Cassazione Civile, Ordinanza n. 23369/2022 del 26/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI 2006 e il presupposto atto di attribuzione della rendita catastale riferiti a un compendio insistente su area demaniale marittima in concessione. La Commissione tributaria regionale aveva respinto gli appelli del Comune e dell’Agenzia delle entrate e accolto l’appello incidentale della società contribuente, ritenendo illegittimo l’atto impositivo perché la rendita catastale non era stata notificata anche al concessionario, pur risultando quest’ultimo intestatario catastale della partita. Il Comune ha censurato la violazione dell’art. 74 L. 342/2000 per avere la CTR annullato l’atto per mancata notifica al concessionario; l’Agenzia ha dedotto, da un lato, nullità della sentenza per omessa motivazione sul rigetto dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva e, dall’altro, violazione degli artt. 18 e 19 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 1, comma 10, d.m. 701/1994, sostenendo che il classamento da DOCFA non sarebbe stato atto autonomamente impugnabile o comunque non dovesse essere notificato al concessionario. La società ha resistito con controricorsi e ha proposto ricorso incidentale condizionato nei confronti del ricorso del Comune.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi principali proposti dal Comune di Genova e dall’Agenzia delle entrate e li ha entrambi rigettati. Ha ritenuto infondata la censura di omessa motivazione, osservando che la sentenza impugnata conteneva una ratio decidendi sufficiente, idonea a consentire il controllo del percorso logico-giuridico. Ha poi confermato il principio secondo cui, in tema di ICI, l’atto di attribuzione o modifica della rendita catastale deve essere notificato al concessionario dell’area demaniale marittima quando questi risulti tra gli intestatari catastali del bene e sia rimasto estraneo alla procedura DOCFA; in difetto, l’avviso di accertamento fondato su quella rendita è illegittimo. È stato quindi ritenuto assorbito il ricorso incidentale condizionato della società. Le spese di legittimità sono state poste a carico solidale dei ricorrenti principali.
Norme richiamate
giustifica la riunione dei ricorsi proposti contro la medesima sentenza.
richiamato per affermare l’ammissibilità del ricorso autonomo convertito in incidentale se proposto nei termini dell’impugnazione incidentale.
la nullità per omessa o apparente motivazione ricorre solo se mancano gli elementi che consentano di ricostruire il ragionamento decisorio.
richiamati dall’Agenzia a sostegno della tesi sull’impugnabilità dell’atto e sulla ritualità del ricorso introduttivo; la Corte ha respinto la censura.
art. 1, comma 10, d.m. 701/1994
richiamato dall’Agenzia per negare l’obbligo di notifica del classamento al concessionario; la Corte ha disatteso tale tesi.
gli atti attributivi o modificativi di rendita catastale sono efficaci solo dalla loro notificazione ai soggetti intestatari della partita; il concessionario intestatario catastale ha diritto alla notifica.
supporta gli obblighi informativi dell’Amministrazione finanziaria e la necessità della preventiva conoscenza della rendita da parte del soggetto inciso.
art. 24 Cost.
invocato per escludere che il diniego di notifica leda il diritto di difesa, ma la Corte ha ritenuto necessaria la notifica preventiva al concessionario.
art. 6 CEDU
richiamato nel medesimo contesto del diritto di difesa, senza mutare l’esito della decisione.
art. 3, comma 2, d.lgs. 504/1992
richiamato per affermare che l’obbligo tributario del concessionario sorge nel quadro della previa notificazione dell’atto catastale.
motivo del Comune dichiarato assorbito; riguardava la dedotta carenza di motivazione dell’atto impositivo per mancata allegazione della rendita o indicazione degli estremi dell’atto che l’aveva determinata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.
Massime di principio
- In materia di ICI, quando la rendita catastale costituisce il presupposto dell’imposizione, l’atto attributivo o modificativo della rendita deve essere notificato al soggetto che, pur concessionario di area demaniale, risulti intestatario catastale; in mancanza, la pretesa impositiva fondata su tale rendita è illegittima.
- La procedura DOCFA non elimina l’obbligo di preventiva conoscenza della rendita nei confronti di un soggetto diverso da quello che abbia presentato la proposta catastale; la semplificazione motivazionale o notificatoria vale solo se l’atto è utilizzato contro il medesimo soggetto che ha già formulato la proposta.
- Il vizio di motivazione rilevante in cassazione per omessa o apparente motivazione sussiste solo quando la sentenza non consenta di individuare gli elementi posti a base del convincimento del giudice; se la ratio decidendi è intellegibile, la censura è infondata.
- Quando una decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e una sola di esse resiste al vaglio di legittimità, le ulteriori censure sulle altre rationes restano assorbite o comunque prive di interesse.
- L’intestazione catastale del bene e la posizione di concessionario possono fondare il diritto del soggetto passivo a ricevere la notifica dell’atto catastale, in coerenza con gli obblighi informativi dell’Amministrazione finanziaria e con la tutela del diritto di difesa.
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