Cassazione Civile, Ordinanza n. 11011/2025 del 27/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Un avvocato ha impugnato una cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali e sanzioni aggiuntive riferiti a più annualità (2005-2011), lamentando: difetto di titolo per l’iscrizione a ruolo; tardività dell’iscrizione con decadenza della pretesa; nullità della notifica; prescrizione del credito; e chiedendo l’annullamento della cartella. In appello ha insistito soprattutto sulla prescrizione almeno per le annualità più risalenti. Nel ricorso per cassazione ha dedotto, con due motivi sostanzialmente connessi, violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., 2697 c.c. e 434 c.p.c., oltre a omessa valutazione di un fatto decisivo, sostenendo che i giudici di merito non avessero considerato l’avvenuto invio delle dichiarazioni annuali e quindi la decorrenza della prescrizione dal loro inoltro, e non dall’accertamento; ha anche chiesto il rinvio della causa a nuovo ruolo per asserita adesione alla rottamazione-quater, ma senza depositare la relativa istanza o il provvedimento di accoglimento.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. In via preliminare ha ritenuto non accoglibile la richiesta di rinvio a nuovo ruolo per rottamazione dei carichi, perché non risultavano depositati l’istanza né il provvedimento di adesione e mancava quindi la prova dei pagamenti riferibili proprio alla cartella controversa. Nel merito ha ritenuto infondati i motivi: ha ribadito che, in materia di contributi dovuti alla Cassa forense, la prescrizione segue un regime differenziato a seconda che la dichiarazione sia stata omessa o resa non veritiera; solo nell’ipotesi di omessa dichiarazione la prescrizione non decorre se non dall’accertamento, mentre se la dichiarazione è stata trasmessa il termine decorre da quella data. La sentenza impugnata aveva accertato che il ricorrente non aveva dimostrato in primo grado l’invio delle dichiarazioni annuali nei termini, e la deduzione di tale fatto in appello è stata qualificata come fatto nuovo e quindi inammissibile. La Corte ha inoltre rilevato che, trattandosi di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. era inammissibile perché non indicava le differenti ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito. Confermata la soccombenza, il ricorrente è stato condannato alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della censura, ma i motivi sono stati ritenuti non idonei a scalfire la decisione di merito.
Richiamato a sostegno della dedotta violazione nella valutazione delle prove; la Corte ha escluso che vi fosse un vizio decisivo.
Richiamato per contestare la valutazione probatoria; non è stata ravvisata alcuna violazione rilevante.
Invocato sul riparto dell’onere della prova; la Corte ha ribadito che spettava al ricorrente dimostrare l’invio tempestivo delle dichiarazioni annuali.
Richiamato nel secondo motivo di ricorso; la Corte ha ritenuto inammissibile la deduzione di un fatto nuovo in appello.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Utilizzato per dedurre violazione di legge, ma i motivi sono stati respinti perché non colpivano la ratio decidendi.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La censura sul fatto decisivo è stata dichiarata inammissibile anche in ragione della doppia conforme.
In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non vengono indicate le diverse ragioni di fatto delle due decisioni.
art. 19 L. 20 settembre 1980, n. 576
"l'art. 19 della legge 20 settembre 1980, n. 576, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi..."
La prescrizione dei contributi e delle sanzioni dovuti alla Cassa forense segue un regime distinto: se la dichiarazione è omessa, il termine non decorre se non dall’accertamento; se la dichiarazione è stata resa ma non veritiera, il termine decorre dalla trasmissione della dichiarazione.
artt. 17 e 23 L. 20 settembre 1980, n. 576
Richiamati come base degli obblighi dichiarativi dell’iscritto alla Cassa forense.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
L. 29 dicembre 2022, n. 197, commi 197 e 198
Richiamata solo ai fini dell’istanza di rinvio per rottamazione-quater; la Corte non l’ha applicata per mancanza di prova dell’adesione e dei pagamenti riferibili alla cartella.
Massime di principio
- In materia di contributi dovuti alla Cassa forense, la decorrenza della prescrizione va distinta a seconda che il soggetto obbligato abbia omesso la dichiarazione dovuta oppure l’abbia trasmessa in modo non conforme al vero: nel primo caso il termine decorre dall’accertamento dell’Ufficio, nel secondo dalla data di trasmissione della dichiarazione.
- Chi intende far valere in giudizio l’intervenuta prescrizione fondata sull’invio tempestivo delle dichiarazioni deve allegare e provare, già nel giudizio di merito, sia l’avvenuta trasmissione sia la sua tempestività; la mancata prova di tale fatto impedisce di contestare efficacemente la decisione di merito in cassazione.
- Nel rito del lavoro non è ammissibile introdurre in appello documenti o fatti nuovi di formazione anteriore al giudizio, quando la parte sia decaduta dalla relativa produzione e il fatto non sia stato ritualmente allegato in primo grado.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non sono indicate in modo specifico le diverse ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella di appello.
- L’istanza di rinvio del giudizio per definizione agevolata dei carichi non può essere accolta senza la produzione dell’istanza di adesione, del provvedimento di accoglimento e di elementi idonei a collegare i pagamenti al ruolo controverso.
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