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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29683/2024 del 19/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall’irrogazione, da parte di un ente pubblico datore di lavoro, di un provvedimento di sospensione cautelare dal servizio con privazione della retribuzione nei confronti di una dipendente, mentre era pendente nei suoi confronti un procedimento penale. La lavoratrice ha chiesto la declaratoria di nullità o illegittimità della sospensione e il pagamento delle retribuzioni non corrisposte nel periodo di allontanamento. La Corte d’appello ha accolto la domanda ritenendo che la sospensione cautelare facoltativa fosse illegittima perché adottata in assenza del presupposto del previo rinvio a giudizio, richiesto dalla disciplina collettiva applicabile. L’ente ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: con i primi tre ha censurato l’interpretazione del provvedimento e l’omessa pronuncia/omesso esame di difese e argomentazioni, sostenendo che l’atto era stato adottato in applicazione dell’art. 55-ter d.lgs. 165/2001 e non del CCNL; con i motivi dal quarto al sesto ha dedotto la violazione delle norme sul pubblico impiego contrattualizzato, sostenendo che la materia disciplinare sarebbe riservata alla legge e che la clausola del CCNL che subordina la sospensione al rinvio a giudizio sarebbe nulla e sostituita di diritto dalla norma legale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolvevano nella critica dell’interpretazione dell’atto e delle difese svolte, senza una specifica denuncia di violazione di legge o di omesso esame di un fatto decisivo. Nel merito, ha ritenuto infondata la tesi secondo cui l’art. 55-ter d.lgs. 165/2001 esaurirebbe la disciplina della sospensione cautelare facoltativa: tale norma regola i rapporti tra procedimento disciplinare e penale e si limita a salvare la possibilità di adottare sospensioni o altri provvedimenti cautelari, senza dettarne compiutamente i presupposti. Ne deriva che, per la sospensione cautelare facoltativa, resta applicabile la disciplina collettiva di comparto; essa non è nulla per contrasto con norma imperativa né sostituita di diritto dalla disciplina legale. Poiché nel caso concreto mancava il previo rinvio a giudizio richiesto dal CCNL e non risultavano provvedimenti restrittivi della libertà personale, la sospensione è stata correttamente considerata illegittima. Le spese di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con distrazione in favore dei difensori della controricorrente antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 1362 c.c. e ss.

    richiamati come criteri di ermeneutica, ma il motivo che ne denunciava la violazione è stato ritenuto inammissibile perché non specificava un vero contrasto in iure con la ratio della decisione impugnata.

  • art. 1324 c.c.

    invocato insieme agli artt. 1362 e ss. per contestare l’interpretazione del provvedimento di sospensione; la censura è stata giudicata inammissibile nei termini formulati.

  • art. 55-ter d.lgs. n. 165/2001

    regola i rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale; salva la possibilità di adottare sospensioni o altri provvedimenti cautelari, ma non disciplina in modo compiuto la sospensione cautelare facoltativa, che resta affidata ad altre fonti, in specie alla contrattazione collettiva.

  • art. 40 d.lgs. n. 165/2001

    letto nel senso che la contrattazione collettiva continua a disciplinare gli ambiti della materia disciplinare non coperti da specifiche norme di legge.

  • artt. 1339 c.c. e 1419, comma 2, c.c.

    invocati per sostenere la sostituzione di diritto delle clausole collettive asseritamente nulle; la Corte ha escluso la nullità della clausola del CCNL e quindi anche la sua sostituzione automatica.

  • art. 5, comma 2, CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali 2006/2009

    ritenuto applicabile alla sospensione cautelare facoltativa; subordina la sospensione al previo rinvio a giudizio del dipendente per fatti attinenti al rapporto o comunque suscettibili di licenziamento.

  • art. 2 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato nel motivo del ricorrente in combinazione con altre norme sul pubblico impiego contrattualizzato, senza accoglimento della tesi difensiva.

  • art. 40, comma 1, d.lgs. n. 165/2001

    nella formulazione post d.lgs. 150/2009, la contrattazione collettiva è ammessa nei limiti previsti dalle norme di legge; la Corte ne valorizza la permanenza della competenza collettiva nelle materie non coperte dalla legge.

  • art. 54 d.lgs. n. 165/2001

    invocato dal ricorrente a sostegno della disciplina legale della materia disciplinare.

  • art. 55 d.lgs. n. 165/2001

    invocato dal ricorrente nel quadro delle norme sul procedimento disciplinare del pubblico impiego.

  • d.lgs. n. 150/2009

    richiamato come intervento normativo applicabile ratione temporis che ha riformulato le disposizioni sul pubblico impiego contrattualizzato.

  • d.lgs. n. 75/2017

    richiamato per completezza dal ricorrente, senza incidenza decisiva sulla soluzione adottata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare facoltativa del dipendente pubblico, in pendenza di procedimento penale, non è integralmente disciplinata dall’art. 55-ter d.lgs. 165/2001: tale norma si limita a consentire l’adozione di provvedimenti cautelari, mentre i presupposti applicativi possono essere integrati dalla contrattazione collettiva.
  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, la materia disciplinare resta affidata alla contrattazione collettiva per gli aspetti non coperti da specifiche disposizioni di legge; la riserva legale non esclude automaticamente l’efficacia delle clausole collettive compatibili.
  • La clausola collettiva che subordina la sospensione cautelare facoltativa al previo rinvio a giudizio non è nulla per contrasto con l’art. 55-ter d.lgs. 165/2001 se la legge non disciplina in modo completo l’istituto.
  • Ai fini del ricorso per cassazione, la censura di violazione di legge deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; non è sufficiente riproporre una diversa lettura dell’atto o lamentare la mancata considerazione di argomenti difensivi.
  • L’omesso esame può riguardare fatti decisivi e non meri argomenti difensivi; analogamente, l’omessa pronuncia non coincide con la mancata confutazione di singole deduzioni svolte in causa.

Come è indicizzato

MaterieSanzioni disciplinariRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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