Sentenza n. 469/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento - del provvedimento emesso il 25 giugno 2025 dalla Prefettura di Venezia, comunicato in pari data, con il quale veniva rigettata l’istanza di immediata presa in carico del ricorrente nel sistema di accoglienza di cui al d.lgs. n. 142/2015; - della nota della Prefettura di Venezia dell’8 maggio 2025 inviata alla Questura di Venezia e mai comunicata al ricorrente; nonché in via subordinata, per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Ministero dell’Interno - Prefettura di Venezia sull’istanza di erogazione delle misure di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale ai sensi del d.lgs. n. 142/2015 e per la condanna delle amministrazioni intimate a provvedere all’immediato inserimento del ricorrente all’interno di una struttura di accoglienza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di immediata presa in carico nel sistema di accoglienza e nota prefettizia relativa all'indisponibilità di posti nei centri di accoglienza straordinaria
Esito
La controversia
La ricorrente, entrata in Italia il 27 aprile 2025, manifestava il 29 aprile la volontà di chiedere la protezione internazionale e veniva convocata per la formalizzazione della domanda il 7 agosto 2025. Contestualmente dichiarava l'indigenza, l'assenza di lavoro e redditi e la necessità di assistenza sanitaria, chiedendo l'immediato accesso alle misure di accoglienza previste dal d.lgs. n. 142/2015. Dopo una diffida del 19 giugno 2025, la Prefettura comunicava il 25 giugno 2025 l'impossibilità di accoglierla per indisponibilità di posti nei centri di accoglienza straordinaria della provincia. La ricorrente impugnava tale determinazione deducendo: violazione degli artt. 7 e 10-bis l. n. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio e dei motivi ostativi; violazione del d.lgs. n. 142/2015 e della direttiva 2013/33/UE, nonché difetto di istruttoria e motivazione, sostenendo che il diritto alle condizioni materiali di accoglienza sorge dalla manifestazione della volontà di chiedere protezione e non può essere escluso dalla sola indisponibilità di posti; eccesso di potere per travisamento, illogicità e difetto di motivazione, per mancata valutazione della situazione individuale, mancata ricerca di strutture alternative anche fuori provincia e riferimento a presupposti riferiti ad altro soggetto. In subordine chiedeva l'accertamento del silenzio-inadempimento e del diritto alle prestazioni di accoglienza.
La decisione
Il TAR aveva già accolto la domanda cautelare ai fini del riesame della posizione. In seguito, la Prefettura collocava la ricorrente e la figlia in una struttura di accoglienza, soddisfacendo la pretesa sostanziale azionata. Il Collegio ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza esaminare nel merito i motivi di illegittimità dedotti. Non ha disposto la regolazione delle spese, rilevando l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e la conseguente liquidazione del compenso del difensore secondo la disciplina del patrocinio. Ha liquidato al difensore l'importo richiesto, già dimidiato, oltre rimborso forfettario e spese generali del 15% e accessori di legge, e ha ammesso definitivamente la ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La soddisfazione della pretesa sostanziale durante il giudizio consente al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
d.lgs. n. 142/2015
Disciplina le misure di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale; il provvedimento non ne esamina nel merito l'applicazione, poiché la pretesa è stata successivamente soddisfatta.
art. 7 l. n. 241/1990
Invocato dalla ricorrente per contestare l'omessa comunicazione di avvio del procedimento; la questione non è stata decisa per la cessazione della materia del contendere.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Invocato dalla ricorrente per contestare la mancata comunicazione dei motivi ostativi; la questione non è stata decisa per la cessazione della materia del contendere.
art. 2 l. n. 241/1990
Invocato quale fondamento dell'obbligo di provvedere nell'azione subordinata avverso il silenzio; la relativa domanda non è stata esaminata nel merito.
art. 31 c.p.a.
Invocato per l'accertamento del silenzio-inadempimento; la relativa questione è rimasta assorbita dalla sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
art. 82 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per la liquidazione, mediante istanza al giudice del procedimento, dei compensi e delle spese spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata, il giudice amministrativo deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza procedere all'esame dei motivi di illegittimità dell'atto originariamente impugnato.
- La liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato segue la procedura prevista dall'art. 82 d.P.R. n. 115/2002; in tale situazione il giudice può non procedere alla regolazione delle spese tra le parti e liquidare direttamente il compenso secondo la disciplina del patrocinio.
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