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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11016/2025 del 27/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza del Tribunale di Roma e ha rimesso la causa al medesimo Tribunale, in diversa composizione, affinché provveda a integrare il contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati e statuisca anche sulle spese del giudizio di legittimità. È stata invece rigettata l’eccezione preliminare dell’INPS di inammissibilità del ricorso per difetto di procura.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditori)

La controversia

Nel giudizio di opposizione all’esecuzione promosso dall’ente previdenziale, il Tribunale di Roma aveva dichiarato insussistente il diritto dei creditori, in qualità di eredi della originaria creditrice, a procedere ad esecuzione forzata in base a una precedente sentenza, riconoscendo inoltre il diritto dell’INPS alla restituzione delle somme già assegnate e condannando gli opposti alle spese. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione. L’INPS ha resistito eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura, sostenendo che la procura speciale non richiamasse la sentenza impugnata e contenesse riferimenti ad attività di merito. In memoria, i ricorrenti hanno chiesto anche la cassazione con rinvio al primo giudice per violazione del litisconsorzio necessario, deducendo che l’opposizione esecutiva non era stata notificata ai terzi pignorati. La Corte ha ritenuto infondata l’eccezione sulla procura, richiamando la giurisprudenza sulla specialità della procura per cassazione, ma ha accolto la censura relativa al litisconsorzio necessario: nei giudizi di opposizione esecutiva in materia di espropriazione presso terzi è necessaria la partecipazione del creditore, del debitore e del terzo pignorato, sicché la mancata evocazione dei terzi pignorati in primo grado determina la nullità del giudizio e della sentenza.

Norme richiamate

  • art. 365 c.p.c.

    specialità della procura per il ricorso per cassazione

    Per il ricorso per cassazione la specialità della procura è richiesta a pena di inammissibilità, ma può risultare dalla congiunzione materiale con il ricorso anche senza espresso riferimento al provvedimento impugnato, purché non emerga in modo evidente la sua estraneità al giudizio di legittimità.

  • art. 83, comma 3, c.p.c.

    procura su foglio separato con firma autenticata e collegamento materiale all’atto

    La procura su foglio separato, purché materialmente congiunta al ricorso e autenticata dal difensore, è equiparata a quella apposta a margine o in calce all’atto.

  • art. 102 c.p.c.

    integrazione del contraddittorio nei casi di litisconsorzio necessario

    Quando la controversia richiede la partecipazione di più soggetti necessari, il giudice deve disporre l’integrazione del contraddittorio.

  • art. 354 c.p.c.

    rimessione al giudice di primo grado

    In presenza di violazione del litisconsorzio necessario rilevata in appello o in cassazione, la causa va rimessa al primo giudice per la rinnovazione del giudizio con contraddittorio integro.

  • art. 1367 c.c.

    principio di conservazione

    Nei casi dubbi la procura deve essere interpretata nel senso che le consenta di produrre effetti, valorizzando la volontà della parte.

  • art. 159 c.p.c.

    principio di conservazione degli atti processuali

    L’atto processuale va letto, ove possibile, in modo da conservarne l’efficacia, evitando nullità non necessarie.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la specialità della procura non richiede necessariamente il richiamo espresso della sentenza impugnata: è sufficiente il collegamento materiale tra procura e ricorso, salvo che risulti in modo evidente l’estraneità della procura al giudizio di legittimità.
  • La procura speciale per cassazione può essere valida anche se contiene formule ampie o riferimenti tipici dei giudizi di merito, quando il contesto complessivo consenta di riferirla al ricorso per cassazione.
  • Nei giudizi di opposizione esecutiva relativi all’espropriazione presso terzi sussiste litisconsorzio necessario tra creditore, debitore e terzo pignorato; la mancata partecipazione di uno di essi comporta la nullità del giudizio e della sentenza.
  • La violazione del litisconsorzio necessario è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo e comporta la cassazione della sentenza con rinvio al giudice di primo grado per l’integrazione del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveLitisconsorzio necessario
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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