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Legge

L.R. Basilicata 39/2001

RIORDINO E RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE (1)

Normativa regionaleL.R. Basilicata 39/2001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina l’organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario regionale della Basilicata, definendo soggetti istituzionali, Aziende USL e ospedaliere, programmazione, controlli, organi aziendali, distretti, integrazione socio-sanitaria, partecipazione dei cittadini e rapporti con università e volontariato. Molte disposizioni su organi e procedure sono state poi abrogate o superate da riforme successive.

Riordino del Servizio sanitario regionale della Basilicata

Riordino e razionalizzazione del Servizio sanitario regionale della Basilicata

La legge ridisegna l’assetto del Servizio sanitario regionale della Basilicata in attuazione della disciplina statale di riordino. Definisce ruoli istituzionali, programmazione, assetto aziendale, controlli, partecipazione e integrazione socio-sanitaria, con forte centralità delle Aziende USL e ospedaliere.

Oggetto e finalità

Il provvedimento disciplina l’organizzazione e il funzionamento del SSR, individuando:

  • i livelli istituzionali e le rispettive competenze;
  • l’articolazione del territorio in Aziende USL;
  • le regole della programmazione sanitaria regionale e locale;
  • organi, assetti e controlli delle aziende sanitarie;
  • criteri per accreditamento, qualità, partecipazione dei cittadini, rapporti con università e volontariato;
  • integrazione tra attività sanitarie e socio-assistenziali;
  • istituzione del Servizio infermieristico aziendale.

Ambito territoriale e soggetti del sistema

Il SSR è l’insieme di strutture, attività, funzioni e risorse organizzate per rispondere ai bisogni sanitari e assistenziali dei cittadini nel territorio regionale. Ne fanno parte le Aziende USL, le Aziende ospedaliere e gli altri enti sanitari istituiti dalla Regione Basilicata.

I soggetti istituzionali attuatori sono:

  • Regione;
  • province;
  • comuni;
  • Aziende USL, Aziende ospedaliere e altri enti regionali gestori di servizi sanitari.

Concorrono inoltre istituzioni private accreditate, enti assistenziali pubblici, volontariato, ONLUS, altre organizzazioni riconosciute, università ed enti di ricerca, sulla base della normativa regionale, del Piano sanitario regionale e di convenzioni o protocolli approvati dalla Giunta.

Competenze della Regione, degli enti locali e partecipazione alla programmazione

La Regione esercita funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, supporto e controllo, assicurando i livelli essenziali e uniformi di assistenza tramite il Piano sanitario regionale e le Aziende sanitarie.

La Giunta regionale:

  • definisce indirizzi tecnici per la gestione delle aziende;
  • stabilisce vincoli per l’applicazione dei contratti collettivi;
  • promuove attività di supporto;
  • gestisce epidemiologia, osservatorio, registro tumori e sistema informativo;
  • vigila sulla gestione economica e sulla qualità;
  • accerta i requisiti per l’accreditamento;
  • assegna le risorse finanziarie;
  • esercita i controlli previsti dalla legge.

I comuni partecipano alla formazione del Piano sanitario regionale con pareri e proposte e intervengono nella programmazione locale tramite la Conferenza dei Sindaci. Le province partecipano in via consultiva e sono sentite per gli ambiti territoriali sovracomunali. I pareri di comuni e province devono essere resi entro 30 giorni, decorso il quale si intendono favorevoli.

Aziende sanitarie, organizzazione e funzioni

Le Aziende sanitarie regionali sono le USL e le Aziende ospedaliere. L’ospedale San Carlo di Potenza è costituito in Azienda ospedaliera; altri ospedali possono esserlo se possiedono i requisiti e seguono la procedura prevista dalla normativa statale.

Le Aziende sanitarie hanno personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; l’organizzazione è disciplinata dall’atto aziendale di diritto privato nel rispetto dei principi regionali.

Le USL gestiscono:

  • attività sanitarie, comprese prevenzione;
  • attività socio-assistenziali a rilievo sanitario;
  • attività sociali delegate dagli enti locali, con relativo finanziamento.

Le Aziende ospedaliere erogano assistenza ospedaliera, ricovero, specialistica ambulatoriale, diagnostica e emergenza-urgenza.

Le aziende concorrono allo sviluppo della rete dei servizi, anche tramite intese interaziendali e programmi/progetti comuni. Sono previste anche società con IRCCS, CNR e altri soggetti pubblici e privati per attività di alta specializzazione, previa approvazione della Giunta.

