Sentenza n. 468/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento - del provvedimento emesso il 25 giugno 2025 dalla Prefettura di Venezia, comunicato in pari data, con il quale veniva rigettata l’istanza di immediata presa in carico della ricorrente nel sistema di accoglienza di cui al d.lgs. n. 142/2015; - della nota della Prefettura di Venezia dell’8 maggio 2025 inviata alla Questura di Venezia e mai comunicata alla ricorrente; nonché in via subordinata, per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Ministero dell’Interno - Prefettura di Venezia sull’istanza di erogazione delle misure di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale ai sensi del d.lgs. n. 142/2015 e per la condanna delle amministrazioni intimate a provvedere all’immediato inserimento della ricorrente all’interno di una struttura di accoglienza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di immediata presa in carico nel sistema di accoglienza e precedente nota prefettizia relativa all'indisponibilità di posti
Esito
La controversia
La ricorrente, entrata in Italia il 27 aprile 2025, aveva manifestato il 29 aprile la volontà di chiedere protezione internazionale e ottenuto un appuntamento per la formalizzazione della domanda. Contestualmente aveva dichiarato la propria indigenza, l'assenza di lavoro e redditi e la necessità di assistenza sanitaria, chiedendo l'accesso immediato alle misure di accoglienza previste dal d.lgs. n. 142/2015. Dopo l'inerzia dell'Amministrazione, aveva presentato una diffida il 19 giugno 2025. La Prefettura, con comunicazione del 25 giugno 2025, aveva respinto la richiesta rappresentando l'indisponibilità di posti nei centri di accoglienza straordinaria della provincia. La ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 7 e 10-bis l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio e dei motivi ostativi; violazione del d.lgs. n. 142/2015 e della direttiva 2013/33/UE, nonché difetto di istruttoria e motivazione, sostenendo che il diritto alle condizioni materiali di accoglienza sorgesse dalla manifestazione della volontà di chiedere protezione e non potesse essere escluso dalla mera indisponibilità di posti; eccesso di potere per travisamento, illogicità e difetto di motivazione, per mancata valutazione della situazione individuale, mancata ricerca di strutture alternative e riferimento a presupposti riferiti ad altro soggetto. In via subordinata ha chiesto l'accertamento del silenzio-inadempimento e del diritto alle misure di accoglienza.
La decisione
Il TAR ha preso atto che, successivamente all'ordinanza cautelare n. 489 del 16 ottobre 2025, la Prefettura ha collocato la ricorrente, insieme al padre, in una struttura di accoglienza, soddisfacendo così la pretesa sostanziale azionata. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza esaminare nel merito i motivi di illegittimità dedotti. Non ha disposto la regolazione delle spese di lite, rilevando l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato; ha tuttavia liquidato al difensore, ai sensi del patrocinio, la somma di duemila euro, già dimidiata, oltre rimborso forfettario, spese generali e accessori, e ha ammesso definitivamente la ricorrente al beneficio.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione adotta un provvedimento idoneo a soddisfare integralmente la pretesa sostanziale azionata.
d.lgs. n. 142/2015
Disciplina le misure di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale; nel caso concreto l'ammissione sopravvenuta al sistema di accoglienza ha soddisfatto la pretesa della ricorrente.
art. 7 l. n. 241/1990
È stato invocato dalla ricorrente con riguardo all'omessa comunicazione di avvio del procedimento, ma il motivo non è stato esaminato per la cessazione della materia del contendere.
art. 10-bis l. n. 241/1990
È stato invocato dalla ricorrente con riguardo alla mancata comunicazione dei motivi ostativi, senza esame nel merito da parte del TAR.
art. 2 l. n. 241/1990
È stato richiamato nella domanda subordinata contro il silenzio-inadempimento, non decisa nel merito per il sopravvenuto soddisfacimento della pretesa.
art. 31 c.p.a.
È stato richiamato per la domanda avverso il silenzio, divenuta priva di oggetto a seguito dell'ammissione della ricorrente all'accoglienza.
art. 82 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per la liquidazione dei compensi e delle spese spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, l'Amministrazione adotta un provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza necessità di esaminare i motivi di illegittimità dedotti contro l'atto originario.
- La sopravvenuta ammissione di un richiedente protezione internazionale alle misure di accoglienza può rendere integralmente soddisfatta la pretesa sostanziale fatta valere in giudizio contro il diniego o l'inerzia dell'Amministrazione.
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