Sentenza n. 404/2026 - Torino, Sezione 1
per l’annullamento - del provvedimento prot. nr. -OMISSIS- emesso dal Questore della Provincia di Torino in data -OMISSIS- (notificato in data 26/08/2024), con il quale è stata rigettata l’istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo nr. -OMISSIS- rilasciato in favore di -ricorrente- e contestualmente è stata disposta la revoca del titolo; - nonché di tutti gli atti e provvedimenti antecedenti, presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quello impugnato, anche se allo stato non conosciuti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di aggiornamento e contestuale revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, motivati dall’assenza ultrannuale dal territorio italiano
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Torino deducendo: A) violazione degli artt. 7 e 10-bis l. 241/1990, per omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e lesione delle garanzie partecipative, sostenendo che l’Amministrazione le avrebbe rivolto soltanto un invito a chiarire le ragioni dell’assenza; B) violazione dell’art. 9, comma 7, d.lgs. 286/1998, degli artt. 3 e 10-bis l. 241/1990 ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e insufficiente motivazione, per non avere l’Amministrazione considerato le gravi, eccezionali e imprevedibili circostanze addotte a giustificazione dell’assenza prolungata, tra cui l’assistenza al padre, la cura del figlio e la pandemia da COVID-19; C) violazione dell’art. 9, comma 9, d.lgs. 286/1998, per non avere l’Amministrazione valutato il rilascio di un diverso permesso di soggiorno, per lavoro, motivi familiari o protezione speciale. Il Ministero ha chiesto il rigetto, rilevando che le ragioni dell’assenza erano state esaminate ma ritenute non idonee a giustificare un’assenza ultradecennale e che la ricorrente non aveva formalizzato, nel procedimento originario, una domanda documentata per un diverso titolo di soggiorno.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, lo ha ritenuto di dubbia ammissibilità e comunque manifestamente infondato: la ricorrente era stata informata dell’avvio del procedimento di revoca ai sensi degli artt. 7 e 10 l. 241/1990, delle ragioni della possibile revoca e della facoltà di presentare osservazioni e documenti; aveva infatti depositato una memoria e documentazione. Non risultavano inoltre fatti o argomenti nuovi rispetto a quelli già sottoposti all’Amministrazione, sicché mancava un interesse concreto all’annullamento. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ritenuto non provata la presenza della ricorrente in Italia nel periodo 2009-2023: essa era risultata irreperibile dal 2010 e cancellata dall’anagrafe nel 2011; la ricevuta postale prodotta non dimostrava l’effettiva presenza in Italia e mancavano titoli di viaggio o visti attestanti ingressi anteriori al 2023. Le ragioni invocate non erano comunque idonee a giustificare l’assenza: la patologia del padre sarebbe insorta dopo il ritorno della ricorrente in patria; le condizioni del figlio non erano adeguatamente precisate né era dimostrata l’indisponibilità in Italia delle cure necessarie; la pandemia era intervenuta circa dieci anni dopo l’abbandono del territorio italiano. Non ricorrevano quindi i gravi e documentati motivi di salute o gli altri gravi e comprovati motivi richiesti dall’art. 9, comma 6, d.lgs. 286/1998, anche considerando che l’assenza aveva superato di molto la durata del titolo. Quanto al terzo motivo, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché, nelle more, la ricorrente aveva formalizzato un’istanza per il permesso di soggiorno per lavoro e la Questura aveva rilasciato tale titolo, soddisfacendo integralmente la pretesa principale; il rilascio di titoli per motivi familiari o umanitari era stato richiesto solo in via subordinata. Nonostante ciò, in dispositivo il ricorso è stato integralmente respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità della controversia e il comportamento di entrambe le parti.
Norme richiamate
art. 9, comma 7, lett. d) e e), d.lgs. 286/1998
assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a dodici mesi
La protratta assenza dal territorio italiano oltre il limite previsto costituisce causa di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, salvo la ricorrenza di motivi idonei a giustificarla.
art. 9, comma 6, d.lgs. 286/1998
gravi e documentati motivi di salute ovvero altri gravi e comprovati motivi
Le circostanze invocate per conservare il titolo non devono soltanto essere allegate, ma devono essere gravi, comprovate e concretamente riferibili all’intero periodo di assenza; un’assenza quasi quindicennale non è giustificata da circostanze temporalmente successive o insufficientemente documentate.
art. 9, comma 2, secondo periodo, d.lgs. 286/1998
La durata dell’assenza, eccedente anche l’intero periodo di validità del permesso, è un elemento rilevante per escludere la riconducibilità della fattispecie alle ipotesi di conservazione del titolo.
art. 9, comma 9, d.lgs. 286/1998
La questione relativa al rilascio di un diverso permesso di soggiorno è stata ritenuta soddisfatta dal sopravvenuto rilascio di un permesso per motivi di lavoro.
artt. 7 e 10 l. 241/1990
La comunicazione di avvio del procedimento che indica le ragioni della possibile revoca e consente la presentazione di osservazioni e documenti assolve alle garanzie partecipative rilevanti nel caso concreto.
art. 10-bis l. 241/1990
L’eventuale mancata trasmissione di un atto formalmente qualificato come preavviso di rigetto non determina l’illegittimità quando l’interessato sia stato comunque informato delle ragioni ostative, abbia partecipato al procedimento e non indichi elementi nuovi che avrebbe potuto dedurre.
art. 117 c.p.a.
È richiamato in relazione al separato giudizio con cui è stato ordinato all’Amministrazione di provvedere sull’istanza di permesso di soggiorno per lavoro.
Massime di principio
- La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è legittima quando l’assenza dello straniero dal territorio italiano supera il limite previsto dalla legge e non risultano provati gravi e documentati motivi di salute o altri gravi e comprovati motivi idonei a giustificare l’intero periodo di allontanamento.
- Per conservare il titolo di soggiorno in presenza di un’assenza prolungata, le circostanze giustificative devono essere specificamente documentate, temporalmente coerenti con l’assenza e concretamente idonee a spiegare la sua durata; non bastano allegazioni generiche o documentazione riferita a periodi successivi.
- La comunicazione di avvio del procedimento che espone in modo puntuale le ragioni della possibile revoca e consente all’interessato di presentare osservazioni e documenti può escludere una lesione sostanziale della partecipazione procedimentale, anche se non è formalmente denominata preavviso di rigetto, quando il privato abbia effettivamente interloquito e non indichi elementi nuovi non esaminati.
- L’assenza di un formale preavviso di rigetto non comporta un interesse concreto all’annullamento se l’interessato è stato informato delle ragioni ostative, ha presentato osservazioni e il ricorso non prospetta fatti o argomenti ulteriori rispetto a quelli già valutati dall’Amministrazione.
- Il sopravvenuto rilascio del diverso permesso di soggiorno richiesto in via principale determina la cessazione della materia del contendere sulla censura relativa al mancato rilascio di tale titolo, quando la pretesa risulti integralmente soddisfatta.
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