Organi aziendali e direzione generale

Gli organi delle aziende sanitarie sono il Direttore generale e il Collegio sindacale.

Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell’azienda e tutti i poteri di gestione. Adotta l’atto aziendale e, in via esclusiva, tra gli altri:

  • nomina e sostituzione del Direttore amministrativo e sanitario;
  • nomina dei componenti del Collegio sindacale;
  • nomina dei direttori/responsabili di strutture;
  • atti di bilancio;
  • piani attuativi;
  • relazione sanitaria aziendale;
  • atti che incidono sul patrimonio;
  • costituzione delle società previste dalla legge.

La legge prevedeva una disciplina dettagliata di nomina, contratto, obiettivi e valutazione del Direttore generale; tale articolo risulta però abrogato. Restano rilevanti, per la disciplina vigente, le norme generali su decadenza, commissariamento e sostituzione contenute nel testo coordinato solo per quanto non superate dalle modifiche successive.

Direttore amministrativo e Direttore sanitario

Il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario sono nominati dal Direttore generale e devono possedere i requisiti previsti dalla normativa statale. La perdita dei requisiti determina cessazione automatica dall’incarico.

Funzioni essenziali:

  • il Direttore sanitario dirige i servizi sanitari sul piano organizzativo e igienico-sanitario;
  • il Direttore amministrativo dirige le unità operative amministrative e l’area dipartimentale amministrativa;
  • entrambi coadiuvano il Direttore generale.

La nomina richiede avviso pubblico, salvo conferma. La revoca o sospensione è possibile per gravi motivi, violazioni di legge o reiterata inosservanza delle direttive, con contraddittorio preventivo e termine minimo di 20 giorni per le controdeduzioni.

Controlli interni: Collegio sindacale, controllo sugli atti e qualità

Il Collegio sindacale è nominato dal Direttore generale, dura tre anni ed è composto da cinque membri: due designati dalla Regione, uno dal Ministero del tesoro, uno dal Ministero della sanità e uno dalla Conferenza dei Sindaci; per le Aziende ospedaliere quest’ultimo è designato dal Sindaco del Comune sede.

Il Collegio:

  • verifica l’amministrazione sotto il profilo economico;
  • vigila sulla legalità;
  • accerta la regolare tenuta della contabilità;
  • effettua verifiche di cassa trimestrali;
  • riferisce alla Regione almeno ogni tre mesi;
  • trasmette relazione semestrale ai Sindaci o al Sindaco competente;
  • controlla anche le attività socio-assistenziali delegate.

Gli atti aziendali soggetti a controllo sono trasmessi al Collegio, che formula rilievi entro 15 giorni; il silenzio equivale a esito favorevole. Gli atti non sottoposti al controllo della Giunta diventano esecutivi dopo la pubblicazione all’albo per 5 giorni consecutivi, salvo immediata eseguibilità per urgenza.

Il controllo preventivo della Giunta regionale riguarda:

  • atti di bilancio;
  • dotazione organica complessiva;
  • piani attuativi;
  • atto aziendale;
  • regolamenti di organizzazione.

La Giunta decide entro 40 giorni, con sospensioni feriali e natalizie specificamente previste. La mancata risposta nel termine equivale ad approvazione.

La qualità dell’assistenza è obiettivo primario del SSR. Le Aziende adottano verifiche e revisioni della qualità, con indicatori di governo, soddisfazione dell’utenza, qualità tecnico-assistenziale e risultati delle attività preventive, curative e riabilitative.

Programmazione sanitaria regionale e aziendale

Il Piano sanitario regionale è il documento strategico degli interventi sanitari regionali. Ha durata ordinaria triennale ed è adottato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, previo parere della Conferenza permanente e del Ministro della sanità. Deve essere adottato o adeguato entro 150 giorni dall’entrata in vigore del Piano sanitario nazionale.

Il Piano definisce:

  • livelli essenziali e uniformi di assistenza;
  • priorità di riequilibrio territoriale;
  • vincoli finanziari per livelli di assistenza;
  • criteri e indicatori di verifica;
  • azioni regionali e progetti-obiettivo;
  • criteri per fabbisogni, autorizzazioni, accordi contrattuali, tariffe e rimborsi.

L’attuazione del Piano avviene tramite i piani attuativi aziendali, adottati annualmente con scorrimento triennale. Essi definiscono obiettivi, risultati, controllo, attività, risorse e investimenti.

