Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 11014/2025 del 27/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

L'INPS aveva emesso un avviso di addebito contestando alla società l'illegittimo inquadramento come impresa artigiana ai sensi della l. n. 443/1985. Secondo l'Istituto, una delle socie non era iscritta alla gestione artigiani e l'altra, pur iscritta, non svolgeva attività anche manuale nell'impresa, limitandosi a compiti organizzativi e amministrativi nella gestione del servizio di trasporto. La società aveva impugnato l'avviso sostenendo che la socia partecipava a tempo pieno all'attività aziendale, con mansioni amministrative e organizzative e con diretto contributo alla realizzazione del servizio. In cassazione deduceva: 1) violazione degli artt. 2 e 3 l. 443/1985, perché la Corte d'appello avrebbe erroneamente escluso che anche l'attività di gestione, direzione e coordinamento potesse integrare il requisito del lavoro 'anche manuale'; 2) nullità della sentenza/procedimento per asserita valorizzazione di una dichiarazione contra se mai resa dalla socia agli ispettori, in violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2730, 2735 c.c.; 3) omesso esame di un fatto decisivo e motivazione assente sulla inattendibilità delle prove testimoniali favorevoli alla società. La ricorrente prospettava inoltre, in via subordinata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 l. 443/1985 rispetto agli artt. 3, 37, 41 e 45 Cost.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, ribadendo che ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane è indispensabile che il titolare svolga un lavoro anche manuale nell'attività di produzione o di servizio, non bastando una mera attività amministrativa o organizzativa. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché miravano a ottenere un nuovo esame del materiale istruttorio e della valutazione delle prove, attività riservate al giudice di merito. Ha inoltre giudicato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    consente di dedurre in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; il motivo è stato ritenuto infondato perché la corte d'appello aveva correttamente applicato la disciplina sull'impresa artigiana.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato per la dedotta nullità della sentenza o del procedimento, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta al riesame delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    invocato per omesso esame di un fatto decisivo; la doglianza è stata ritenuta inammissibile poiché mirava a una rivalutazione del merito istruttorio.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare l'asserita valorizzazione di una confessione; la Corte ha escluso il sindacato di legittimità sulla valutazione del materiale probatorio.

  • art. 2730 c.c.

    richiamato in tema di confessione; la Corte ha ribadito che la valutazione della natura confessoria delle dichiarazioni è riservata al giudice di merito.

  • art. 2735 c.c.

    richiamato in tema di confessione stragiudiziale; la censura è stata dichiarata inammissibile perché attinente all'apprezzamento del fatto.

  • art. 2 l. 8 agosto 1985, n. 443

    definisce l'imprenditore artigiano e richiede lo svolgimento di un lavoro anche manuale del titolare nell'impresa; non è sufficiente una mera attività amministrativa.

  • art. 3 l. 8 agosto 1985, n. 443

    richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 2 per sostenere l'inquadramento artigiano; la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione del requisito in assenza di lavoro manuale.

  • artt. 3, 37, 41 e 45 Cost.

    invocati per dubitare della legittimità costituzionale dell'interpretazione dell'art. 2 l. 443/1985; la questione è stata ritenuta manifestamente infondata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, la qualifica di imprenditore artigiano richiede che il titolare presti nell'impresa un'attività anche manuale, integrante il processo produttivo o di erogazione del servizio; la sola attività amministrativa, organizzativa o di coordinamento non è sufficiente.
  • In cassazione non è consentito censurare, sotto la veste della violazione di legge, la valutazione di attendibilità delle prove e la ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito, salvo i limiti rigorosi del vizio motivazionale nei casi consentiti.
  • La deduzione di una dichiarazione confessoria o di una testimonianza in sede di legittimità non può trasformarsi in richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio, che resta riservata al giudice del merito.
  • La questione di legittimità costituzionale di una norma interpretata in senso conforme alla giurisprudenza di legittimità è manifestamente infondata se il ricorrente non evidenzia specifiche ragioni di irragionevolezza o di disparità di trattamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenzialiAzienda
RamiProcesso civileCommercialeLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.