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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11003/2025 del 27/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito emesso dall'INPS per contributi previdenziali asseritamente dovuti in relazione all'attività di imprenditore professionale agricolo, per il periodo 28 marzo 2006 - 4 marzo 2011, sulla base di un verbale ispettivo. In primo grado l'opposizione della contribuente era stata accolta in parte, con declaratoria di prescrizione parziale del credito e accoglimento per il resto; la Corte d'appello, invece, ha accolto il gravame dell'INPS ritenendo dovuti i contributi. La ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. per asserita genericità dell'appello dell'INPS; 2) violazione dell'art. 1 d.lgs. 99/2004, dell'art. 2135 c.c. e dell'art. 5 reg. CE n. 1257/99, sostenendo che non fosse stato correttamente accertato il requisito del tempo dedicato all'attività di I.A.P. e che l'estensione del fondo, il reddito e il mancato iniziale riconoscimento comunale della professionalità escludessero la qualifica; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 137 e 152 c.p.c., oltre a vizi motivazionali, per asserito difetto di prova dei requisiti contributivi e del tempo dedicato alla coltivazione; 4) violazione degli artt. 2933 e 2935 c.c. e degli artt. 9-10 l. 335/1995, per contestare l'efficacia interruttiva della prescrizione attribuita al verbale ispettivo, ritenuto privo di una specifica intimazione di pagamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, poiché la censura non riproduceva l'atto di appello dell'INPS, impedendo il controllo di legittimità; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto a ottenere una nuova valutazione dei fatti, estranea al giudizio di cassazione; ha ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva accertato che l'unica attività svolta dalla ricorrente era quella agricola e che l'INPS aveva provato il requisito della professionalità, mentre l'eventuale svolgimento di altre attività costituiva fatto impeditivo da provare a cura della lavoratrice; ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il quarto motivo, affermando che il verbale ispettivo INPS può avere efficacia interruttiva della prescrizione del credito contributivo quando manifesti chiaramente la volontà dell'ente di far valere il proprio diritto. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese di lite e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    invocato per contestare la specificità dei motivi di appello; la censura è stata ritenuta inammissibile per mancata produzione dell'atto di appello ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

  • art. 434 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 342 c.p.c. per denunciare la asserita genericità dell'appello; motivo dichiarato inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma di accesso al sindacato di legittimità invocata per i motivi di violazione di legge.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    richiamato dalla Corte per affermare che la censura era inammissibile perché non riportava l'atto di appello su cui si fondava.

  • art. 1 d.lgs. n. 99/2004

    richiamato per contestare i presupposti della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

  • art. 2135 c.c.

    richiamato per la definizione dell'attività agricola e dei presupposti soggettivi dell'assoggettamento contributivo.

  • art. 5 reg. CE n. 1257/99

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l'erroneità del giudizio sulla professionalità agricola.

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ha ribadito che l'INPS aveva provato il fatto costitutivo della pretesa contributiva e che l'eventuale svolgimento di altre attività integrava un fatto impeditivo, gravante sulla lavoratrice.

  • artt. 137 e 152 c.p.c.

    richiamati nel terzo motivo, ma senza esito favorevole alla ricorrente.

  • art. 2933 c.c.

    invocato per negare l'effetto interruttivo del verbale ispettivo sulla prescrizione.

  • art. 2935 c.c.

    invocato insieme all'art. 2933 c.c. in tema di prescrizione del credito contributivo.

  • artt. 9-10 l. n. 335/1995

    richiamati per la disciplina della prescrizione dei contributi previdenziali.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura di violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. è inammissibile se non è specificamente indicato e trascritto l'atto di appello su cui si fonda la critica, perché la Corte non può verificare la dedotta genericità dell'impugnazione senza accesso al contenuto rilevante dell'atto.
  • Le doglianze che mirano a rimettere in discussione l'accertamento dei fatti compiuto dal giudice di merito sono inammissibili in cassazione quando siano formulate come violazioni di legge, poiché il sindacato di legittimità non consente una nuova valutazione del materiale istruttorio.
  • In materia di contribuzione previdenziale per attività agricola, una volta accertato dall'ente impositore e condiviso dal giudice di merito il fatto costitutivo dell'assoggettamento, l'eventuale svolgimento di attività diverse da quella agricola assume natura di fatto impeditivo, la cui prova grava su chi lo allega per escludere la pretesa contributiva.
  • Ai fini dell'efficacia interruttiva della prescrizione del credito contributivo, il verbale ispettivo INPS può essere idoneo quando, per il suo contenuto e per la notifica, manifesti in modo chiaro la volontà dell'ente di far valere il proprio diritto; la valutazione di tali presupposti è tendenzialmente riservata al giudice di merito.
  • Nel giudizio di legittimità, la verifica della sussistenza dei presupposti fattuali dell'interruzione della prescrizione non è normalmente sindacabile, salvo errori di diritto o difetti motivazionali rilevanti nei limiti del controllo di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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