Cassazione Civile, Ordinanza n. 23159/2021 del 20/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di liquidazione dell'imposta di registro notificato a seguito di una sentenza civile che aveva definito una lite su somme di denaro già oggetto, in corso di causa, di ordinanza-ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. La banca aveva già versato l'imposta di registro in occasione della registrazione dell'ordinanza provvisoria, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986. Con il ricorso per cassazione la banca ha dedotto: (1) violazione degli artt. 37 d.P.R. n. 131 del 1986 e 8, comma 1, lett. c), della tariffa, sostenendo che, se la sentenza finale coincide integralmente con l'ordinanza già tassata, il prelievo effettuato sulla prima esaurisce la manifestazione di capacità contributiva e non può esservi una nuova pretesa impositiva; (2) motivazione apparente, perché la CTR avrebbe rigettato l'appello senza esaminare il thema decidendum, cioè se la sentenza civile imponesse un ulteriore tributo pur essendo conforme, nell'an e nel quantum, all'ordinanza già registrata.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, per accertare in fatto se la sentenza civile e l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. coincidessero sostanzialmente quanto al presupposto impositivo e se, per effetto della già avvenuta tassazione del provvedimento anticipatorio, sussistessero i presupposti per il conguaglio o il rimborso. La Corte ha anche chiarito che, ove vi sia identità fiscale tra i due provvedimenti e l'imposta sia già stata pagata sulla misura provvisoria, la contribuente non deve essere nuovamente assoggettata a imposta. Le spese sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 37 d.P.R. n. 131 del 1986
gli atti dell'autorità giudiziaria che definiscono, anche parzialmente, controversie civili sono soggetti a registrazione e imposta anche se impugnati o impugnabili; la tassazione è provvisoria quando l'atto non è definitivo e può essere seguita da conguaglio o rimborso in base alla successiva sentenza passata in giudicato
art. 8, comma 1, lett. b), Tariffa parte prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
assoggetta a imposta proporzionale i provvedimenti giudiziari recanti condanna al pagamento di somme o valori
art. 8, comma 1, lett. c), Tariffa parte prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
richiamato dalla ricorrente come norma che giustificherebbe il tributo solo in caso di sentenza recante ulteriore accertamento di diritti a contenuto patrimoniale
l'ordinanza-ingiunzione emessa in corso di causa è trattata, ai fini dell'imposta di registro, come provvedimento di condanna al pagamento di somme e valori
richiamato per evidenziare che la revocabilità/modificabilità dell'ordinanza non incide sulla tassazione proporzionale
richiamato per la stessa ragione, cioè l'irrilevanza della natura revocabile del provvedimento ai fini dell'imposta
art. 10, comma 1, Statuto del contribuente
invocato per il principio di buona fede e leale collaborazione nel rapporto con il Fisco, a sostegno della possibilità di considerare implicitamente proposta l'istanza di rimborso
art. 77 d.P.R. n. 131 del 1986
indicato come norma sul termine per richiedere il rimborso
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro, i provvedimenti dell'autorità giudiziaria che definiscono una lite o una sua fase sono tassabili anche se non ancora definitivi; in tal caso il prelievo ha natura provvisoria e si consolida solo all'esito del giudizio passata in giudicato, con possibile conguaglio o rimborso.
- L'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. che condanna al pagamento di somme è fiscalmente assimilata a una sentenza di condanna e, come tale, è autonomamente assoggettabile a imposta proporzionale.
- Se la sentenza che definisce il giudizio conferma integralmente, quanto al presupposto impositivo, un provvedimento anticipatorio già tassato, il giudice deve verificare la coincidenza sostanziale tra i due atti prima di legittimare una nuova pretesa tributaria.
- Quando l'imposta è stata già riscossa in via provvisoria sul provvedimento anticipatorio e la sentenza finale non introduce un diverso presupposto imponibile, non può esservi duplicazione del tributo; l'eventuale assetto corretto è il conguaglio o il rimborso.
- In presenza di pagamento già effettuato e di successiva definitività della sentenza, l'interesse del contribuente al rimborso nasce con il passaggio in giudicato della decisione e può essere valorizzato anche nel giudizio avverso l'ulteriore avviso di liquidazione.
- La motivazione della decisione di merito è apparente quando non affronta il tema decisivo posto dalle parti e non verifica gli elementi fattuali necessari per stabilire se vi sia stata o meno duplicazione dell'imposta.
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