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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23162/2021 del 20/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione proporzionale, con sanzioni, una scrittura privata di accollo non registrata, enunciata in un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società contribuente per il pagamento di corrispettivi dovuti per prestazioni di servizi. Successivamente era stata notificata anche una cartella di pagamento, impugnata dalla stessa contribuente. In appello la CTR aveva riformato la decisione di primo grado e ripristinato la tassazione proporzionale dell'atto enunciato. Con il ricorso per cassazione la società deduceva, in sintesi, violazione delle norme sull'interpretazione del contratto e della disciplina dell'imposta di registro, sostenendo che l'atto enunciato non fosse un accollo ma una cessione del contratto; da ciò faceva discendere l'applicazione dell'art. 31 TUR e quindi la tassazione in misura fissa, per il principio di alternatività IVA/registro. In subordine sosteneva che l'atto dovesse comunque essere ricondotto a una categoria dell'art. 6 della Tariffa, Parte I, con imposta diversa da quella applicata dall'Ufficio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, anzitutto, che la copia della sentenza impugnata depositata ai sensi dell'art. 369 c.p.c. non era intelligibile perché priva della parte motiva, circostanza che avrebbe potuto comportare improcedibilità. Comunque, anche a voler superare tale rilievo in un'ottica sostanzialistica, il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché mirava essenzialmente a ottenere una diversa qualificazione dell'atto enunciato, contrapponendo alla lettura dell'Ufficio una propria interpretazione dell'atto e delle clausole contrattuali. La Corte ha anche osservato che i brani trascritti non escludevano una diversa ricostruzione del rapporto, e che la prospettazione subordinata era ugualmente inammissibile perché tendeva a proporre una interpretazione alternativa dell'atto tassato; inoltre ha rilevato incidentalmente che l'accollo non è menzionato nell'art. 6 della Tariffa e si differenzia dalla fideiussione.

Norme richiamate

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    richiamati come norme di ermeneutica contrattuale, ma la Corte rileva che la censura tendeva in realtà a una nuova interpretazione dell'atto, non consentita in sede di legittimità

  • art. 40 d.P.R. n. 131 del 1986

    invocato dalla ricorrente in tema di imposta di registro e principio di alternatività IVA/registro

  • nota II all'art. 8 della Parte I della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986

    invocata dalla ricorrente per sostenere una diversa tassazione dell'atto enunciato

  • art. 9 della Parte I della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986

    invocato dalla ricorrente per la qualificazione fiscale dell'atto

  • art. 22 d.P.R. n. 131 del 1986

    richiamato nel motivo in relazione agli atti enunciati

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    base del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge

  • art. 369 c.p.c.

    la mancata intelligibilità della sentenza depositata avrebbe potuto determinare improcedibilità del ricorso

  • art. 31 TUR

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'atto enunciato dovesse essere tassato nella stessa misura dell'atto enunciante

  • art. 6 della Tariffa, Parte Prima, allegata al TUR

    invocato in via subordinata dalla ricorrente; la Corte osserva che l'accollo non vi è menzionato

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che, sotto la veste della violazione di legge o dell'interpretazione contrattuale, si risolva nella richiesta di una nuova e diversa qualificazione giuridica dell'atto compiuta dai giudici di merito o dall'Ufficio.
  • La censura sulla qualificazione di un atto ai fini dell'imposta di registro deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e non può limitarsi a contrapporre una lettura alternativa delle clausole o degli elementi testuali dell'atto.
  • Quando il ricorso mira a sostenere un diverso inquadramento fiscale dell'atto enunciato, è necessario dimostrare l'errore di diritto nella qualificazione, non essendo sufficiente riproporre una diversa interpretazione fattuale del contenuto negoziale.
  • La mancata intelligibilità della sentenza depositata, per assenza della parte motiva, può porre un problema di improcedibilità ex art. 369 c.p.c.; tuttavia, ove il ricorso sia comunque scrutinabile nel suo contenuto, la Corte può arrestarsi alla declaratoria di inammissibilità per difetto di specificità o per improprio tentativo di rivalutazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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