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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25894/2026 del 28/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (amministrazione tributaria)

La controversia

La controversia riguarda dieci avvisi di accertamento per l’imposta unica sulla raccolta delle scommesse sportive relativa agli anni d’imposta 2015-2019. Gli avvisi seguivano una verifica presso una società italiana, il cui liquidatore era uno dei ricorrenti, che raccoglieva scommesse per conto di una società maltese bookmaker; entrambe operavano senza le prescritte concessioni, autorizzazioni o licenze e le scommesse non erano collegate al totalizzatore nazionale. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza aveva respinto il ricorso dei contribuenti e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria aveva rigettato l’appello. In cassazione sono stati proposti dieci motivi. I ricorrenti hanno contestato, in sintesi: la mancata traduzione in inglese degli atti impositivi; il metodo induttivo di determinazione della base imponibile, l’aliquota applicata e l’omessa considerazione della documentazione contabile; la mancata applicazione della regola sull’onere probatorio introdotta dall’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992; l’assoggettabilità a imposta del bookmaker estero e del centro di raccolta, la territorialità del tributo, la solidarietà tra gli operatori e gli effetti della disciplina introdotta nel 2014 e nel 2015; l’applicazione delle sanzioni nonostante l’asserita incertezza normativa; la violazione del contraddittorio e dei principi di imparzialità e terzietà, anche perché l’ufficio che aveva verificato e accertato era lo stesso interlocutore in sede amministrativa; infine, hanno chiesto un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. Il liquidatore ha inoltre impugnato in proprio l’avviso notificato alla società.

La decisione

La Corte ha rilevato d’ufficio che il liquidatore non era legittimato a impugnare in proprio l’avviso notificato alla società: ha quindi cassato senza rinvio la sentenza limitatamente alla sua posizione, dichiarando inammissibile il suo ricorso originario personale. Ha rigettato il ricorso della società italiana e del bookmaker maltese. In particolare, ha ritenuto infondato il motivo sulla mancata traduzione, poiché non esiste una specifica norma che imponga la traduzione dell’atto impositivo e i ricorrenti non avevano provato di non aver potuto conoscerne il contenuto; ha respinto le contestazioni sul metodo induttivo, applicabile in ragione dell’attività irregolare e dell’impossibilità di ricostruire attraverso il totalizzatore nazionale la raccolta effettiva, osservando inoltre che la richiesta di rivalutare la documentazione si risolveva in una censura di merito e che le contestazioni erano generiche. Ha escluso l’applicabilità al giudizio, iniziato nel 2021, dell’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992, introdotto con efficacia per i giudizi successivi al 16 settembre 2022. Ha respinto le censure sui presupposti dell’imposta, richiamando l’orientamento secondo cui l’imposta grava sia sul titolare della ricevitoria sia sul bookmaker estero per il quale opera, in regime di solidarietà paritetica, e si applica alle scommesse raccolte in Italia indipendentemente dal luogo di stabilimento dell’operatore; ha inoltre escluso che l’imposta abbia natura sanzionatoria o comporti doppia imposizione. Ha respinto la contestazione sulle sanzioni, poiché l’incertezza normativa oggettiva sulla soggettività passiva del bookmaker era cessata con la disciplina interpretativa del 2010 e gli anni accertati erano dal 2015 al 2019. Ha escluso un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale per questo tributo non armonizzato, rilevando comunque che il contraddittorio si era svolto, e ha negato la necessità del rinvio pregiudiziale alla CGUE. Le società sono state condannate, in solido con tutti i ricorrenti per le spese del giudizio di cassazione, a rifondere all’Agenzia euro 11.000, oltre spese di prenotazione a debito; le spese dei gradi di merito sono state compensate tra il liquidatore e l’Agenzia. La società italiana e il bookmaker maltese sono stati inoltre condannati, ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., al pagamento di euro 11.000 a titolo di responsabilità aggravata e di euro 5.000 in favore della cassa delle ammende. È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992

    La disposizione richiamata (art. 7, comma 5 bis, della l. n546 del 1992) ha chiaramente natura sostanziale sicché non ha efficacia retroattiva e, quindi, si applica, ai giudizi successivi al 16 settembre 2022, data di entrata in vigore dell’art. 6 della legge n. 130 del 2022 che l’ha introdotta, per la quale il successivo art. 8, dettato in materia di “disposizioni transitorie e finali”, non prevede una diversa decorrenza.

