Sentenza n. 32/2026 - Trento, Sezione 1
per l'annullamento 1) dell'ordinanza dell'Unione Comuni dell'Alta Anaunia – Comune di Romeno n. -OMISSIS-, del -OMISSIS-, di prot. UCAA -OMISSIS- d.d. -OMISSIS- avente ad oggetto l'Acquisizione opere abusive – impianti viticoli, a seguito di accertamento di inottemperanza all'Ordinanza del -OMISSIS- prot. UCAA. N. -OMISSIS-, in località Castellazzo, sulle pp.ff. 702/205 in C.C. Romeno (art. 132 L.P. 1/2001 e art. 31, comma 4 del d.P.R. 380/01), notificata alla ricorrente in pari data; 2) di ogni alto atto presupposto, connesso e consequenziale, incluso il verbale di accertamento redatto dal personale dell'ufficio tecnico datato -OMISSIS-, prot. UCAA n. -OMISSIS-, e l'ordinanza -ingiunzione del -OMISSIS-, di cui al punto 1), dell'atto esecutivo del -OMISSIS-, di prot. -OMISSIS-, nonché ogni atto eventualmente non cognito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle particelle interessate da impianti viticoli, adottata per inottemperanza a un precedente ordine di rimessione in pristino
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza di acquisizione gratuita, nonché gli atti presupposti e connessi, deducendo: 1) violazione dei principi di collaborazione e buona fede, degli obblighi di motivazione e partecipazione procedimentale, contraddittorietà tra l'ordinanza-ingiunzione del 2022 e l'ordinanza acquisitiva del 2024, lesione dell'affidamento, incompetenza dell'organo adottante e violazione della disciplina provinciale e statale in materia edilizia; secondo la ricorrente, il primo atto avrebbe prospettato una sanzione pecuniaria, mentre il successivo avrebbe disposto l'acquisizione gratuita, impedendole di difendersi consapevolmente; 2) violazione degli artt. 129, 132 e 134 della l.p. Trento n. 1/2008 e dell'art. 31 d.P.R. n. 380/2001, sostenendo che l'impianto viticolo costituisse un mero mutamento colturale e un'attività edilizia libera, non soggetta a titolo abilitativo; 3) in subordine, illegittimità dell'acquisizione per omessa istruttoria e mancata precisa individuazione dell'area acquisenda, in quanto le particelle acquisite avrebbero avuto una superficie superiore a quella occupata dagli impianti e non sarebbe stato predisposto un frazionamento. Le amministrazioni hanno eccepito la tardività dell'impugnazione degli atti presupposti e chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il ricorso è stato respinto, con condanna della ricorrente alle spese, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori e oneri di legge in favore di ciascuna amministrazione. Il Tribunale ha dichiarato fondate le eccezioni relative agli atti presupposti: l'ordinanza-ingiunzione del 29 aprile 2022, contenente l'accertamento della natura abusiva dell'intervento e l'ordine di rimessione in pristino, era immediatamente lesiva e non era stata tempestivamente impugnata; pertanto, i suoi vizi non potevano essere dedotti contro la successiva acquisizione, salvo vizi propri di quest'ultima. Il verbale di accertamento dell'inottemperanza è stato qualificato come atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività e l'atto esecutivo del 2024 come atto meramente ricognitivo e sollecitatorio. Nel merito, il primo motivo è stato respinto perché l'acquisizione gratuita, conseguente all'inottemperanza a un ordine di demolizione o rimessione in pristino divenuto definitivo, è un atto vincolato e dovuto, privo di margini discrezionali e fondato sull'accertamento dell'inottemperanza. L'erroneo o incompleto richiamo normativo nell'ordinanza del 2022 non ha inciso sulla legittimità dell'ordinanza acquisitiva, poiché erano comunque individuabili i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del potere esercitato. Non era necessaria una nuova valutazione dell'interesse pubblico né poteva invocarsi un affidamento meritevole fondato sul mantenimento di opere abusive. È stata inoltre esclusa l'incompetenza, poiché l'atto risultava sottoscritto dal funzionario competente e dal sindaco, secondo la disciplina statutaria e la distinzione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni gestionali. Il secondo motivo è stato respinto richiamando il giudicato formatosi sulle precedenti pronunce relative alla stessa area: gli impianti viticoli, pur riconducibili astrattamente all'edilizia libera o a un mutamento colturale, dovevano rispettare il divieto posto dall'art. 45-bis delle NTA del PRG, che vieta nelle aree di particolare pregio paesaggistico e ambientale palificate e colture intensive. La violazione dei limiti paesaggistici rendeva l'intervento abusivo e imponeva la rimessione in pristino, senza possibilità di fiscalizzazione. Il terzo motivo è stato respinto perché le particelle acquisite, pari a 1.117 mq, erano occupate dagli impianti per 956 mq e l'art. 129, comma 3, l.p. n. 1/2008 consente l'acquisizione dell'area di sedime e di quella necessaria secondo le prescrizioni urbanistiche; il frazionamento non costituisce requisito sempre necessario, potendo l'ordinanza essere corredata dal tipo di frazionamento se del caso. È stata inoltre ritenuta legittima l'acquisizione di un'area ulteriore rispetto al sedime, entro i limiti normativi, anche in area inedificabile. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive e dell'area di sedime in caso di inottemperanza all'ordine di demolizione
L'acquisizione è un atto dovuto e vincolato, conseguente all'accertata inottemperanza a un ordine di demolizione divenuto definitivo; possono essere fatti valere contro di essa soltanto vizi propri.