Il Direttore generale redige ogni anno la relazione sanitaria aziendale con dati epidemiologici, attività e utilizzo delle risorse; la relazione è inviata agli organi regionali competenti e, per le USL, alla Conferenza dei Sindaci, per le ospedaliere alla Conferenza permanente.

Distretti sanitari di base

I distretti sono l’articolazione territoriale e funzionale delle USL con autonomia organizzativa, tecnico-gestionale ed economico-finanziaria, contabilità separata e funzioni di assistenza primaria e integrazione socio-sanitaria.

Essi assicurano:

  • assistenza primaria e continuità assistenziale;
  • coordinamento tra medici di medicina generale, pediatri, guardia medica e specialistica ambulatoriale;
  • prestazioni a rilevanza sociale e socio-sanitaria;
  • specialistica ambulatoriale, infermieristica, tossicodipendenze, consultori, disabili e anziani;
  • assistenza domiciliare integrata e farmaceutica;
  • interventi per HIV e patologie terminali.

Il distretto deve essere organizzato con flessibilità, interdisciplinarità, lavoro per progetti, valorizzazione della medicina generale e pediatria di base e coordinamento con i dipartimenti e gli altri servizi aziendali.

Quando il bacino d’utenza supera 60.000 abitanti, il distretto è struttura complessa; negli altri casi la complessità è valutata dal Direttore generale in relazione alle funzioni.

Direttore di distretto e programmazione distrettuale

Il Direttore di distretto è incaricato dal Direttore generale tra dirigenti con esperienza nei servizi territoriali o, in alternativa, tra medici convenzionati da almeno dieci anni con congelamento del relativo posto in organico.

È responsabile di:

  • analisi dei bisogni sanitari e socio-sanitari;
  • monitoraggio di attività, risultati, costi e ricavi;
  • gestione delle risorse assegnate;
  • allocazione delle risorse fra strutture distrettuali e private accreditate;
  • organizzazione della rete dei servizi;
  • rapporti con convenzionati e accreditati;
  • coordinamento con dipartimenti, presidi e servizi sociali;
  • proposta del Programma delle attività distrettuali.

Il Programma delle attività distrettuali è approvato dal Direttore generale su proposta del Direttore di distretto, sentito il Comitato dei Sindaci del Distretto. Definisce obiettivi, attività, modalità operative, risorse, verifiche periodiche e integrazione tra attività sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali.

Presidio ospedaliero e direzione del presidio

Il Presidio ospedaliero è la struttura della USL dotata di attrezzature e personale per assistenza ospedaliera, ricovero e prestazioni specialistiche ambulatoriali, incluse diagnostica e laboratorio. Gli ospedali accorpati funzionalmente costituiscono un unico presidio.

Il presidio ha autonomia economico-finanziaria con contabilità separata. L’organizzazione è basata sul modello dipartimentale.

Sono previsti un dirigente amministrativo e un dirigente medico:

  • il dirigente medico è dirigente di struttura complessa e segue le procedure della normativa statale;
  • il dirigente amministrativo è nominato dal Direttore generale e coordina le funzioni amministrative.

Il Direttore generale può attribuire a uno dei due la responsabilità gestionale complessiva del presidio.

Organizzazione dipartimentale e strutture aziendali

L’organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa. Sono previsti:

  • servizi dipartimentali centrali amministrativi e sanitari;
  • dipartimenti strutturali, funzionali o interaziendali;
  • unità operative complesse e semplici.

I dipartimenti perseguono finalità di integrazione delle risorse, coordinamento, qualità, umanizzazione, ricerca e miglior uso delle risorse. Il Direttore di dipartimento assicura coordinamento e razionale uso dei fattori produttivi; il Comitato di dipartimento svolge funzioni consultive e propositive.

La legge prevede inoltre:

  • strutture interne di controllo e valutazione strategica;
  • un’unità operativa per il sistema informativo automatizzato;
  • il Servizio infermieristico aziendale, dotato di autonomia tecnico-professionale e finalizzato a garantire qualità ed efficienza dell’assistenza infermieristica e ostetrica.

Integrazione socio-sanitaria e servizi sociali delegati

La Regione promuove l’integrazione tra attività socio-assistenziali degli enti locali e attività delle Aziende sanitarie. Le USL possono gestire servizi socio-assistenziali per delega degli enti locali tramite appositi atti d’intesa che definiscono attività, modalità e condizioni.

Gli oneri sono integralmente a carico degli enti locali e richiedono specifica contabilizzazione. Le prestazioni possono essere erogate solo dopo l’effettiva disponibilità delle risorse finanziarie da parte dei Comuni deleganti.