    La disposizione ha natura sostanziale e non retroagisce; si applica ai giudizi successivi al 16 settembre 2022. Non è quindi applicabile al procedimento iniziato in primo grado nel 2021.

  • art. 24, comma 10, d.l. n. 98/2011

    per gli anni d’imposta antecedenti al 2016 trova applicazione il criterio stabilito dall’art. 24, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011, secondo il quale «(…) l’Ufficio dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina induttivamente la base imponibile utilizzando la raccolta media della provincia, ove è ubicato il punto di gioco, dei periodi oggetto di accertamento, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale», con applicazione dell’aliquota «massima prevista per ciascuna tipologia di scommessa dall’articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504».

    Per gli anni d’imposta anteriori al 2016, in caso di soggetto irregolare per il quale non sia possibile ricostruire la base imponibile effettiva, la base imponibile è determinata induttivamente in base alla raccolta media provinciale risultante dal totalizzatore nazionale, applicando l’aliquota massima prevista per la tipologia di scommessa.

  • art. 1, comma 945, l. n. 208/2015

    per i soggetti che svolgono un’attività verificata e regolare, nonché per i soggetti in relazione ai quali, pur svolgendo attività irregolare (raccogliendo scommesse non affluite al totalizzatore nazionale ovvero sottraendo base imponibile all’imposta unica sui concorsi pronostici o sulle scommesse), sia stato possibile ricostruire l’effettivo ammontare delle giocate effettuate sulla base di elementi documentali comunque reperiti dall’Amministrazione finanziaria (e, quindi, anche forniti dal contribuente), la determinazione dell’imponibile si effettua con il sistema di tassazione ordinaria da ultimo previsto dall’art. 1, comma 945, della l. 28 dicembre 2015, n. 208.

    Il sistema ordinario di determinazione dell’imponibile previsto dalla norma si applica quando l’attività è regolare oppure quando, pur essendo irregolare, l’ammontare effettivo delle giocate può essere ricostruito mediante elementi documentali.

  • art. 1, comma 644, lett. g), l. n. 190/2014

    per gli anni d’imposta dal 2016 in poi la determinazione dell'imposta si basa su un imponibile forfetario, coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento, con l'aliquota massima stabilita dall'art. 4, comma 1, lett. b), n. 3.1), del d.lgs. n. 504 del 1998, secondo la previsione dell’art. 1, comma 644, lett. g), della l. n. 190 del 2014.

    Dal 2016, quando per l’operatore irregolare non è possibile ricostruire la base imponibile, l’imposta è calcolata su un imponibile forfetario pari al triplo della media provinciale della raccolta dell’anno precedente, applicando l’aliquota massima stabilita per la tipologia indicata.

  • art. 3 d.lgs. n. 504/1998

    In sostanza, la Corte costituzionale ha riconosciuto che la previsione contenuta nell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998, si prestava ad una duplice opzione interpretativa in ordine alla sussistenza o meno della individuazione della soggettività passiva del bookmaker estero che, mediante una ricevitoria operante nel territorio nazionale, avesse svolta l'attività di gestione delle scommesse senza concessione e che la disposizione interpretativa del 2010 è intervenuta al fine di esplicitare il contenuto della incerta previsione, orientando la scelta interpretativa nel senso della sussistenza della soggettività passiva.

