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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11017/2025 del 27/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Un soggetto destinatario di un estratto di ruolo per euro 8.929,56 ha adito il Tribunale chiedendo che fosse dichiarata prescritta la pretesa creditoria sottesa alla cartella/estratto. INPS e agente della riscossione hanno eccepito l’inammissibilità dell’azione e, nel merito, hanno chiesto il rigetto. In primo grado il Tribunale ha dichiarato il difetto di interesse ad agire contro l’estratto di ruolo; in appello la Corte territoriale ha invece riconosciuto l’interesse ad impugnare e l’ammissibilità del ricorso originario, ma ha poi respinto nel merito la domanda ritenendo validi gli atti interruttivi della prescrizione. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto violazione di varie norme in tema di riscossione e prova documentale, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente attribuito efficacia interruttiva a documenti prodotti in copia e che il disconoscimento delle relate di notifica fosse stato correttamente effettuato; ha inoltre lamentato che la motivazione fosse apparente e che la decisione avesse rivalutato indebitamente il materiale istruttorio. La Corte di cassazione ha ritenuto che il disconoscimento delle copie fosse generico e quindi inefficace ex art. 2719 c.c.; ha escluso la motivazione apparente, giudicando la sentenza di merito logicamente e compiutamente argomentata; ha infine dichiarato inammissibile la critica che mirava a una nuova valutazione del materiale probatorio e ha rilevato che le contestazioni sull’efficacia degli atti interruttivi erano state ritenute tardive e non validamente devolute in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la statuizione di merito che aveva negato la prescrizione del credito, ritenendo efficaci gli atti interruttivi prodotti dall’ente della riscossione e non validamente contestati. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese di legittimità in favore dell’INPS, mentre non ha pronunciato spese nei confronti dell’agente della riscossione, evocato solo ai fini della litis denuntiatio. Ha dato atto, infine, dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 602/1973

    richiamato insieme alle norme sulla riscossione e agli atti della procedura esattoriale come base della censura, ma la Corte non ravvisa violazioni idonee a scalfire la decisione di merito.

  • artt. 25, 26, 49 e 57 d.P.R. n. 602/1973

    evocati dal ricorrente per contestare la validità degli atti della riscossione e la loro efficacia interruttiva, ma senza che la Corte ravvisi errori di diritto nella sentenza impugnata.

  • d.m. n. 321/1999, artt. 1 e 6

    citati dal ricorrente a sostegno della censura sulla documentazione della notifica, ma non ritenuti decisivi dalla Corte.

  • d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 5, comma 5

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina degli atti della riscossione.

  • art. 2697 c.c.

    invocato in tema di riparto dell’onere probatorio, ma la Corte reputa decisiva la valutazione sulla genericità del disconoscimento e non ravvisa violazioni dell’articolo.

  • art. 2700 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di efficacia probatoria degli atti, senza accoglimento della censura.

  • art. 2712 c.c.

    richiamato dal ricorrente a supporto della contestazione documentale.

  • art. 2719 c.c.

    la Corte afferma che il disconoscimento delle copie fotostatiche deve essere specifico, chiaro e univoco quanto al documento e alle difformità rispetto all’originale; un disconoscimento generico o clausolato è inefficace.

  • artt. 214 e 215 c.p.c.

    richiamati dal ricorrente nel quadro della contestazione documentale, ma non fondano l’accoglimento del ricorso.

  • art. 342 c.p.c.

    citato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ne faccia applicazione decisiva.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    veicolo del motivo per violazione di legge; la Corte osserva che, in concreto, la censura tendeva soprattutto a contestare l’accertamento in fatto e la valutazione delle prove.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    non formalmente invocato dal ricorrente, ma la Corte esamina la doglianza sulla motivazione apparente e la respinge, reputando la motivazione del giudice di merito pienamente sufficiente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione/impugnazione fondato sulla prescrizione di un credito iscritto a ruolo, il disconoscimento delle copie delle relate di notifica o di altri documenti prodotti dall’ente deve essere specifico, chiaro e univoco: non bastano formule generiche o clausole di stile per privare di efficacia probatoria le copie ex art. 2719 c.c.
  • Quando il giudice di merito indica il termine di prescrizione applicabile, la sua decorrenza e gli atti interruttivi allegati, la motivazione supera il minimo costituzionale se consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito; non ricorre motivazione apparente solo perché la parte dissente dalla valutazione svolta.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio e documentale già apprezzato dal giudice di merito.
  • Le contestazioni su efficacia e ritualità degli atti interruttivi della prescrizione devono essere tempestivamente dedotte e ritualmente devolute nei gradi di merito; in mancanza, il giudice può dichiararle tardive o non esaminarle.
  • La contestazione della conformità all’originale di copie di atti notificatori non comporta automaticamente la loro inutilizzabilità: il giudice deve valutare le specifiche difformità dedotte e gli altri elementi istruttori disponibili, anche presuntivi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEspropriazione forzataInadempimento
RamiProcesso civileEsecuzioniObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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