Sentenza n. 31/2026 - Trento, Sezione 1
per l'annullamento - dell'ordinanza prot. n. -OMISSIS- di -OMISSIS- del Responsabile dei servizi tecnico gestionali del Comune di Nago-Torbole per la pretesa “sospensione della lottizzazione abusiva” sulla p.ed. -OMISSIS- C.C. -OMISSIS- e dell'allegato verbale di sopralluogo della polizia locale e dell'Ufficio Tecnico Comunale effettuato in data-OMISSIS-, prot. -OMISSIS- dd. -OMISSIS-, notificati a far data dal-OMISSIS- - in via subordinata e per quanto occorrer possa, della concessione di edificare in sanatoria prot. n. -OMISSIS-dal Responsabile dei servizi tecnico gestionali del Comune di Nago Torbole, nella parte in cui richiama il parere-OMISSIS-della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta di data -OMISSIS-che reca: “Parere favorevole per quanto riguarda le strutture fisse, con esclusione dei caravan e delle tende, che non rientrano nella fattispecie prevista dalla legge 47/1985 come struttura da condonare”, - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di immediata sospensione di una lottizzazione abusiva, con verbale di sopralluogo, e, in via subordinata, concessione edilizia in sanatoria nella parte relativa all’esclusione di caravan e tende
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno contestato l’ordinanza adottata ai sensi dell’art. 130, comma 1, della l.p. n. 1/2008, deducendo: violazione delle garanzie partecipative per mancato preavviso del sopralluogo e omessa comunicazione di avvio del procedimento; genericità e insufficienza della motivazione dell’ordinanza, motivata per relationem al verbale; insussistenza dei presupposti della lottizzazione abusiva materiale, sostenendo che l’area fosse destinata da decenni a campeggio privato, che caravan e tende fossero strutture precarie e che l’assetto fosse stato assentito o condonato; violazione dell’art. 30 d.P.R. n. 380/2001, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, sviamento, contraddittorietà e violazione dei principi di correttezza, buona fede e legittimo affidamento. In via subordinata è stata impugnata la concessione in sanatoria, nella parte in cui richiamava il parere favorevole per le strutture fisse escludendo caravan e tende dalle opere condonabili. I ricorrenti hanno inoltre invocato il decorso del tempo, la mancata traduzione in lingua tedesca della concessione e la comunione pro indiviso derivante da successioni e donazioni.
La decisione
Il Tribunale ha rigettato integralmente il ricorso. Quanto alle garanzie partecipative, ha ritenuto raggiunto lo scopo del preavviso di accesso, poiché i proprietari erano stati presenti al sopralluogo e avevano avuto precedenti interlocuzioni e controlli. Ha escluso l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, qualificando l’ordine di sospensione della lottizzazione abusiva come misura cautelare, vincolata e adottata per esigenze di celerità; ha comunque ritenuto applicabile l’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, non avendo i ricorrenti indicato quali elementi ulteriori avrebbero potuto apportare. Ha ritenuto il verbale e l’ordinanza sufficientemente motivati, poiché descrivevano gli indici della lottizzazione: suddivisione dell’area in quattro porzioni, viabilità e parcheggi autonomi, contatori distinti, caravan stabilmente collocati, manufatti connessi e allacciamenti ai servizi. Nel merito, il Collegio ha riconosciuto una lottizzazione abusiva materiale, rilevando che la valutazione deve riguardare globalmente la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e non le singole opere isolatamente considerate. L’uso abitativo stabile risultava incompatibile con gli strumenti urbanistici, che non avevano mai previsto un simile carico insediativo, e non era superato dal condono di alcune opere, che consentiva soltanto usi accessori e non abitativi ed escludeva caravan e tende. Il decorso del tempo e i precedenti controlli comunali non avevano ingenerato un legittimo affidamento; la lottizzazione abusiva è stata qualificata come illecito permanente. È stata inoltre ritenuta irrilevante la comunione pro indiviso rispetto al concreto frazionamento funzionale dell’area e infondata la doglianza sulla mancata traduzione in tedesco, non avendo essa impedito l’impugnazione. La censura subordinata contro la concessione in sanatoria è stata respinta perché il condono parziale non incide sulla configurazione complessiva della lottizzazione abusiva. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento di € 2.500,00 oltre accessori in favore del Comune; nulla spese nei confronti della Provincia autonoma di Trento.
