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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23160/2021 del 20/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Ufficio aveva emesso un avviso di liquidazione per imposta di registro su un decreto ingiuntivo, assoggettando a tassazione non solo il decreto, ma anche il contratto in esso enunciato e la ricognizione di debito posta a base della domanda monitoria. La contribuente aveva impugnato l'atto, ottenendo in primo grado l'annullamento parziale della pretesa, perché la ricognizione di debito era stata ritenuta non autonomamente tassabile. In appello la CTR aveva confermato l'esito favorevole alla contribuente, ma con diversa motivazione: aveva qualificato l'atto come ricognizione di debito e aveva escluso la tassazione autonoma invocando il divieto di doppia imposizione, sul rilievo che il contratto sottostante era già stato tassato in misura fissa. L'Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 22 d.P.R. n. 131/1986 e 3 della tariffa allegata, sostenendo che la ricognizione di debito è atto diverso dal contratto e quindi autonomamente tassabile; la sua enunciazione nel decreto ingiuntivo non rientra nell'eccezione di non tassabilità prevista per i contratti verbali nei casi indicati dalla norma.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha cassato la sentenza della CTR della Lombardia, ritenendo erronea l'esclusione della tassabilità autonoma della ricognizione di debito enunciata nel decreto ingiuntivo. Ha affermato che l'imposta di registro è imposta d'atto e che il contratto e la ricognizione di debito sono atti giuridicamente distinti, con diversa funzione: il contratto è il rapporto fondamentale, mentre la ricognizione opera come atto in senso stretto con effetti di astrazione processuale ex art. 1988 c.c. e può essere autonomamente tassata. La causa è stata rinviata alla CTR della Lombardia in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese, affinché esamini gli altri motivi di impugnazione originariamente assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 21 d.P.R. n. 131/1986

    "quanti sono gli atti contenenti singole disposizioni soggette a tassazione, tante volte sarà applicata l'imposta di registro"

    L'imposta di registro colpisce ciascun atto contenente una disposizione tassabile, secondo il principio dell'imposizione per atto.

  • art. 22 d.P.R. n. 131/1986

    Disciplina l'enunciazione di atti in altri atti tassabili; la non tassabilità costituisce eccezione e riguarda, nei limiti indicati, il contratto verbale non soggetto a registrazione in termine fisso quando i suoi effetti siano già cessati o cessino per effetto dell'atto contenente l'enunciazione.

  • art. 3 della tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986

    Norma invocata a fondamento della tassazione dell'atto enunciato nel decreto ingiuntivo.

  • art. 1988 c.c.

    La ricognizione di debito produce un effetto di astrazione processuale, esonerando il destinatario dall'onere di provare il rapporto fondamentale.

  • art. 642, comma 2, c.p.c.

    La ricognizione di debito può rilevare ai fini della concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.

Massime di principio

  • L'imposta di registro è un'imposta d'atto: se un atto contiene più disposizioni autonome e tassabili, la tassazione va applicata per ciascun atto o disposizione rilevante.
  • La ricognizione di debito è atto distinto dal contratto da cui origina il rapporto obbligatorio; non si confonde con il rapporto fondamentale e può avere autonoma rilevanza fiscale.
  • L'enunciazione in un decreto ingiuntivo di un contratto e della successiva ricognizione di debito può integrare due presupposti distinti di imposizione, perché i due atti hanno diversa natura e diversa funzione processuale.
  • L'eccezione di non tassabilità prevista dall'art. 22 d.P.R. n. 131/1986 è di stretta interpretazione e riguarda i soli casi espressamente contemplati, non estendendosi a fattispecie diverse come la ricognizione di debito.
  • La pretesa del divieto di doppia imposizione non impedisce la tassazione di atti diversi, pur se riferiti al medesimo rapporto giuridico, quando ciascuno presenti autonoma rilevanza ai fini dell'imposta di registro.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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