È istituita nelle USL l’area socio-sanitaria. In attesa dei decreti ministeriali attuativi, la direzione e il coordinamento delle attività ad elevata integrazione sanitaria spettano all’area dipartimentale competente.

Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono individuate come attività del sistema sociale che supportano persone in stato di bisogno, disabilità o emarginazione con effetti sulla salute.

La Giunta regionale definisce criteri e modalità di accollo degli oneri comunali e di integrazione distrettuale delle prestazioni.

Coordinamento dei servizi sociali

Nelle USL che gestiscono attività o servizi socio-assistenziali delegati, il Direttore generale può attribuire a un dirigente con esperienza nei servizi socio-assistenziali l’incarico di coordinamento dei servizi sociali.

L’incarico deve essere conferito, se presente in dotazione organica, a un operatore in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 328/2000 e appartenente ai profili professionali sociali individuati dal relativo decreto ministeriale.

Partecipazione dei cittadini e tutela dell’utenza

La Regione promuove la partecipazione dei cittadini e delle loro organizzazioni rappresentative. Tra gli strumenti di partecipazione e controllo rientrano:

  • carta dei servizi;
  • conferenza dei servizi;
  • protocolli d’intesa con associazioni di volontariato e tutela.

Le Aziende sanitarie:

  • approvano e aggiornano annualmente la carta dei servizi;
  • adottano il regolamento per la tutela degli utenti;
  • garantiscono informazione su prestazioni, tariffe, accesso, tempi di attesa e attività libero-professionale;
  • si dotano di URP e punti informativi;
  • istituiscono sistemi di raccolta delle segnalazioni.

La conferenza dei servizi verifica l’attuazione della carta dei servizi e costituisce momento di valutazione dell’operato del Direttore generale. Le associazioni di volontariato operano tramite convenzioni; la Giunta può stabilire i casi di stipula a livello regionale e la ripartizione degli oneri.

Rapporti con le Università e con gli IRCCS

I rapporti tra Regione, Aziende sanitarie e Università sono regolati da protocolli d’intesa approvati dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, in conformità alle linee guida statali.

I protocolli servono a disciplinare:

  • collaborazione per la formazione degli specializzandi;
  • formazione pre-laurea e post-laurea, inclusa quella del medico di medicina generale;
  • formazione del personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione.

Possono essere stipulate anche convenzioni con le Facoltà di Medicina per l’apporto alle attività assistenziali, previa autorizzazione regionale.

Vigilanza, osservatorio epidemiologico e sistema informativo

La Regione esercita vigilanza tramite strutture del Dipartimento regionale competente in materia di sanità. Le Aziende sanitarie devono fornire tutte le informazioni necessarie alla valutazione delle attività.

È istituito l’Osservatorio Epidemiologico regionale, che coordina la rete epidemiologica, elabora i dati, svolge indagini, identifica le condizioni morbose e i fattori di rischio, valuta quantità e qualità dei servizi e aggiorna gli operatori.

Il Registro Tumori è gestito dal CROB secondo le direttive della Giunta.

Il Sistema informativo del SSR:

  • supporta il funzionamento delle strutture;
  • assicura flussi informativi per programmazione e indirizzo;
  • fornisce dati a cittadini e operatori;
  • coordina i sistemi informativi aziendali con direttive tecniche.

Rapporti giuridici e trasferimento di beni

Le Aziende del SSR subentrano nei procedimenti e rapporti giuridici già in essere dalle ex UU.SS.LL.

Sono previsti il trasferimento al patrimonio delle Aziende sanitarie dei beni mobili e immobili e delle attrezzature già vincolati alle USL, con criteri basati sull’utilizzatore e sulla prevalenza in caso di pluralità di soggetti.

Se gli enti titolari non provvedono al trasferimento entro il termine previsto, il Dipartimento regionale assegna 60 giorni; decorso inutilmente tale termine, la Giunta può nominare commissari ad acta.

Regime transitorio e abrogazioni

La legge richiama l’applicazione delle norme statali di riordino per quanto non disciplinato. Molte disposizioni su nomina del Direttore generale, collegi dei sanitari, distretti, direttori di distretto, direttori di presidio e altre materie risultano nel testo coordinato successivamente abrogate o superate da riforme regionali intervenute tra il 2006 e il 2017.

Sono inoltre abrogate numerose leggi regionali precedenti in materia di USL, rete ospedaliera, programmazione e contabilità sanitaria.

Decorrenza

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.

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