Cassazione Civile, Ordinanza n. 29759/2024 del 19/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dalla pretesa dell'ente previdenziale che un ingegnere, già lavoratore dipendente e svolgente anche attività libero-professionale, si iscrivesse alla Gestione separata INPS per i redditi derivanti da tale attività. La corte d'appello aveva ritenuto dovuta l'iscrizione e, rigettata l'eccezione di prescrizione, aveva anche confermato il pagamento delle sanzioni civili per evasione contributiva relative all'anno 2009. Il ricorrente ha impugnato la decisione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 26, L. n. 335/1995; 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011; 21, L. n. 6/1981; e 1, d.lgs. n. 103/1996, sostenendo di non dover essere iscritto alla Gestione separata perché per l'attività professionale era già tenuto al contributo integrativo verso la cassa professionale. La Corte di cassazione ha ritenuto corretta la statuizione sull'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, richiamando il consolidato orientamento secondo cui il solo contributo integrativo, di natura solidaristica e non previdenziale in senso stretto, non esclude tale obbligo. Tuttavia, alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 55/2024, ha escluso la debenza delle sanzioni civili per il periodo anteriore all'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica, ritenendo tutelato l'affidamento del professionista nel quadro giurisprudenziale previgente.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso solo nei limiti relativi alle sanzioni civili: ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato che il ricorrente non è tenuto a corrispondere le sanzioni civili per l'omessa iscrizione alla Gestione separata con riguardo ai contributi oggetto di causa. È invece rimasto fermo l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS. Le spese dell'intero processo sono state compensate per la sopravvenienza della sentenza della Corte costituzionale, e non è stato posto a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, comma 26, L. n. 335/1995
esprime una ratio universalistica delle tutele previdenziali; rileva ai fini dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i professionisti non coperti da altra forma previdenziale in relazione alla specifica attività.
art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011
norma di interpretazione autentica che chiarisce l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i professionisti che esercitano abitualmente l'attività pur non iscritti alla cassa di appartenenza; dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale cessa di avere efficacia nei rapporti non esauriti nella parte censurata.
art. 21, L. n. 6/1981
richiamato per il divieto o impedimento all'iscrizione alla cassa professionale per chi sia contemporaneamente iscritto ad altra gestione previdenziale obbligatoria.
richiamato nel quadro normativo relativo alla previdenza dei professionisti non iscritti ad albi o casse, senza statuizione autonoma nel decisum.
art. 3 Cost.
utilizzato come parametro di legittimità costituzionale per censurare la mancata previsione dell'esonero dalle sanzioni civili, in funzione di tutela dell'affidamento e di ragionevolezza.
art. 136 Cost.
la declaratoria di illegittimità costituzionale determina la cessazione di efficacia della norma dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, con effetti sui rapporti non esauriti.
richiamato in combinato disposto con l'art. 136 Cost. per gli effetti della sentenza di accoglimento della Corte costituzionale.
Massime di principio
- Per gli ingegneri e gli architetti che svolgano attività libero-professionale e non possano iscriversi alla cassa professionale perché già iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS permane; il solo versamento del contributo integrativo alla cassa di categoria non vale a escluderlo, perché privo di natura previdenziale correlata a una prestazione individuale.
- Il contributo integrativo dovuto alla cassa professionale ha funzione solidaristica e non è idoneo, da solo, a far ritenere il professionista già coperto da una forma di previdenza incompatibile con l'iscrizione alla Gestione separata.
- A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di interpretazione autentica, non sono esigibili le sanzioni civili per l'omessa iscrizione alla Gestione separata riferite a periodi anteriori all'entrata in vigore della norma stessa, quando il professionista abbia maturato un affidamento scusabile nel precedente quadro giurisprudenziale.
- In presenza di una sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale che incida sulla disciplina applicabile, la Corte di cassazione può decidere nel merito senza rinvio se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
- La tutela dell'affidamento e il canone di ragionevolezza impongono che l'interprete, nel dare applicazione a norme di interpretazione autentica in materia previdenziale, distingua tra obbligo contributivo principale e sanzioni per il periodo antecedente alla chiarificazione normativa.
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