Cassazione Civile, Sentenza n. 34265/2022 del 21/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revocazione dell'ordinanza che aveva rigettato il ricorso per cassazione di Donato Gruosso. La ricorrente deduceva un errore di fatto e di qualificazione documentale: la Corte avrebbe ritenuto prodotta una 'cartolina' di avviso di ricevimento della raccomandata informativa, mentre in atti era presente soltanto la 'distinta' di ritiro del plico presso l'ufficio postale; ne deriverebbe l'erronea applicazione del principio secondo cui la sottoscrizione del ritiro è contestabile solo mediante querela di falso.
La decisione
Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che non sussista un errore di percezione materiale evidente e oggettivo ma, al più, una diversa valutazione giuridica dei documenti prodotti. Inoltre ha osservato che la distinta di consegna attestava il ritiro del plico e che l'attestazione dell'agente postale gode di efficacia probatoria (richiamando art. 2700 c.c.), sicché il disconoscimento della sottoscrizione richiede la querela di falso. Condanna della ricorrente alle spese e obbligo di versamento dell'eventuale contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'azione di revocazione della Corte di Cassazione; la Corte ne richiama i limiti applicativi in combinazione con l'art. 395 c.p.c.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
art. 395, co. 1, n. 4, c.p.c.
Individua gli errori di fatto rilevanti per la revocazione; la Corte richiede che l'errore sia evidente, oggettivo e desumibile direttamente dagli atti, non una valutazione giuridica o interpretativa.
Rinvio alla possibilità di notifiche mediante deposito nella casa comunale; utilizzato per qualificare la modalità di notifica della cartella e dell'avviso informativo.
art. 26 d.P.R. n. 602/1973
Richiamato insieme all'art. 60 d.P.R. n. 600/1973 per la disciplina delle cartelle esattoriali e della loro notifica tramite posta; supporta l'orientamento che la raccomandata informativa segue le regole della raccomandata ordinaria.
art. 60 d.P.R. n. 600/1973
Inquadrato con l'art. 26 del d.P.R. 602/1973 per confermare che l'avviso di deposito della cartella rientra nel regime della raccomandata ordinaria.
La Corte ha richiamato l'efficacia probatoria dell'attestazione dell'agente postale (fidesfacienza), con conseguente necessità della querela di falso per contestare la riferibilità della sottoscrizione al destinatario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato in relazione all'obbligo processuale di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- La revocazione in Cassazione è ammessa solo per errori di fatto evidenti e oggettivi desumibili dagli atti; le critiche che implicano valutazioni giuridiche o interpretative non costituiscono motivo di revocazione.
- La distinta di ritiro del plico presso l'ufficio postale, se identifica il destinatario e il documento di riconoscimento, costituisce prova del ritiro e dell'avvenuta ricezione.
- Le attestazioni dell'agente postale hanno efficacia probatoria particolare (fidesfacienza) e la contestazione della riferibilità della sottoscrizione al destinatario richiede la querela di falso; il mero disconoscimento in giudizio senza querela di falso è insufficiente.
- Nel contenzioso tributario relativo a cartelle di pagamento notificate tramite deposito nella casa comunale, l'avviso di deposito è disciplinato come raccomandata ordinaria e può essere considerato documentazione valida della notifica.
- Prima di proporre istanze di revocazione, valutare se il vizio denunciato sia realmente un errore di fatto manifesto piuttosto che una diversa valutazione di documenti o della legge, perché solo il primo è rilevante ai fini della revocazione.
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