Cassazione Civile, Ordinanza n. 29689/2024 del 19/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta dell'INPS di restituzione di somme corrisposte in eccedenza su una prestazione pensionistica collegata al reddito, con riferimento in particolare al periodo 1 gennaio 2008-30 novembre 2010. La pensionata aveva chiesto in giudizio l'accertamento negativo dell'indebito, sostenendo che la richiesta dell'Istituto fosse tardiva, almeno per i redditi del 2008, perché il termine annuale per il controllo e il recupero doveva decorrere dall'anno di produzione del reddito e non da quello in cui esso era divenuto conoscibile dall'INPS tramite dichiarazione. In cassazione ha articolato quattro motivi: (1) violazione dell'art. 52 l. n. 88/1989, deducendo l'assenza di dolo; (2) violazione dell'art. 13 l. n. 412/1991, per la ritenuta tempestività della richiesta di recupero relativa ai redditi 2008; (3) violazione dell'art. 13, comma 6, lett. c, d.l. n. 78/2010 conv. l. n. 122/2010, sostenendo in via subordinata l'illegittimità della richiesta relativa all'indebito 2010; (4) violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. in tema di spese processuali, lamentando che il giudice d'appello avrebbe dovuto compensarle anziché porle a suo carico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che l'art. 13, comma 2, l. n. 412/1991 impone all'INPS di procedere alla verifica annuale delle situazioni reddituali nel momento in cui i redditi siano divenuti conoscibili dall'Istituto e, entro l'anno civile successivo, di formalizzare il recupero dell'eventuale indebito, a pena di decadenza. Nel caso concreto, l'INPS era venuto a conoscenza dei redditi del 2008 con la dichiarazione reddituale del 2009, sicché la richiesta del 21 settembre 2010 era tempestiva. Conseguentemente sono stati assorbiti il primo e il terzo motivo; il quarto è stato dichiarato inammissibile, perché la regolazione delle spese e il mancato uso della compensazione rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non sono censurabili in cassazione, salvo violazione del divieto di porre spese a carico della parte totalmente vittoriosa. Le spese di legittimità sono state compensate per il consolidarsi successivo degli orientamenti nomofilattici; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'assenza di dolo, ma la censura è stata assorbita dall'infondatezza della questione principale sulla tempestività del recupero
art. 13, comma 2, l. n. 412/1991
l'I.N.P.S. procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza
il termine decorre dal momento in cui il reddito è divenuto conoscibile dall'INPS, non dall'anno di produzione del reddito; entro l'anno civile successivo a quello della verifica l'Istituto deve formalizzare la richiesta di restituzione, a pena di decadenza
art. 13, comma 6, lett. c, d.l. n. 78/2010 conv. l. n. 122/2010
richiamato solo dalla ricorrente in via subordinata, ma non inciso dalla decisione finale perché il motivo è rimasto assorbito
è il parametro processuale invocato per le censure di violazione di legge nei motivi di ricorso
la doglianza è stata ritenuta inammissibile, poiché la compensazione delle spese è facoltà discrezionale del giudice di merito e la relativa statuizione non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del divieto di porre le spese a carico del totalmente vittorioso
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In materia di indebito pensionistico collegato al reddito, il termine per la verifica annuale dell'INPS decorre dal momento in cui i redditi rilevanti divengono conoscibili dall'Istituto, ad esempio tramite la dichiarazione dei redditi, e non dall'anno in cui quei redditi sono stati prodotti.
- La richiesta di recupero dell'indebito è tempestiva se l'INPS, entro l'anno civile successivo a quello in cui ha effettuato o potuto effettuare la verifica, formalizza al pensionato la pretesa restitutoria; non è necessario che entro tale termine si realizzi il recupero materiale delle somme.
- Le variazioni reddituali autonomamente acquisite dall'INPS o regolarmente comunicate dall'interessato non integrano la fattispecie di errore INPS ai fini della non ripetibilità, ma restano soggette alla regola della ripetibilità entro il termine decadenziale previsto dalla legge.
- La censura in cassazione sulle spese processuali non può investire il mancato esercizio del potere di compensazione, che appartiene alla discrezionalità del giudice di merito; è sindacabile solo la violazione del principio per cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa.
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