Cassazione Civile, Ordinanza n. 24591/2024 del 13/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino straniero aveva ottenuto diniego dalla Commissione territoriale alla domanda di protezione internazionale e umanitaria/speciale; il Tribunale di Ancona aveva confermato il rigetto. Contro il decreto il richiedente proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi, denunciando violazioni del d.lgs. n. 25/2008, del d.lgs. n. 251/2007, del d.lgs. n. 286/1998, dell'art. 10 Cost. e dell'art. 35-bis, comma 9, d.lgs. n. 25/2008. Dopo la proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., chiedeva la decisione del ricorso e, a sostegno della mancata produzione della copia del provvedimento impugnato, deduceva un malfunzionamento del software usato per il deposito telematico, producendo una fattura di assistenza informatica e poi depositando la copia autentica del decreto per dimostrare la tempestività del ricorso. La Corte ha ritenuto non provata la causa non imputabile dell'omissione, ha escluso la rimessione in termini e ha rilevato anche il difetto di tempestività della reazione, poiché l'istanza è stata proposta solo dopo la comunicazione della proposta della Corte.
La decisione
La Corte ha condiviso la proposta ex art. 380-bis c.p.c., ha rigettato l'istanza di rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. per mancata prova di un impedimento assoluto e per tardività della reazione processuale, e ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per omesso deposito della copia del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ex art. 96 c.p.c. e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa degli intimati.
Norme richiamate
La proposta di definizione anticipata può condurre alla declaratoria di improcedibilità; la decisione conforme alla proposta comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal terzo e quarto comma dell'art. 96 c.p.c.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
Il mancato deposito della copia del provvedimento impugnato nel ricorso per cassazione comporta improcedibilità, salvo che sia validamente dimostrata una causa non imputabile e sia accolta la rimessione in termini.
La rimessione in termini è ammissibile solo in presenza di una causa non imputabile, con carattere di assolutezza e nesso causale determinante con la decadenza; inoltre l'istanza deve essere proposta con tempestività, in un termine ragionevolmente contenuto.
art. 35-bis, comma 9, d.lgs. n. 25/2008
Norma richiamata tra i motivi del ricorso, senza che la Corte ne esamini nel merito la fondatezza per l'improcedibilità.
artt. 8, 14 e 16 d.lgs. n. 251/2007
Norme invocate a sostegno della domanda di protezione internazionale, non esaminate nel merito per effetto della declaratoria di improcedibilità.
art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998
Invocato in tema di protezione speciale/umanitaria, ma non scrutinato nel merito per l'arresto processuale.
art. 19, comma 1, d.lgs. n. 286/1998
Richiamato come parametro di divieto di espulsione/respinta, ma non valutato nel merito.
art. 28, lett. d), d.P.R. n. 394/1999
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; la Corte non entra nel merito della censura.
art. 10, comma 3, Cost.
Invocato a fondamento della protezione dello straniero, ma non oggetto di esame sostanziale.
La Corte applica la condanna per responsabilità aggravata, ravvisando colpa grave nella scelta di chiedere la decisione senza avere normalmente verificato la fondatezza o l'ammissibilità dell'iniziativa processuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Richiamato in relazione al termine per il deposito degli atti e alla verifica della procedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, l'omesso deposito della copia del provvedimento impugnato determina improcedibilità ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., salvo che la parte dimostri in modo rigoroso una causa non imputabile e ottenga la rimessione in termini.
- La rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. richiede un impedimento assoluto, non una semplice difficoltà o un disservizio non adeguatamente provato, oltre a un nesso causale determinante con la decadenza.
- Chi invoca un malfunzionamento del sistema telematico deve allegarlo e provarlo concretamente, dimostrando anche di avere tempestivamente tentato l'adempimento e di essersi attivato subito dopo il venire meno dell'impedimento.
- L'istanza di rimessione in termini deve essere proposta con immediatezza ragionevole rispetto alla scoperta dell'errore o dell'impedimento, non potendo essere rinviata fino a dopo la comunicazione di una proposta di definizione accelerata.
- La produzione tardiva di documentazione che avrebbe dovuto essere depositata nei termini non sana l'improcedibilità, se non vi è prova dell'impossibilità originaria del deposito.
- La scelta di insistere nella decisione del ricorso nonostante una evidente carenza processuale può integrare colpa grave e giustificare la condanna ex art. 96 c.p.c.
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