Norme richiamate
art. 130 l.p. n. 1/2008
Il Comune ha ordinato l’immediata sospensione della lottizzazione abusiva; il comma 2 prevede la possibilità di presentare richiesta di autorizzazione alla lottizzazione in sanatoria entro 120 giorni.
La sospensione della lottizzazione abusiva è misura cautelare e vincolata, adottabile a seguito dell’accertamento di una trasformazione urbanistica o edilizia abusiva.
art. 124, comma 3, l.p. n. 1/2008
Almeno cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni il provvedimento è notificato al proprietario e all'attuale possessore, con la specificazione del giorno dell'accesso.
La finalità del preavviso di accesso è consentire ai proprietari di organizzarsi; tale finalità può ritenersi sostanzialmente raggiunta quando essi siano presenti all’accesso e abbiano avuto cognizione delle attività di controllo.
artt. 128 e 129 l.p. n. 1/2008
Sono richiamati dai ricorrenti in relazione alla disciplina repressiva degli abusi edilizi, ma la decisione si concentra sulla disciplina della lottizzazione abusiva di cui all’art. 130.
art. 30 d.P.R. n. 380/2001
La lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio ricorre quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni in violazione degli strumenti urbanistici o senza la prescritta autorizzazione.
La lottizzazione abusiva materiale richiede una valutazione globale delle opere e dell’assetto impresso al territorio; può sussistere anche se singole opere siano state autorizzate o condonate, quando l’insieme determini un nuovo insediamento abitativo e un carico urbanistico non previsto.
art. 30, comma 10, d.P.R. n. 380/2001
Le esclusioni relative a divisioni ereditarie, donazioni e testamenti non operano quando, pur in presenza di comunione pro indiviso, sia stato accertato un concreto frazionamento funzionale del terreno.
art. 31 l. n. 47/1985
Il condono edilizio invocato dai ricorrenti non comprendeva caravan e tende e consentiva per i manufatti sanati soltanto un uso accessorio, non abitativo; in ogni caso non escludeva la configurabilità della lottizzazione abusiva complessiva.
art. 7 l. n. 241/1990
Non impone la comunicazione di avvio del procedimento quando l’ordine di sospensione della lottizzazione abusiva ha natura cautelare, vincolata e sia giustificato da particolari esigenze di celerità.
art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990
I vizi procedimentali non comportano l’annullamento quando, per la natura vincolata dell’atto, sia dimostrato che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso; nel caso concreto i ricorrenti non hanno indicato elementi sostanziali ulteriori.
art. 3 c.p.a.
Il Collegio richiama il principio di sinteticità degli atti per rinviare alla ricostruzione documentale contenuta nella memoria dell’amministrazione.
artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e sono state liquidate in favore del Comune.
Massime di principio
- L’ordine di sospensione della lottizzazione abusiva ha natura cautelare e non sanzionatoria; trattandosi di misura vincolata, normalmente non richiede la comunicazione di avvio del procedimento quando ricorrano esigenze di celerità derivanti dalla necessità di interrompere immediatamente la trasformazione abusiva del territorio.
- La lottizzazione abusiva materiale deve essere accertata mediante una valutazione globale dell’attività edilizia e dell’assetto urbanistico impresso all’area, senza scomporre il fenomeno nelle singole opere; essa può sussistere anche quando alcune opere siano state autorizzate o condonate, se l’insieme realizzi un insediamento abitativo e un carico urbanistico non previsto.
- La presenza stabile di caravan e manufatti accessori, dotati di allacciamenti ai servizi, viabilità interna, parcheggi autonomi e suddivisione funzionale dell’area in più porzioni, può costituire indice di trasformazione urbanistica a scopo abitativo e integrare una lottizzazione abusiva materiale, anche se l’interessato qualifica l’uso come campeggio.
- Il decorso del tempo non determina, di per sé, un legittimo affidamento sulla conservazione di un assetto abusivo; tale affidamento è ulteriormente escluso quando l’amministrazione abbia effettuato nel tempo sopralluoghi e adottato provvedimenti repressivi. La lottizzazione abusiva costituisce illecito permanente.
- La comunione pro indiviso derivante da successioni o donazioni non impedisce l’accertamento della lottizzazione abusiva quando, sul piano fattuale, il terreno sia stato concretamente suddiviso in aree funzionalmente autonome e destinate a distinti insediamenti.
- La mancata traduzione del provvedimento amministrativo nella lingua conosciuta dal destinatario costituisce mera irregolarità e non determina l’invalidità dell’atto se non ha impedito la piena conoscenza del contenuto e l’esercizio del diritto di difesa.
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