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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23164/2021 del 20/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Ufficio aveva emesso un avviso di liquidazione recuperando l'imposta di registro proporzionale del 3% sul verbale di assemblea di una s.r.l., ritenendo che in tale verbale fosse enunciato un pregresso finanziamento soci con successiva parziale rinuncia al credito, funzionale all'aumento di capitale deliberato. Il contribuente aveva impugnato l'atto, ottenendo in appello l'annullamento dell'imposizione. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto, con due motivi strettamente connessi, la violazione delle regole sul riparto dell'onere della prova e dell'art. 22 d.P.R. 131/1986, sostenendo che la CTR avrebbe dovuto ritenere provato il presupposto impositivo dal riferimento al "debito verso controllanti", oppure quantomeno considerare omesso l'esame di tale espressione come fatto decisivo. In sostanza, la ricorrente ha contestato l'interpretazione data dalla CTR alla formula verbale, assumendo che essa implicasse necessariamente un debito da restituzione di finanziamento del socio e quindi l'enunciazione tassabile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente prospettati come violazione di legge, vizio di motivazione e errato riparto dell'onere della prova, mirassero in realtà a ottenere una diversa lettura dell'espressione "debito verso controllanti" rispetto a quella offerta dal giudice di merito. La CTR aveva plausibilmente interpretato tale formula come causalmente neutra, non idonea di per sé a dimostrare che il credito rinunciato derivasse da un finanziamento soci; di conseguenza, correttamente aveva richiesto all'Amministrazione la prova del presupposto impositivo. Poiché l'Agenzia non censurava un reale errore di diritto ma la valutazione interpretativa del fatto documentale, il ricorso è stato respinto in rito come inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell'intimato.

Norme richiamate

  • art. 22 d.P.R. n. 131 del 1986

    l'enunciazione in un atto di un rapporto o credito può costituire presupposto per l'imposta di registro, ma occorre che l'Amministrazione provi il fatto costitutivo dell'imposizione e la riconducibilità dell'espressione usata al rapporto tassabile.

  • art. 9 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986

    è richiamato come base della pretesa impositiva proporzionale sul verbale assembleare contenente l'enunciazione del preteso finanziamento.

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ribadisce che il presupposto impositivo deve essere provato dall'Amministrazione finanziaria, non potendosi addossare al contribuente la prova negativa della diversa origine del credito.

  • art. 115 c.p.c.

    la censura non riguarda una vera violazione delle regole di disponibilità della prova, ma una diversa lettura del documento compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    i motivi formalmente incardinati su violazione di legge, nullità e omesso esame sono stati ritenuti inammissibili perché diretti a sollecitare una rivalutazione del fatto e del significato dell'espressione usata nel verbale.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    comma 1 quater; comma 1 bis

    è dato atto dell'assenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, secondo la disciplina del contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro, quando l'Ufficio fonda la pretesa sull'enunciazione contenuta in un atto, grava sull'Amministrazione la prova del presupposto impositivo e della riconducibilità del dato testuale al rapporto effettivamente tassabile.
  • La parte che in cassazione deduca violazione di legge o omesso esame non può limitarsi a contrapporre una diversa interpretazione del documento a quella accolta dal giudice di merito: una simile censura, se diretta solo a ottenere una nuova valutazione del fatto, è inammissibile.
  • Un'espressione documentale priva di univoca qualificazione causale non basta, da sola, a dimostrare l'esistenza di un finanziamento soci tassabile, se il giudice di merito la ritiene causalmente neutra e tale apprezzamento è logicamente plausibile.
  • Nel processo tributario, il contribuente non è tenuto a provare in via negativa una diversa origine del credito quando l'Amministrazione non abbia fornito elementi idonei a dimostrare il fatto costitutivo della maggiore imposta.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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