gravame.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato l'annullamento disposto dal TAR. Il Collegio ha distinto il trasferimento integrale della struttura dal decentramento: il primo comporta la delocalizzazione dell'intera struttura, mentre il secondo consiste nella delocalizzazione di una parte delle attività, con conservazione della sede originaria e articolazione dell'organizzazione in più sedi operative. Ha ritenuto che l'istanza dovesse essere qualificata in base al suo oggetto sostanziale, indipendentemente dalle eventuali autoqualificazioni, e che lo spostamento di una parte dell'attività diagnostica in altra sede dello stesso Comune integrasse un decentramento intra-comunale. Il decentramento non perde tale natura se viene attuato mediante l'apertura di una sede operativa destinata a ospitare attività precedentemente svolte nella sede principale. La condizione dell'assenza, nel Comune, di altre strutture che erogano le medesime prestazioni riguarda invece la distinta ipotesi dell'apertura di nuove sedi di attività, caratterizzata dall'incremento dei punti di erogazione, e non il decentramento intra-comunale, che non altera il rapporto complessivo tra fabbisogno e offerta assistenziale nel medesimo territorio. Il provvedimento regionale è stato quindi ritenuto illegittimo perché aveva riqualificato l'istanza come apertura di una nuova sede senza esplicitare le ragioni di tale riqualificazione e aveva applicato una causa ostativa riferibile a una diversa fattispecie. Il Consiglio di Stato ha inoltre ritenuto che il requisito della derivazione del decentramento da piani attuativi locali approvati dalla Regione riguardi le strutture pubbliche e non possa essere opposto alla struttura privata, poiché i piani attuativi disciplinano la pianificazione delle attività delle aziende sanitarie pubbliche. Sono state assorbite le eccezioni di inammissibilità dell'appello e le censure riproposte dalla società. Le spese del giudizio di appello sono state compensate per la difficoltà interpretativa della disciplina.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 1, lett. d), l.r. Basilicata n. 28/2000

    il trasferimento in altra sede o decentramento delle strutture

    La disposizione distingue il trasferimento in altra sede dal decentramento e assoggetta entrambe le fattispecie a procedimento autorizzatorio.

  • art. 5, comma 2, l.r. Basilicata n. 28/2000

    si osserva la procedura autorizzatoria di cui al precedente articolo 3 comma 2

    Le vicende contemplate dall'art. 5, comma 1, lett. d), sono in via generale soggette alla verifica regionale di compatibilità, salvo le deroghe previste dal comma 3.

  • art. 5, comma 3, primo periodo, l.r. Basilicata n. 28/2000

    non sono soggette alla verifica di compatibilità ... il decentramento delle strutture nell’ambito dello stesso Comune

    La disposizione prevede una deroga all'obbligo di verifica per il decentramento intra-comunale conseguente a determinazioni contenute nei piani attuativi locali approvati dalla Regione; tale requisito riguarda le strutture pubbliche.

  • art. 5, comma 3, ultimo periodo, l.r. Basilicata n. 28/2000

    non sono soggette altresì alla predetta verifica di compatibilità il trasferimento ovvero l’apertura di nuove sedi di attività anche in diverso comune, che non comportino un aumento della tipologia o dei volumi di attività già autorizzate purché non vi siano nell’ambito del comune altre strutture che erogano le medesime prestazioni sanitarie

    La deroga relativa all'assenza di altre strutture eroganti le medesime prestazioni si riferisce al trasferimento o all'apertura di nuove sedi di attività, non al decentramento intra-comunale qualificato come delocalizzazione parziale di attività già svolte.

  • art. 3, comma 2, l.r. Basilicata n. 28/2000

    l’autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie è rilasciata dal sindaco territorialmente competente, previa verifica di compatibilità da parte della Regione Basilicata

    La verifica regionale di compatibilità è normalmente necessaria per l'autorizzazione alla realizzazione delle strutture sanitarie, salvo le deroghe specificamente previste dall'art. 5, comma 3.

  • art. 8-ter d.lgs. n. 502/1992

    È richiamato quale base della verifica regionale di compatibilità con il fabbisogno di strutture sanitarie e con la loro localizzazione territoriale.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La relativa censura sull'omessa comunicazione dei motivi ostativi è stata riproposta dalla parte resistente, ma non esaminata perché assorbita.

  • art. 104, comma 2, c.p.a.

    È stato richiamato dalla Regione per chiedere l'ammissione in appello di una deliberazione regionale ritenuta indispensabile; il Consiglio di Stato non le ha attribuito rilievo decisivo.

  • art. 40, comma 1, l.r. Basilicata n. 39/2001

    è lo strumento fondamentale di pianificazione delle attività aziendali

    Il piano attuativo è riferito alla pianificazione delle attività delle Aziende USL e ospedaliere e non alle scelte organizzative delle strutture private.

Massime di principio

  • Nel regime regionale di autorizzazione delle strutture sanitarie, il trasferimento integrale della struttura e il decentramento sono fattispecie diverse: il primo comporta la delocalizzazione dell'intera struttura, mentre il secondo consiste nella delocalizzazione di una parte delle attività, con conservazione della sede originaria e articolazione dell'organizzazione in più sedi operative.
  • La qualificazione di un'istanza autorizzatoria deve essere effettuata in base al suo oggetto sostanziale, non alla riqualificazione unilaterale dell'amministrazione; se l'amministrazione intende discostarsi dalla qualificazione risultante dall'istanza, deve esplicitare le ragioni della diversa sussunzione normativa.
  • Il decentramento intra-comunale di attività sanitarie già autorizzate non si trasforma in apertura di una nuova sede per il solo fatto che venga attuato mediante l'apertura di una sede operativa ulteriore, quando tale sede è destinata a ospitare una parte di attività precedentemente svolte presso la sede principale senza incremento della tipologia o dei volumi autorizzati.
  • La condizione dell'assenza, nel Comune, di altre strutture che erogano le medesime prestazioni sanitarie, prevista per la deroga relativa al trasferimento o all'apertura di nuove sedi di attività, non è applicabile al decentramento intra-comunale, poiché quest'ultimo non incrementa l'offerta complessiva riferita al territorio comunale ma ne modifica la distribuzione organizzativa.
  • Il requisito secondo cui il decentramento deve derivare da determinazioni contenute nei piani attuativi locali approvati dalla Regione, previsto per la deroga all'obbligo di verifica di compatibilità, riguarda le strutture pubbliche e non può essere opposto a una struttura sanitaria privata, atteso che i piani attuativi disciplinano la pianificazione delle attività delle aziende sanitarie pubbliche.
  • Il provvedimento amministrativo che nega o differisce l'esame di un'istanza sulla base di una causa ostativa propria di una fattispecie diversa è illegittimo quando non esplicita le ragioni della riqualificazione dell'istanza e applica quindi presupposti normativi non pertinenti.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaOrganizzazione del servizio sanitarioMotivazione del provvedimentoAppello
RamiSanitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazionePrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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