Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 31/2026 - Trento, Sezione 1

per l'annullamento - dell'ordinanza prot. n. -OMISSIS- di -OMISSIS- del Responsabile dei servizi tecnico gestionali del Comune di Nago-Torbole per la pretesa “sospensione della lottizzazione abusiva” sulla p.ed. -OMISSIS- C.C. -OMISSIS- e dell'allegato verbale di sopralluogo della polizia locale e dell'Ufficio Tecnico Comunale effettuato in data-OMISSIS-, prot. -OMISSIS- dd. -OMISSIS-, notificati a far data dal-OMISSIS- - in via subordinata e per quanto occorrer possa, della concessione di edificare in sanatoria prot. n. -OMISSIS-dal Responsabile dei servizi tecnico gestionali del Comune di Nago Torbole, nella parte in cui richiama il parere-OMISSIS-della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta di data -OMISSIS-che reca: “Parere favorevole per quanto riguarda le strutture fisse, con esclusione dei caravan e delle tende, che non rientrano nella fattispecie prevista dalla legge 47/1985 come struttura da condonare”, - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202500090

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol - Trento, Sez. UnicaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale di immediata sospensione di una lottizzazione abusiva, con verbale di sopralluogo, e, in via subordinata, concessione edilizia in sanatoria nella parte relativa all’esclusione di caravan e tende

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno contestato l’ordinanza adottata ai sensi dell’art. 130, comma 1, della l.p. n. 1/2008, deducendo: violazione delle garanzie partecipative per mancato preavviso del sopralluogo e omessa comunicazione di avvio del procedimento; genericità e insufficienza della motivazione dell’ordinanza, motivata per relationem al verbale; insussistenza dei presupposti della lottizzazione abusiva materiale, sostenendo che l’area fosse destinata da decenni a campeggio privato, che caravan e tende fossero strutture precarie e che l’assetto fosse stato assentito o condonato; violazione dell’art. 30 d.P.R. n. 380/2001, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, sviamento, contraddittorietà e violazione dei principi di correttezza, buona fede e legittimo affidamento. In via subordinata è stata impugnata la concessione in sanatoria, nella parte in cui richiamava il parere favorevole per le strutture fisse escludendo caravan e tende dalle opere condonabili. I ricorrenti hanno inoltre invocato il decorso del tempo, la mancata traduzione in lingua tedesca della concessione e la comunione pro indiviso derivante da successioni e donazioni.

La decisione

Il Tribunale ha rigettato integralmente il ricorso. Quanto alle garanzie partecipative, ha ritenuto raggiunto lo scopo del preavviso di accesso, poiché i proprietari erano stati presenti al sopralluogo e avevano avuto precedenti interlocuzioni e controlli. Ha escluso l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, qualificando l’ordine di sospensione della lottizzazione abusiva come misura cautelare, vincolata e adottata per esigenze di celerità; ha comunque ritenuto applicabile l’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, non avendo i ricorrenti indicato quali elementi ulteriori avrebbero potuto apportare. Ha ritenuto il verbale e l’ordinanza sufficientemente motivati, poiché descrivevano gli indici della lottizzazione: suddivisione dell’area in quattro porzioni, viabilità e parcheggi autonomi, contatori distinti, caravan stabilmente collocati, manufatti connessi e allacciamenti ai servizi. Nel merito, il Collegio ha riconosciuto una lottizzazione abusiva materiale, rilevando che la valutazione deve riguardare globalmente la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e non le singole opere isolatamente considerate. L’uso abitativo stabile risultava incompatibile con gli strumenti urbanistici, che non avevano mai previsto un simile carico insediativo, e non era superato dal condono di alcune opere, che consentiva soltanto usi accessori e non abitativi ed escludeva caravan e tende. Il decorso del tempo e i precedenti controlli comunali non avevano ingenerato un legittimo affidamento; la lottizzazione abusiva è stata qualificata come illecito permanente. È stata inoltre ritenuta irrilevante la comunione pro indiviso rispetto al concreto frazionamento funzionale dell’area e infondata la doglianza sulla mancata traduzione in tedesco, non avendo essa impedito l’impugnazione. La censura subordinata contro la concessione in sanatoria è stata respinta perché il condono parziale non incide sulla configurazione complessiva della lottizzazione abusiva. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento di € 2.500,00 oltre accessori in favore del Comune; nulla spese nei confronti della Provincia autonoma di Trento.

Norme richiamate

  • art. 130 l.p. n. 1/2008

    Il Comune ha ordinato l’immediata sospensione della lottizzazione abusiva; il comma 2 prevede la possibilità di presentare richiesta di autorizzazione alla lottizzazione in sanatoria entro 120 giorni.