art. 27, comma 2, d.P.R. 380/2001
l'attività di vigilanza edilizia deve essere esercitata al fine di preservare le prescrizioni contenute nelle disposizioni vincolistiche
La vigilanza edilizia comprende la tutela delle prescrizioni urbanistiche e paesaggistiche vincolanti.
art. 78, commi 1 e 4-bis, l.p. Trento n. 15/2015
Gli interventi di edilizia libera sono eseguiti nel rispetto degli strumenti di pianificazione e delle altre normative; in caso di violazione gli interventi si considerano realizzati in assenza del titolo abilitativo edilizio
Anche l'edilizia libera deve rispettare gli strumenti urbanistici e i vincoli paesaggistici; la violazione comporta la qualificazione dell'intervento come abusivo.
art. 129, commi 1, 2 e 3, l.p. Trento n. 1/2008
acquisizione dell'area di sedime e di quella necessaria ad assicurare l'accesso, le distanze dai confini e, se necessario, gli standard per parcheggi
L'inottemperanza all'ordine di rimessione in pristino consente l'acquisizione gratuita dell'opera e dell'area pertinente secondo i criteri normativi.
art. 132, comma 2, l.p. Trento n. 1/2008
L'acquisizione dell'opera abusiva e del terreno di pertinenza è disposta con ordinanza motivata del comune corredata, se del caso, dal tipo di frazionamento
Il frazionamento non costituisce presupposto sempre necessario dell'ordinanza acquisitiva.
art. 45-bis NTA del PRG del Comune di Romeno
divieto di attivare colture agricole di carattere intensivo e divieto di realizzazione di palificate di qualsiasi tipo e materiale, salvo eccezioni
La disciplina di tutela delle aree agricole di particolare pregio paesaggistico e ambientale vieta gli impianti viticoli con palificazione incompatibili con la conservazione dei caratteri paesaggistici.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Il principio di collaborazione e buona fede non è stato ritenuto violato, poiché la procedura era vincolata e gli atti prodromici erano stati notificati senza tempestiva impugnazione.
L'ordinanza acquisitiva era sufficientemente motivata mediante l'indicazione delle opere abusive, dell'inottemperanza e dei presupposti del potere, anche a fronte di un richiamo normativo non completo o non esatto.
Non è stata ravvisata una lesione della partecipazione procedimentale, in ragione della natura vincolata dell'acquisizione e della conoscenza degli atti presupposti.
L'opposizione delle amministrazioni al ricorso straordinario ha determinato la trasposizione della controversia davanti al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 48 c.p.a.
Massime di principio
- L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale conseguente all'inottemperanza a un ordine di demolizione o rimessione in pristino divenuto definitivo è un atto vincolato e dovuto, privo di autonoma discrezionalità e fondato sull'accertamento dell'inottemperanza e sul decorso del termine assegnato.
- L'impugnazione della sola acquisizione gratuita non consente di rimettere in discussione i vizi dell'ordinanza di demolizione o rimessione in pristino non tempestivamente impugnata; restano deducibili soltanto i vizi propri dell'atto acquisitivo e dell'accertamento dell'inottemperanza.
- Anche gli interventi qualificabili come edilizia libera devono rispettare gli strumenti urbanistici e i vincoli paesaggistici; la loro esecuzione in violazione di tali prescrizioni li rende abusivi e legittima la rimessione in pristino.
- L'erronea o incompleta indicazione delle norme applicate non determina, di per sé, l'illegittimità del provvedimento quando dalla motivazione siano comunque ricavabili il potere esercitato, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione.
- L'ordinanza di acquisizione può comprendere, oltre al sedime dell'opera abusiva, l'area ulteriore necessaria secondo i criteri urbanistici e normativi; il previo frazionamento non è requisito indefettibile quando la superficie acquisita sia sufficientemente individuata e conforme ai limiti applicabili.
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