    La norma, come interpretata autenticamente nel 2010, individua come soggetto passivo anche il bookmaker estero che gestisce scommesse tramite una ricevitoria operante in Italia senza concessione.

  • art. 1, comma 66, lett. b), l. n. 220/2010

    In sostanza, la Corte costituzionale ha riconosciuto che la previsione contenuta nell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998, si prestava ad una duplice opzione interpretativa in ordine alla sussistenza o meno della individuazione della soggettività passiva del bookmaker estero che, mediante una ricevitoria operante nel territorio nazionale, avesse svolta l'attività di gestione delle scommesse senza concessione e che la disposizione interpretativa del 2010 è intervenuta al fine di esplicitare il contenuto della incerta previsione, orientando la scelta interpretativa nel senso della sussistenza della soggettività passiva.

    La disposizione interpretativa ha chiarito che il bookmaker estero privo di concessione italiana, operante tramite ricevitoria sul territorio nazionale, è soggetto passivo dell’imposta. L’obiettiva incertezza normativa sulla sua soggettività passiva rileva, ai fini dell’esimente sanzionatoria, solo fino all’entrata in vigore di tale disciplina.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997

    Ne consegue che l’obiettiva incertezza normativa in ordine alla soggettività passiva del bookmaker estero e la conseguente applicazione dell’esimente prevista dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 sussiste fino al momento della entrata in vigore della disciplina interpretativa del 2010 e, quindi, non può legittimamente essere evocata nel caso di specie, trattandosi anni d’imposta (dal 2015 al 2019) successivi al 2011.

    L’esimente sanzionatoria per obiettiva incertezza normativa può essere invocata rispetto alla soggettività passiva del bookmaker estero soltanto per i periodi anteriori all’entrata in vigore della norma interpretativa del 2010, non per annualità successive.

  • art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.

    Le società contribuenti vanno, altresì, condannate, ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., richiamati dall’art. 380 bis cod. proc. civ., al pagamento delle ulteriori somme pure liquidate in dispositivo.

    La Corte ha applicato la responsabilità aggravata alle società contribuenti, condannandole al pagamento delle somme indicate in dispositivo.

Massime di principio

  • La mancata traduzione dell’atto impositivo nella lingua del destinatario non ne determina automaticamente l’illegittimità: in assenza di una specifica previsione normativa, spetta al contribuente provare di non essere stato in condizione di conoscerne il contenuto nonostante la condotta esigibile; la proposizione di difese articolate sull’atto è indice della conoscenza effettiva.
  • Per l’operatore irregolare che raccoglie scommesse non affluite al totalizzatore nazionale, se non è possibile ricostruire l’ammontare effettivo delle giocate mediante elementi documentali, la base imponibile dell’imposta unica può essere determinata induttivamente secondo i criteri forfetari previsti per ciascun periodo d’imposta; se invece l’ammontare effettivo è ricostruibile documentalmente, si applica il sistema ordinario.
  • L’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992 ha natura sostanziale e non retroattiva; non si applica ai giudizi iniziati prima della sua entrata in vigore, il 16 settembre 2022.
  • L’imposta unica sulle scommesse può gravare sia sul titolare della ricevitoria sia sul bookmaker estero per il quale questi opera, in rapporto di solidarietà paritetica; il tributo si applica alle scommesse raccolte in Italia a prescindere dal luogo di stabilimento dell’operatore e non ha natura sanzionatoria.
  • L’obiettiva incertezza normativa sulla soggettività passiva del bookmaker estero che opera tramite una ricevitoria italiana, rilevante ai fini dell’esimente dalle sanzioni, cessa con l’entrata in vigore della disposizione interpretativa del 2010; non è invocabile per annualità successive.
  • Per un tributo non armonizzato, in assenza di una specifica previsione normativa, non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale la cui violazione comporti l’invalidità dell’atto. La coincidenza tra ufficio verificatore e accertatore non invalida il procedimento se il contribuente ha comunque partecipato al contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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