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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29705/2024 del 19/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (null)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un soggetto che aveva chiesto, in via principale, l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con una società a responsabilità limitata sin dal 17 aprile 2003, con conseguente condanna al pagamento delle retribuzioni asseritamente maturate, dei contributi e alla declaratoria di nullità/inefficacia del licenziamento orale del 1 settembre 2009, con reintegrazione e ulteriori spettanze. In via subordinata aveva chiesto il riconoscimento di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa; in ulteriore subordine, il pagamento del corrispettivo dell'opera prestata ex art. 2225 c.c.; infine, in ancor più subordine, l'indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. I giudici di merito avevano rigettato tutte le domande: per la subordinazione e la parasubordinazione avevano escluso, in fatto, la prova dei relativi presupposti, valorizzando l'assetto concreto dei rapporti tra i soci e l'assenza di direttive, controllo, orario e retribuzione tipici; per l'azione di arricchimento avevano escluso la sussidiarietà, ritenendo che il socio avesse potuto avvalersi del recesso e della liquidazione della quota. Nel ricorso per cassazione erano stati formulati cinque motivi: i primi tre censuravano la qualificazione giuridica del rapporto e l'asserita applicazione di regole sul socio d'opera/conferimento di servizi e sulla distinzione tra attività da socio e collaborazione coordinata; il quarto e il quinto contestavano il diniego dell'azione di arricchimento senza causa, sostenendo che il rimedio societario evocato dalla corte territoriale non fosse idoneo a escludere la sussidiarietà ex art. 2042 c.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza d'appello e pretendevano di sostituire a essa un diverso accertamento di fatto, soprattutto sulla qualificazione del ricorrente come socio d'opera o socio di capitale e sull'esistenza di un obbligo di conferimento di servizi che la corte territoriale non aveva affermato. Ha invece accolto il quarto e il quinto motivo, ritenendo erronea l'esclusione della domanda ex art. 2041 c.c. fondata sulla sola possibilità del recesso societario e della liquidazione della quota: secondo il principio delle Sezioni unite richiamato, l'azione di arricchimento è preclusa solo se l'altra azione sia astrattamente idonea e venga poi rigettata per ragioni diverse dalla carenza originaria del titolo; nel caso concreto, le domande principali e subordinate erano state respinte proprio perché mancava ab origine il titolo (subordinazione o parasubordinazione), mentre il rimedio societario individuato d'ufficio non era un'alternativa azione di indennizzo del pregiudizio da lavoro svolto senza compenso. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla medesima Corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, limitatamente al riesame della domanda subordinata di arricchimento senza causa.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Usato come parametro dei motivi di ricorso per dedotta violazione/falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 2247 c.c.

    Richiamato nei motivi, ma la Corte osserva che la sentenza impugnata non aveva affermato un generale obbligo del socio di conferire servizi.

  • art. 2222 c.c.

    Citato nei motivi in relazione alla qualificazione della prestazione come lavoro autonomo/collaborazione.

  • art. 2225 c.c.

    Evocato come base della domanda subordinata di corrispettivo per prestazione d'opera.

  • art. 409, comma 3, c.p.c.

    Richiamato per la domanda di parasubordinazione/coordinazione e continuità.

  • art. 2342 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere il divieto, ratione temporis, di conferimenti di opera o servizi nella s.p.a., esteso alla s.r.l. nel regime anteriore alla riforma.

  • art. 2476 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, nel testo anteriore alla riforma del diritto societario, per il divieto di conferimenti di prestazioni d'opera o servizi nelle s.r.l.

  • art. 2481-bis c.c.

    comma primo, ultima parte

    Richiamato dalla corte territoriale in tema di aumento di capitale e conseguenze della mancata sottoscrizione.

  • art. 2473 c.c.

    Richiamato dalla corte territoriale per affermare il diritto di recesso e la liquidazione della quota.

  • art. 2041 c.c.

    Fondamento della domanda di arricchimento senza causa proposta in via ulteriormente subordinata.

  • art. 2042 c.c.

    La Corte ribadisce che la sussidiarietà dell'azione generale di arricchimento va valutata in base alla reale idoneità dell'altra azione a reintegrare il pregiudizio; non basta il richiamo a un rimedio diverso e inconferente.

  • art. 36 Cost.

    Evocato nella domanda principale per il riconoscimento di una somma equivalente alle retribuzioni dovute.

  • Cass., Sez. Un., 5 dicembre 2023, n. 33954

    Richiamata per il principio secondo cui l'azione di ingiustificato arricchimento è proponibile solo se l'altra azione difetti ab origine del titolo giustificativo, mentre è preclusa se l'altra azione sia rigettata per prescrizione, decadenza, difetto di prova del pregiudizio o nullità del titolo per illiceità.

Massime di principio

  • La censura di legittimità è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a prospettare un diverso accertamento di fatto, specie in materia di qualificazione del rapporto di lavoro.
  • Per configurare la subordinazione non è sufficiente invocare la qualità di socio o la mera prestazione lavorativa: occorre provare, in concreto, l'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare altrui, nonché indici ulteriori come orario, controllo e retribuzione fissa.
  • La parasubordinazione va distinta dall'attività svolta quale socio sulla base di elementi fattuali specifici; chi agisce deve provare che la collaborazione abbia contenuto e modalità differenti rispetto alla partecipazione sociale.
  • L'azione generale di arricchimento senza causa è esperibile in via sussidiaria quando l'azione tipica alternativa sia carente ab origine del titolo giustificativo; non è invece preclusa in ragione di un rimedio solo astrattamente evocato ma non realmente idoneo a compensare il pregiudizio dedotto.
  • Ai fini dell'art. 2042 c.c., non è sufficiente negare l'arricchimento senza causa richiamando la possibilità per il socio di utilizzare strumenti societari di recesso o liquidazione della quota, se tali strumenti non sono azione di indennizzo del sacrificio lavorativo azionato in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRAmministratoriRecesso del socioImpugnazioniInadempimento
RamiLavoroSocietarioProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoArricchimento senza causa

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