Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 16/12/2025 n. 32770 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia originaria riguardava l’accertamento per il 2005 di maggiori ricavi della società, pari a € 110.566, determinati presuntivamente applicando percentuali di ricarico, e il conseguente reddito di partecipazione di € 179.389 imputato ai soci per trasparenza, con recupero della maggiore IRPEF. La CTR Campania, con sentenza n. 348/04/2012 dell’11 giugno 2012, aveva rideterminato il maggior reddito in € 90.000; la sentenza era stata poi corretta in revocazione con decisione n. 159/2013 quanto alla sanzione, sostituendo quella per omessa dichiarazione con quella per infedele dichiarazione. Nel successivo giudizio di revocazione in Cassazione, società e soci hanno denunciato una svista percettiva nell’ordinanza n. 23709/2020: la Corte aveva ritenuto non provata la notificazione del loro precedente ricorso per revocazione, benché la prova fosse allegata al controricorso. Nel giudizio relativo alla sentenza resa in sede di rinvio, i contribuenti avevano inoltre proposto diciannove motivi, contestando la motivazione della CTR, l’uso e la quantificazione delle percentuali di ricarico e degli abbattimenti, la ricostruzione dei ricavi e l’impiego delle presunzioni.

La decisione

La Cassazione ha riunito i giudizi e accolto il ricorso per revocazione: dagli atti risultava la notifica del precedente ricorso per revocazione all’Agenzia il 18 luglio 2012, fatto non percepito nell’ordinanza n. 23709/2020. La notifica faceva decorrere il termine breve per impugnare; pertanto il ricorso per cassazione dell’Agenzia, notificato il 28 gennaio 2013, era tardivo e inammissibile, così come l’incidentale dei contribuenti. Sono state quindi revocate l’ordinanza n. 23709/2020 e, per effetto del venir meno del rinvio da essa disposto, cassata senza rinvio la sentenza della CTR n. 8693/2021; il ricorso contro quest’ultima è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse. Restano ferme le statuizioni della sentenza CTR n. 348/04/2012, come modificata dalla sentenza n. 159/2013. L’Agenzia è stata condannata a rifondere le spese: € 2.100, oltre € 200 per esborsi, rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con distrazione al difensore antistatario. Non si applica l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • Art. 395, n. 4, codice di procedura civile

    Secondo gli attuali ricorrenti, quindi, sussisterebbe un errore di fatto idoneo a giustificare la revocazione dell'ordinanza di legittimità impugnata, asserendo essi che, contrariamente a quanto ritenuto nell'ordinanza n. 23709 del 2020 ("i controricorrenti nel dedurre le inosservanza del termine breve ad impugnare non hanno documentato la notifica del ricorso per revocazione dal quale il termine stesso dovrebbe decorrere"), avevano allegato al controricorso il ricorso per revocazione, "insieme alla sua notifica ed alla ricevuta del successivo deposito in CTR" (ricorso per revocazione, pag.5).

    La revocazione è fondata quando la decisione si basa su una svista percettiva relativa a un fatto processuale risultante dagli atti, qui l’erronea supposizione che mancasse la prova della notificazione.

  • Art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, codice di procedura civile

    Le disposizioni sono richiamate per identificare i motivi di impugnazione proposti nei precedenti e successivi giudizi; la decisione qui esaminata non risolve nel merito i diciannove motivi contro la sentenza di rinvio, divenuti privi di interesse.

  • Art. 39, primo comma, lettera d), e art. 41-bis del D.P.R. 600/1973

    Sono le disposizioni indicate come fondamento dell’accertamento presuntivo dei maggiori ricavi d’impresa; la Corte, in questa decisione, non ne esamina nel merito l’applicazione, poiché gli originari ricorsi per cassazione sono dichiarati inammissibili per tardività.

  • Art. 2697 codice civile

    La norma sull’onere della prova era invocata dall’Agenzia nel ricorso originario per cassazione, ma la Corte non ne decide il merito, dichiarando quel ricorso tardivo.

  • Art. 2727 e 2729 codice civile

    Le norme sulle presunzioni erano invocate dai contribuenti contro la ricostruzione dei maggiori ricavi; la Corte non decide la fondatezza delle contestazioni perché il ricorso contro la sentenza di rinvio è inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.

  • Art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 546/1992

    La disposizione era richiamata nei motivi relativi alla pretesa motivazione apparente della sentenza della CTR resa in sede di rinvio; tali censure non sono esaminate nel merito, essendo venuto meno l’interesse all’impugnazione.

  • Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale, non si applica l' art. 13 , comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 .

    Non è dovuto l’ulteriore contributo unificato quando la parte soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e difesa dall’Avvocatura generale.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto può correggere una decisione che abbia supposto inesistente un fatto processuale decisivo, quando dagli atti risulti invece che quel fatto esisteva.
  • La notificazione di un ricorso per revocazione contro una sentenza può far decorrere il termine breve per impugnare quella sentenza; occorre quindi verificare con attenzione data, destinatario e prova della notificazione.
  • Se l’impugnazione è proposta oltre il termine breve già decorso, può essere dichiarata inammissibile senza esame delle censure di merito.
  • Quando viene revocata la decisione di Cassazione che aveva disposto il rinvio, la sentenza successiva emessa in sede di rinvio può essere cassata senza rinvio; il relativo ricorso può perdere interesse.
  • La decisione qui resa non stabilisce se l’accertamento presuntivo dei ricavi fosse corretto nel merito: per effetto delle preclusioni processuali restano ferme le statuizioni della CTR del 2012, come modificate dalla decisione di revocazione del 2013.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.