Cassazione Civile, Ordinanza n. 23161/2021 del 20/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della lite e dell'avvenuto pagamento di quanto richiesto per perfezionarla, ha dichiarato l'estinzione dell'intero giudizio. Le spese sono rimaste a carico delle parti che le avevano anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR del Piemonte. Nel corso del giudizio, tuttavia, ha depositato un atto con cui ha rappresentato che il contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018. La Corte ha verificato che la domanda non riguardava tributi esclusi dalla legge e che l'Amministrazione aveva dato atto dell'avvenuto versamento di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione.
Norme richiamate
art. 6 del d.l. n. 119 del 2018
richiamato come base normativa della domanda di definizione agevolata della controversia; la Corte ne applica gli effetti estintivi una volta verificati i presupposti e il pagamento dovuto
citata come legge di conversione del d.l. n. 119 del 2018
Massime di principio
- Quando, nel giudizio tributario pendente in cassazione, risulta perfezionata la definizione agevolata della controversia prevista dalla normativa speciale e l'Amministrazione ne dà atto, la Corte dichiara l'estinzione dell'intero giudizio.
- L'estinzione può essere dichiarata se la lite non riguarda tributi esclusi dalla disciplina agevolativa e risulta effettuato il versamento richiesto per il perfezionamento della definizione.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, salvo diversa previsione o statuizione non emergente dal testo.
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