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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23158/2021 del 20/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto del perfezionamento della definizione agevolata della controversia tributaria pendente ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, come comunicato anche dall'Agenzia delle entrate, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Ha altresì stabilito che le spese del processo estinto restano a carico di chi le ha anticipate e non vanno liquidate dal giudice.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva notificato una rettifica del valore di un terreno ceduto, con effetti sull'imposta di registro e sull'INVIM. La società acquirente aveva aderito alla definizione agevolata ex art. 11 L. n. 289 del 2002 per alcune imposte, mentre la cedente aveva presentato istanza di condono per l'INVIM senza versare quanto dovuto; l'Ufficio aveva quindi iscritto a ruolo il credito e notificato cartella di pagamento. La contribuente aveva impugnato la cartella deducendo un errore di fatto del consulente, ottenendo accoglimento in primo grado e poi in appello. In Cassazione l'Agenzia aveva proposto tre motivi di ricorso, ma successivamente la contribuente ha chiesto la sospensione e poi la definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, depositando domanda e quietanza di pagamento; l'Agenzia ha aderito, chiedendo l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 11 L. n. 289 del 2002

    richiamato come base dell'originaria istanza di definizione agevolata presentata dalla società acquirente e dalla contribuente per le imposte oggetto di rettifica.

  • art. 6, comma 10, D.L. n. 119 del 2018

    Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice... Se entro tale data il contribuente deposita... copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020

    la Corte lo richiama per affermare che, nella specie, il processo era stato sospeso a seguito della richiesta del contribuente e del deposito della domanda di definizione e della prova del pagamento.

  • art. 6, comma 12, D.L. n. 119 del 2018

    L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020... Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni...

    è menzionato per rilevare che non risulta notificato alcun diniego della definizione.

  • art. 6, comma 13, D.L. n. 119 del 2018

    In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto

    la Corte lo applica per dichiarare l'estinzione del giudizio, poiché non era stata presentata istanza di trattazione entro il termine e la lite risultava definita.

  • art. 6 D.L. n. 119 del 2018

    definizione agevolata delle controversie tributarie

    è considerato idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere quando la definizione risulti perfezionata e l'Ufficio ne dia atto.

Massime di principio

  • La definizione agevolata di una controversia tributaria pendente, ove perfezionata con domanda e pagamento degli importi dovuti e riconosciuta regolare dall'Ufficio, determina la cessazione della materia del contendere e impone la declaratoria di estinzione del giudizio.
  • Nel regime della definizione agevolata delle liti fiscali, in mancanza di istanza di trattazione entro il termine finale previsto dalla legge, il processo deve essere dichiarato estinto.
  • Quando il processo tributario si estingue per definizione agevolata della lite, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate e non sono oggetto di liquidazione giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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