Cassazione Civile, Ordinanza n. 23244/2021 del 20/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso a favore di un professionista per il pagamento di compensi relativi a singole perizie svolte nell'ambito di un rapporto continuativo con una compagnia assicurativa. Il Tribunale di Napoli ha revocato il decreto, ritenendo che la reiterata proposizione di numerosi giudizi per il pagamento delle singole prestazioni, in assenza di un interesse meritevole alla tutela frazionata, integrasse abuso del processo e rendesse improponibile la domanda; ha inoltre ritenuto provato un accordo per cui il compenso per ogni incarico era pari a euro 40,00. Con il ricorso per cassazione il professionista ha dedotto: violazione dell'art. 339 c.p.c. per asserita inammissibilità dell'appello avverso sentenza equitativa; violazione del giudicato esterno e del giudicato implicito; erronea mancata riunione dei giudizi; violazione dei principi di correttezza e buona fede e del principio di impresa riferito all'attività peritale; violazione della disciplina sull'equo compenso; omesso esame di fatti decisivi relativi al compenso concretamente percepito e all'asserita accettazione dell'importo; errata lettura dei precedenti di legittimità sull'infrazionabilità del credito. La Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili o manifestamente infondati e ha confermato il rigetto della domanda per abuso del frazionamento del credito, trattando anche della sanzione ex art. 96, ultimo comma, c.p.c. per abuso del processo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione del Tribunale che aveva revocato il decreto ingiuntivo, rilevando l'inammissibilità o infondatezza dei motivi proposti. In particolare ha ribadito che la domanda frazionata, quando riguardi pretese riferite allo stesso rapporto e allo stesso fatto costitutivo, è proponibile solo se il creditore alleghi un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale separata; in mancanza, la pretesa può essere dichiarata improponibile per abuso del processo. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e, ravvisando abuso del processo anche per la mancata rinuncia a ricorsi già proposti dopo una decisione sfavorevole delle Sezioni Unite, gli ha applicato la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 96, ultimo comma, c.p.c. e ha dato atto del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per escludere la rimessione della causa alle Sezioni Unite
richiamato per escludere la trattazione in pubblica udienza
consente soltanto il deposito di atti e documenti rilevanti per ammissibilità del ricorso o nullità della sentenza, non di documenti nuovi nel merito
la censura sull'appellabilità della sentenza equitativa è stata ritenuta infondata perché l'appello verteva su violazioni di regole procedimentali connesse al giusto processo
menzionato nel motivo sulla decisione secondo equità del giudice di pace
art. 111 Cost.
richiamato come fonte del principio del giusto processo alla base della censura sull'abusivo frazionamento del credito
richiamati in relazione al giudicato esterno, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché il giudicato era dedotto tardivamente
invocato sul tema della riunione dei giudizi; la Corte ribadisce che la riunione è discrezionale e non impugnabile
richiamato insieme all'art. 1375 c.c. e all'art. 111 Cost. nel motivo sulla natura dell'attività del perito e sull'equo compenso
richiamato insieme all'art. 1175 c.c. e all'art. 111 Cost. nel motivo sulla natura dell'attività del perito e sull'equo compenso
norma processuale evocata per taluni motivi dichiarati inammissibili per difetto di pertinenza o di specificità
richiamato per dichiarare inammissibile il motivo su questioni già risolte in modo conforme alla giurisprudenza consolidata
il motivo è inammissibile se non coglie la ratio della sentenza impugnata
richiede specifica indicazione degli atti e dei documenti su cui il motivo si fonda e delle allegazioni svolte nei gradi di merito
invocato per omesso esame di fatto decisivo, ma il motivo è stato respinto perché fondato su documenti nuovi e privo di specificità
la Corte precisa che il contraddittorio preventivo sul rilievo officioso non era necessario perché la questione era stata dedotta dalla controparte
richiamato quale strumento per il previo contraddittorio sulla questione sollevata d'ufficio, ove necessario
art. 13-bis L. n. 247 del 2012
invocato in tema di equo compenso per le prestazioni professionali, ma la questione è stata dichiarata nuova e quindi inammissibile
L. n. 172 del 2017, art. 19-quaterdecies
norma di inserimento e coordinamento dell'art. 13-bis L. n. 247 del 2012
richiamato per l'estensione, nei limiti di compatibilità, delle regole sull'equo compenso ai rapporti di lavoro autonomo
applicato per sanzionare l'abuso del processo con condanna al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Le domande di pagamento riferite a distinti crediti nascenti da un medesimo rapporto di durata possono essere proposte separatamente solo se il creditore dimostra un interesse oggettivamente apprezzabile alla tutela frazionata; in mancanza, il frazionamento può integrare abuso del processo e determinare l'improponibilità della domanda.
- Quando il giudizio di appello deduca la violazione di regole di derivazione dal giusto processo, l'impugnazione di una sentenza resa dal giudice di pace secondo equità non è inammissibile per il solo fatto della natura equitativa della decisione di primo grado.
- Il giudicato esterno deve essere allegato e dedotto tempestivamente nel giudizio di merito; non può essere prospettato per la prima volta in cassazione se la relativa circostanza era conoscibile e deducibile prima.
- La riunione di procedimenti connessi è rimessa a valutazione discrezionale del giudice e ha natura ordinatoria: il mancato esercizio di tale potere non è, di regola, autonomamente sindacabile in cassazione.
- In cassazione non sono esaminabili censure fondate su documenti nuovi non prodotti nei precedenti gradi, salvo i casi eccezionali previsti dall'art. 372 c.p.c.; inoltre, il motivo deve indicare con precisione gli atti e i fatti processuali rilevanti su cui si fonda.
- La questione dell'equo compenso o di altri profili nuovi non può essere introdotta per la prima volta in sede di legittimità quando richieda accertamenti in fatto non svolti nei gradi precedenti.
- L'abuso reiterato del processo, anche dopo un chiarimento delle Sezioni Unite sfavorevole alla parte, può giustificare l'applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 96, ultimo comma, c.p.c.
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