Cassazione Civile, Ordinanza n. 25472/2023 del 30/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (agente della riscossione)
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato, davanti al Giudice di pace e poi in appello al Tribunale, l'estratto di ruolo relativo a cartelle da lui conosciute a seguito di accesso agli uffici dell'esattore, contestando la ritualità della notificazione delle cartelle richiamate nell'estratto. Il Tribunale aveva respinto l'appello, confermando l'inammissibilità dell'opposizione perché le cartelle risultavano tutte notificate. In cassazione è stato proposto un unico motivo per violazione o falsa applicazione degli artt. 140 c.p.c., 60 d.P.R. n. 600/1973 e 26, comma 4, d.P.R. n. 602/1973, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Tuttavia la Corte non ha esaminato il motivo, ritenendo il ricorso improcedibile per violazione dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., poiché la copia della sentenza depositata era priva dell'attestazione di avvenuta pubblicazione, della data e del numero di pubblicazione, nonché di valida attestazione di conformità o provenienza dal fascicolo telematico.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile, senza esaminare il motivo di merito. Ha ritenuto non soddisfatta la condizione di procedibilità ex art. 369 c.p.c. perché la sentenza impugnata, redatta in formato digitale, era stata prodotta in copia priva dell'attestazione di cancelleria di pubblicazione, della data e del numero identificativo, e anche priva di una corretta attestazione di conformità all'originale informatico o di provenienza dal fascicolo telematico. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese in favore di AdER e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato solo come norma asseritamente violata nel motivo di ricorso, senza esame nel merito per la declaratoria di improcedibilità.
Richiamato solo come norma asseritamente violata nel motivo di ricorso, non scrutinato dalla Corte.
art. 26, comma 4, d.P.R. n. 602/1973
Richiamato solo come norma asseritamente violata nel motivo di ricorso, non scrutinato dalla Corte.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Indicato quale parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
La produzione della copia autentica della sentenza impugnata, con la relazione di notificazione se del caso, è condizione di procedibilità del ricorso per cassazione; la copia deve recare attestazione di pubblicazione, data e numero di pubblicazione.
Richiamato per la proposta sintetica di definizione del giudizio, poi non seguita dalla Corte perché assorbita dalla diversa causa di improcedibilità.
Richiamato quanto alla richiesta di decisione proposta dal ricorrente dopo la comunicazione della proposta sintetica.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
Richiamato per la riserva del deposito dell'ordinanza entro sessanta giorni dall'adunanza camerale.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
Richiamato nella proposta sintetica come base del ritenuto difetto di interesse a ricorrere, ma la Corte decide per una causa diversa e assorbente.
art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179/2012
È richiamato per chiarire che il difensore può attestare la conformità delle copie estratte dal fascicolo telematico, ma tale potere non supplisce all'attestazione di pubblicazione della sentenza da parte della cancelleria.
art. 1, comma 17, legge n. 228/2012
Richiamato in relazione all'obbligo dell'ulteriore contributo unificato per i ricorsi proposti dopo il 30 gennaio 2013.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
La Corte esclude che ricorrano i presupposti per l'applicazione della disciplina richiamata dall'art. 380-bis, ult. comma, c.p.c., poiché la definizione del giudizio avviene per improcedibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la produzione della copia autentica della sentenza impugnata costituisce condizione di procedibilità; per le sentenze redatte in formato digitale la copia deve consentire di verificare l'avvenuta pubblicazione, la data e il numero identificativo del provvedimento.
- La mera attestazione di conformità della copia al contenuto del fascicolo informatico non basta se mancano gli estremi di pubblicazione attribuiti dalla cancelleria, perché la Corte deve poter controllare se e quando il provvedimento sia venuto giuridicamente ad esistenza.
- L'avvocato può attestare la conformità delle copie estratte dal fascicolo telematico, ma non può sostituire la competenza della cancelleria nell'attestare pubblicazione, data e numero della sentenza.
- Se la copia del provvedimento impugnato è incerta nella data o priva del numero di pubblicazione, il ricorso è improcedibile anche perché non è verificabile la tempestività dell'impugnazione e non può essere formato un dispositivo di cassazione correttamente riferibile al provvedimento impugnato.
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