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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11012/2025 del 27/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine dall’impugnazione, proposta da un avvocato, di un preavviso di fermo amministrativo emesso dall’agente della riscossione per un importo richiesto dalla cassa di previdenza forense e riferito a crediti relativi all’anno 2005, veicolati tramite due cartelle esattoriali. Il Tribunale ha rigettato l’opposizione e la Corte d’appello ha confermato il rigetto, ritenendo tardiva e quindi inammissibile la contestazione della ritualità della notifica della cartella di pagamento, perché nel ricorso introduttivo l’opponente avrebbe dato per pacifica la notifica del 2014 e avrebbe fondato la propria difesa solo sulla prescrizione del credito. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) error in procedendo e nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse male interpretato la domanda, poiché l’eccezione di prescrizione avrebbe implicato anche la contestazione della notifica della cartella; (2) error in iudicando per violazione delle norme sulla notificazione degli atti (art. 140 c.p.c., art. 60 d.P.R. 600/1973, artt. 148, 160, 221 e ss. c.p.c., art. 2700 c.c.), assumendo l’inidoneità della relata di notifica e la conseguente invalidità della notifica stessa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse privo della necessaria specificità, perché non individuava puntualmente gli atti processuali e il momento in cui la ritualità della notifica sarebbe stata tempestivamente contestata; la censura non scalfiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla tardività della contestazione rispetto al ricorso originario. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per derivazione, poiché, restando ferma la statuizione di tardività della contestazione della cartella, risultavano inammissibili anche i vizi denunciati sulla notifica della stessa. Non è stata liquidata alcuna spesa di lite per la mancata costituzione dell’intimata, ma il ricorrente è stato condannato al pagamento della sanzione ex art. 96, quarto comma, c.p.c. in favore della Cassa delle Ammende, oltre all’ulteriore importo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura ex art. 112 c.p.c. non può limitarsi ad affermare una diversa lettura della domanda senza dimostrare in modo specifico che il giudice abbia omesso di pronunciarsi sul thema decidendum effettivamente devoluto.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    L'error in procedendo va dedotto con specificità, indicando il fatto processuale rilevante e il contenuto degli atti processuali asseritamente mal valutati.

  • art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a consentire il controllo diretto della decisività dei punti controversi; non è sufficiente un rinvio generico agli atti di causa.

  • art. 140 c.p.c.

    È richiamato tra le norme sulla notificazione, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché considera inammissibile la censura per tardività e difetto di specificità.

  • art. 60, primo comma, lett. e), d.P.R. 600/1973

    È richiamato come parametro della disciplina notificatoria, ma la Corte non ne esamina l'applicazione concreta per la stessa ragione di inammissibilità.

  • artt. 148, 160, 221 e ss. c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente per contestare la validità della relata di notifica; la Corte non li applica nel merito perché la censura è assorbita dall'inammissibilità.

  • art. 2700 c.c.

    È invocato per contestare la fede privilegiata della relata di notifica, ma la Corte non affronta la questione sostanziale.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato nel procedimento di definizione accelerata; la decisione si pone in linea con la proposta del consigliere delegato.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    La Corte ritiene sussistenti i presupposti per applicare la sanzione per lite temeraria, in ragione dell'esito conforme alla proposta accelerata e della mancata costituzione della controparte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguente all'inammissibilità del ricorso.

  • Cass., S.U., 22 maggio 2012, n. 8077

    Richiamata per affermare che la deduzione dell'error in procedendo esige specificità della censura.

  • Cass., S.U., 25 luglio 2019, n. 20181

    Richiamata per l'onere di individuare il fatto processuale rilevante quando si deduce un error in procedendo.

  • Cass. 13/01/2021, n. 342

    Richiamata per ribadire che il ricorso per cassazione non può assolversi con rinvii generici agli atti di appello senza esplicitazione del loro contenuto.

Massime di principio

  • Chi deduce in cassazione un error in procedendo deve indicare con precisione il fatto processuale rilevante, il contenuto degli atti e il passaggio processuale decisivo: la censura generica è inammissibile.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere al suo interno tutti gli elementi necessari al controllo di legittimità; non è sufficiente un richiamo generico agli atti di causa o una diversa ricostruzione dei fatti processuali.
  • Quando la sentenza impugnata si fonda su una ratio decidendi autonoma e sufficiente, la mancata efficace censura di tale ratio rende inammissibili anche i motivi che presuppongono il superamento di quella base logica.
  • La contestazione della regolarità di una notifica deve essere tempestiva e coerente con le allegazioni introduttive: una censura formulata solo in seguito, o in contrasto con il tenore originario della domanda, non può essere scrutinata nel merito.
  • In caso di ricorso inammissibile, il giudice può applicare la sanzione ex art. 96, quarto comma, c.p.c. e dare atto dell’ulteriore contributo unificato dovuto, se ne ricorrono i presupposti processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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