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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29680/2024 del 19/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine dalla revoca dell'incarico di segretario comunale conferito a un dipendente in servizio presso una segreteria convenzionata tra due enti locali, nonché dalla revoca delle funzioni aggiuntive presso uno dei Comuni convenzionati. Il lavoratore aveva chiesto la declaratoria di illegittimità della revoca, la reintegrazione nell'incarico e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. I giudici di merito avevano ritenuto illegittima la revoca per genericità/inidoneità della contestazione e avevano condannato gli enti al risarcimento. Il Comune ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe fondato l'illegittimità della revoca sulla genericità della contestazione pur non essendo tale profilo oggetto di specifica censura; 2) e 3) violazione dell'art. 1362 c.c. per errata interpretazione dell'atto di contestazione dell'8 marzo 2013, lamentando il mancato rispetto del criterio letterale e la non corretta qualificazione dell'atto come contestazione disciplinare, anche alla luce delle giustificazioni rese; 4) violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. per avere la Corte liquidato il danno sulla base di un parametro normativo diverso da quello indicato dal ricorrente, che assumeva non praticabile la reintegra; 5) violazione degli artt. 18, comma 3, CCNL segretari comunali e provinciali e 100 d.lgs. 267/2000, per avere escluso che la procedura avesse natura disciplinare e per non aver attribuito rilievo alle giustificazioni del segretario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il vizio di ultrapetizione, qualificato come nullità relativa, doveva essere specificamente dedotto in appello e non poteva essere fatto valere per la prima volta in cassazione. Ha dichiarato inammissibili il secondo, il terzo e il quinto motivo perché si risolvevano in una richiesta di nuova valutazione dell'interpretazione dell'atto di contestazione e della procedura di revoca, attività riservate al giudice di merito; inoltre il quinto motivo era anche non pertinente al decisum, poiché la Corte territoriale aveva valorizzato la genericità della contestazione senza affrontare il tema dell'audizione. Il quarto motivo è stato respinto nel merito perché, accertato l'illecito, la Corte d'appello aveva correttamente riconosciuto un risarcimento per equivalente commisurato all'ambito del diritto leso, non essendo praticabile un ristoro ripristinatorio. Non sono state liquidate spese per la tardività del controricorso e l'assenza di attività difensiva dell'altro ente intimato. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di ultrapetizione integra una nullità relativa della sentenza che deve essere dedotta con i mezzi ordinari di impugnazione e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice dell'appello; in cassazione non può essere introdotto per la prima volta.

  • art. 113 c.p.c.

    È richiamato solo in relazione alla censura sulla liquidazione del danno; la Corte esclude che vi sia stata violazione, perché il giudice di merito ha applicato un criterio risarcitorio coerente con l'illecito accertato.

  • art. 1362 c.c.

    La denuncia di violazione dei canoni ermeneutici richiede la specifica indicazione delle ragioni giuridiche del preteso contrasto; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura dell'atto.

  • art. 18, comma 3, CCNL per i segretari comunali e provinciali

    È richiamato dal ricorrente per sostenere la natura disciplinare della procedura e il rilievo delle giustificazioni rese; la Corte non accoglie tale lettura perché la censura tende a rimettere in discussione un accertamento di fatto.

  • art. 100 d.lgs. n. 267/2000

    È invocato per contestare la ricostruzione della procedura di revoca, ma la Corte ritiene che la questione sia assorbita dall'accertata genericità della contestazione e comunque non sindacabile in cassazione nei termini proposti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Viene dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • Il vizio di ultrapetizione è una nullità relativa che deve essere dedotta tempestivamente nei gradi di merito; non può essere prospettato per la prima volta in cassazione se non risulta specificamente coltivato in appello.
  • La denuncia di violazione dei canoni di interpretazione di un atto o di un contratto non può tradursi nella mera contrapposizione di una lettura alternativa a quella del giudice di merito; occorre indicare puntualmente quali regole ermeneutiche siano state violate e per quali ragioni giuridiche.
  • L'interpretazione dell'atto unilaterale e la qualificazione della procedura seguita sono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito, sindacabili in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione illogica e incoerente.
  • Quando l'illecito sia accertato ma il reintegro in forma specifica non sia praticabile, il giudice può legittimamente liquidare un risarcimento per equivalente commisurato all'estensione del diritto leso.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che non si confronti con il reale decisum della sentenza impugnata, specie se la ratio decidendi poggia su un profilo assorbente diverso da quello contestato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOrario di lavoro e ferie
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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