    La sospensione della lottizzazione abusiva è misura cautelare e vincolata, adottabile a seguito dell’accertamento di una trasformazione urbanistica o edilizia abusiva.

  • art. 124, comma 3, l.p. n. 1/2008

    Almeno cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni il provvedimento è notificato al proprietario e all'attuale possessore, con la specificazione del giorno dell'accesso.

    La finalità del preavviso di accesso è consentire ai proprietari di organizzarsi; tale finalità può ritenersi sostanzialmente raggiunta quando essi siano presenti all’accesso e abbiano avuto cognizione delle attività di controllo.

  • artt. 128 e 129 l.p. n. 1/2008

    Sono richiamati dai ricorrenti in relazione alla disciplina repressiva degli abusi edilizi, ma la decisione si concentra sulla disciplina della lottizzazione abusiva di cui all’art. 130.

  • art. 30 d.P.R. n. 380/2001

    La lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio ricorre quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni in violazione degli strumenti urbanistici o senza la prescritta autorizzazione.

    La lottizzazione abusiva materiale richiede una valutazione globale delle opere e dell’assetto impresso al territorio; può sussistere anche se singole opere siano state autorizzate o condonate, quando l’insieme determini un nuovo insediamento abitativo e un carico urbanistico non previsto.

  • art. 30, comma 10, d.P.R. n. 380/2001

    Le esclusioni relative a divisioni ereditarie, donazioni e testamenti non operano quando, pur in presenza di comunione pro indiviso, sia stato accertato un concreto frazionamento funzionale del terreno.

  • art. 31 l. n. 47/1985

    Il condono edilizio invocato dai ricorrenti non comprendeva caravan e tende e consentiva per i manufatti sanati soltanto un uso accessorio, non abitativo; in ogni caso non escludeva la configurabilità della lottizzazione abusiva complessiva.

  • art. 7 l. n. 241/1990

    Non impone la comunicazione di avvio del procedimento quando l’ordine di sospensione della lottizzazione abusiva ha natura cautelare, vincolata e sia giustificato da particolari esigenze di celerità.

  • art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990

    I vizi procedimentali non comportano l’annullamento quando, per la natura vincolata dell’atto, sia dimostrato che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso; nel caso concreto i ricorrenti non hanno indicato elementi sostanziali ulteriori.

  • art. 3 c.p.a.

    Il Collegio richiama il principio di sinteticità degli atti per rinviare alla ricostruzione documentale contenuta nella memoria dell’amministrazione.

  • artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza e sono state liquidate in favore del Comune.

Massime di principio

  • L’ordine di sospensione della lottizzazione abusiva ha natura cautelare e non sanzionatoria; trattandosi di misura vincolata, normalmente non richiede la comunicazione di avvio del procedimento quando ricorrano esigenze di celerità derivanti dalla necessità di interrompere immediatamente la trasformazione abusiva del territorio.
  • La lottizzazione abusiva materiale deve essere accertata mediante una valutazione globale dell’attività edilizia e dell’assetto urbanistico impresso all’area, senza scomporre il fenomeno nelle singole opere; essa può sussistere anche quando alcune opere siano state autorizzate o condonate, se l’insieme realizzi un insediamento abitativo e un carico urbanistico non previsto.
  • La presenza stabile di caravan e manufatti accessori, dotati di allacciamenti ai servizi, viabilità interna, parcheggi autonomi e suddivisione funzionale dell’area in più porzioni, può costituire indice di trasformazione urbanistica a scopo abitativo e integrare una lottizzazione abusiva materiale, anche se l’interessato qualifica l’uso come campeggio.
  • Il decorso del tempo non determina, di per sé, un legittimo affidamento sulla conservazione di un assetto abusivo; tale affidamento è ulteriormente escluso quando l’amministrazione abbia effettuato nel tempo sopralluoghi e adottato provvedimenti repressivi. La lottizzazione abusiva costituisce illecito permanente.
  • La comunione pro indiviso derivante da successioni o donazioni non impedisce l’accertamento della lottizzazione abusiva quando, sul piano fattuale, il terreno sia stato concretamente suddiviso in aree funzionalmente autonome e destinate a distinti insediamenti.
  • La mancata traduzione del provvedimento amministrativo nella lingua conosciuta dal destinatario costituisce mera irregolarità e non determina l’invalidità dell’atto se non ha impedito la piena conoscenza del contenuto e l’esercizio del diritto di difesa.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPiani regolatori e variantiPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potereLegittimo affidamento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.