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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11008/2025 del 27/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (INPS)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dall'INPS nei confronti della società committente, quale obbligata in solido ex art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, per contributi, interessi e sanzioni civili non versati dall'appaltatrice che aveva impiegato propri lavoratori nell'appalto eseguito in favore della committente nel periodo 1.1.2010-21.12.2010. La società aveva opposto il decreto; il Tribunale aveva accolto parzialmente l'opposizione, mentre la Corte d'appello aveva parzialmente accolto l'appello dell'INPS, affermando la solidarietà anche per le sanzioni civili. La società ricorrente ha dedotto: (1) violazione dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, sostenendo che le sanzioni civili non ricadessero sulla committente e che la novella del 2012 avesse natura interpretativa e retroattiva; (2) violazione dell'art. 116, comma 8, L. n. 388/2000, per avere qualificato l'omissione come evasione anziché mera omissione contributiva, nonostante le denunce DM10/M e Uniemens; (3) violazione dell'art. 1227 c.c., per il dedotto concorso colposo dell'INPS, che aveva rilasciato un DURC di regolarità; (4) violazione dell'art. 2697 c.c., per mancanza di prova dell'effettivo impiego dei lavoratori indicati nel verbale ispettivo; (5) violazione degli artt. 1362 ss., 1655, 1677 e 1559 ss. c.c., in relazione alla qualificazione dei contratti e alla dedotta decadenza biennale dall'azione nei confronti dell'obbligato solidale. L'INPS ha proposto ricorso incidentale, sostenendo che il termine di decadenza biennale di cui all'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 non operi nei suoi confronti, in ragione dell'autonomia del rapporto previdenziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondati i primi due motivi: le sanzioni civili rientrano nella responsabilità solidale del committente nel regime applicabile ratione temporis, essendo la norma del 2012 innovativa e non retroattiva; inoltre l'omessa o incompleta denuncia contributiva, unita al mancato versamento, integra la presunzione di occultamento rilevante ai fini sanzionatori, superabile solo con prova rigorosa della buona fede. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non si confrontava con la statuizione della Corte territoriale secondo cui il DURC non ha effetti liberatori; ha dichiarato inammissibile anche il quarto, perché diretto a contestare valutazioni di merito e comunque infondato, essendo i verbali ispettivi idonei prova anche in opposizione. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo per difetto di specificità e perché, nella sostanza, mirava a rimettere in discussione accertamenti di fatto e valutazioni istruttorie sul contenuto e sulla natura unitaria/prorogata dei contratti e sulla decorrenza del termine biennale. Il ricorso incidentale dell'INPS è stato assorbito dal rigetto del ricorso principale. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003

    testo vigente ratione temporis, come modificato dalla L. n. 296/2006; richiamato anche nel testo novellato dall'art. 21, comma 1, d.l. n. 5/2012, conv. in L. n. 35/2012

    Nel regime applicabile ai fatti del 2010, la responsabilità solidale del committente si estende anche alle sanzioni civili; la modifica del 2012, che limita la sanzionabilità al solo inadempiente, è innovativa e non retroattiva.

  • art. 21, comma 1, d.l. n. 5/2012, conv. in L. n. 35/2012

    La disposizione ha carattere innovativo e non interpretativo; pertanto non si applica retroattivamente ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore.

  • art. 116, comma 8, L. n. 388/2000

    L'omessa o incompleta denuncia obbligatoria, accompagnata dal mancato versamento, può integrare occultamento dei dati contributivi; la presunzione che ne deriva è superabile solo con prova rigorosa di buona fede e assenza di intento fraudolento.

  • art. 1227, comma 1, c.c.

    La censura fondata sul concorso colposo del creditore è stata ritenuta inammissibile perché non si confrontava con la ratio della decisione di merito; nel caso concreto il DURC non esclude il successivo accertamento del credito contributivo.

  • art. 2697 c.c.

    Nel giudizio di opposizione al credito contributivo, il motivo che contesta la prova dei fatti costitutivi è inammissibile se mira a rivalutare il merito; i verbali ispettivi hanno efficacia probatoria anche nella fase di opposizione.

  • art. 1362 c.c. e ss.

    Richiamati solo come parametro interpretativo dei contratti, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e per contestazione di accertamenti di fatto.

  • art. 1655 c.c.

    Richiamato in relazione alla qualificazione del rapporto di appalto ai fini della decorrenza del termine biennale, senza accoglimento della censura.

  • art. 1677 c.c.

    Richiamato ai fini della qualificazione del contratto di appalto di servizi; censura ritenuta inammissibile.

  • art. 1559 c.c. e ss.

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere una diversa qualificazione negoziale e la conseguente decadenza; motivo inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro dei motivi di violazione di legge, ma non idoneo a superare la natura di contestazione di merito delle censure dichiarate inammissibili o infondate.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte per affermare che la rivalutazione dei fatti e delle prove è possibile solo nei limiti del vizio motivazionale tipizzato, non ricorrenti nella specie.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel regime previgente alla riforma del 2012 della responsabilità solidale negli appalti, il committente risponde anche delle sanzioni civili correlate all'omesso versamento contributivo dell'appaltatore, poiché tali sanzioni hanno natura accessoria, automatica e predeterminata rispetto all'obbligazione principale.
  • La riforma del 2012 sulla responsabilità solidale negli appalti ha natura innovativa e non interpretativa, sicché non può essere applicata retroattivamente ai rapporti esauriti sotto la disciplina precedente.
  • L'omessa o incompleta denuncia contributiva, se unita al mancato versamento, consente di presumere l'occultamento della base imponibile; per vincere tale presunzione il datore di lavoro deve offrire prova rigorosa, preferibilmente documentale, dell'assenza di intento fraudolento e della propria buona fede.
  • Il DURC di regolarità non ha effetto liberatorio definitivo nei confronti dell'ente previdenziale, che può comunque procedere all'accertamento e al recupero di somme successivamente risultate dovute.
  • In sede di legittimità non è censurabile la mera rivalutazione delle risultanze istruttorie o dei verbali ispettivi, salvo i ristretti limiti del vizio motivazionale dedotto nei termini di legge; i verbali ispettivi conservano efficacia probatoria anche nella fase di opposizione al credito contributivo.
  • Le censure sulla decorrenza di termini decadenziali e sulla qualificazione dei rapporti contrattuali devono essere specifiche e confrontarsi con gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito; in difetto, sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

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