Cassazione Civile, Ordinanza n. 30675/2024 del 28/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva notificato al contribuente tre avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2006, 2007 e 2008, rettificando ai fini IRPEF, IRAP e IVA il reddito di lavoro autonomo, il valore della produzione netta e il volume d'affari. Le riprese derivavano da verifiche bancarie della Guardia di Finanza sui conti intestati al contribuente e a suoi prossimi congiunti, ritenute indice di ricavi non dichiarati. In primo grado i ricorsi del contribuente erano stati accolti. In appello la CTR aveva confermato l'annullamento solo per l'IRAP, ritenendo invece legittime le riprese IRPEF e IVA sulla base del raddoppio dei termini di accertamento e della presunzione di ricavi occultati da movimenti bancari non giustificati. Con il primo motivo di ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto la violazione delle norme sul raddoppio dei termini, sostenendo che gli avvisi fossero stati notificati dopo il passaggio in giudicato di una sentenza penale dibattimentale assolutoria per i medesimi fatti, sentenza che avrebbe escluso la sussistenza dei reati tributari presupposto del maggior termine. Con il secondo motivo ha censurato l'applicazione della presunzione bancaria anche a un professionista e la valorizzazione di versamenti su conti intestati a familiari, ma tale motivo è rimasto assorbito.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbendo il secondo. Richiamando lo ius superveniens introdotto dall'art. 21-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000, ha affermato che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione per insussistenza del fatto o per non aver commesso il fatto, pronunciata sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha efficacia di giudicato nel processo tributario in ogni stato e grado. Ha quindi rilevato che i giudici di merito non avevano verificato se vi fosse identità tra i fatti materiali oggetto del giudizio penale e quelli posti a base degli avvisi di accertamento, verifica necessaria per stabilire se l'ufficio potesse o meno avvalersi del raddoppio dei termini. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché accerti la ricorrenza dei presupposti di efficacia vincolante del giudicato penale assolutorio; al giudice del rinvio è stata demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma indicata come base dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
art. 43, comma 3, D.P.R. n. 600 del 1973
nel testo ratione temporis, disciplina il raddoppio dei termini di accertamento per l'IRPEF; la Corte rinvia al giudice di merito per verificare se ne ricorrano i presupposti alla luce del giudicato penale assolutorio
art. 57, comma 3, D.P.R. n. 633 del 1972
nel testo ratione temporis, disciplina il raddoppio dei termini di accertamento per l'IVA; la Corte rinvia al giudice di merito per verificare se ne ricorrano i presupposti alla luce del giudicato penale assolutorio
richiamato come presupposto dell'obbligo di denuncia rilevante, secondo la CTR, per il raddoppio dei termini
reato di dichiarazione infedele richiamato quale possibile presupposto penale dei fatti contestati
art. 32, comma 1, nn. 2 e 7, D.P.R. n. 600 del 1973
norma sulla presunzione di ricavi in base alle movimentazioni bancarie, oggetto del secondo motivo poi assorbito
art. 51, comma 2, nn. 2 e 7, D.P.R. n. 633 del 1972
norma sulla presunzione bancaria ai fini IVA, richiamata nel secondo motivo poi assorbito
art. 21-bis D.Lgs. n. 74 del 2000
«La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in sèguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi. [...]»
attribuisce efficacia di giudicato nel processo tributario alla sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione per insussistenza del fatto o per non aver commesso il fatto, se riferita agli stessi fatti materiali
richiamato come base processuale per la cassazione con rinvio
richiamato per l'assegnazione alle parti del termine per osservazioni sullo ius superveniens
art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato per il rinvio al giudice tributario di secondo grado
art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.
richiamato per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità da parte del giudice di rinvio
Massime di principio
- La sentenza penale irrevocabile di assoluzione resa dopo dibattimento, quando pronuncia che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, può spiegare efficacia vincolante nel processo tributario se riguarda gli stessi fatti materiali oggetto della pretesa fiscale.
- L'efficacia del giudicato penale assolutorio nel processo tributario non dipende dalla mera sopravvenienza della sentenza nel corso del giudizio di legittimità, né da una specifica eccezione di parte, potendo essere rilevata d'ufficio come giudicato esterno.
- Quando viene dedotta l'esistenza di un giudicato penale assolutorio, il giudice tributario deve verificare l'identità tra fatti materiali oggetto del processo penale e fatti posti a base dell'accertamento fiscale, essendo tale verifica decisiva per stabilire la legittimità dell'eventuale raddoppio dei termini di accertamento.
- Se il motivo di ricorso che investe la legittimità del potere impositivo per effetto del giudicato penale è fondato, gli ulteriori motivi diretti contro le singole presunzioni di merito possono restare assorbiti.
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