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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29678/2024 del 19/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratrici)

La controversia

La controversia nasce da due procedimenti disciplinari interni nei confronti di due dipendenti di un'Agenzia fiscale, alle quali era stata irrogata la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per sessanta giorni per essersi allontanate dal luogo di lavoro senza la necessaria timbratura dell'uscita. I giudici di merito hanno accolto l'impugnazione delle lavoratrici, ritenendo che l'ente non avesse provato adeguatamente la mancanza disciplinare contestata, se non con riferimento a un solo episodio del 16 marzo 2016, e che la sanzione fosse comunque sproporzionata rispetto al fatto accertato, alla luce della clausola collettiva che prevede la sospensione fino a sei mesi solo in caso di recidiva o di particolare gravità. In Cassazione l'Agenzia ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 55-ter d.lgs. 165/2001 e 65 CCNL, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto valorizzare autonomamente gli elementi emersi in sede penale, senza aderire alle conclusioni di quella sede e applicando i parametri propri del giudizio disciplinare; 2) violazione dell'art. 67 CCNL, per avere la Corte territoriale ritenuto sproporzionata la sanzione sulla base di una valutazione erronea della gravità dei fatti; 3) violazione dell'art. 2697 c.c., per asserito erroneo apprezzamento del materiale probatorio e per non avere riconosciuto che l'amministrazione aveva assolto il proprio onere di prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure mirassero, in sostanza, a contestare la valutazione delle prove e l'apprezzamento del materiale istruttorio compiuti dal giudice di merito, attività non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata. La Corte ha inoltre osservato che la sentenza impugnata aveva esaminato la vicenda nell'ottica lavoristica della verifica dell'effettività della condotta contestata, valorizzando anche la richiesta di archiviazione in sede penale e l'intero compendio probatorio. In particolare, la Corte d'appello aveva rilevato che, al di là della mancata timbratura, non era dimostrato un vero allontanamento ingiustificato oppure che le dipendenti si fossero semplicemente poste fuori dall'ingresso svolgendo mansioni lavorative o attività minimali; restava quindi provato soltanto un episodio isolato, limitato nel tempo, rispetto al quale la sanzione di sospensione per sessanta giorni è stata ritenuta logicamente e giuridicamente sproporzionata rispetto al parametro del CCNL. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese di legittimità, distratte in favore dei difensori delle controricorrenti dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 55-ter d.lgs. n. 165/2001

    la Corte richiama il principio di autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale, ma rileva che la censura dell'amministrazione non coglie la ratio della decisione di merito, fondata su una autonoma valutazione degli elementi istruttori in ottica lavoristica.

  • art. 65 CCNL 28.5.2004 per le Agenzie fiscali

    richiamato come disciplina collettiva applicabile al rapporto di lavoro e al procedimento disciplinare.

  • art. 67 CCNL per le Agenzie fiscali

    la Corte di merito lo ha utilizzato come parametro di proporzionalità della sanzione; la Cassazione reputa non censurabile la valutazione di sproporzione compiuta in base al tenore letterale della clausola collettiva.

  • art. 2697 c.c.

    la doglianza è ritenuta inammissibile perché, sotto la veste della violazione dell'onere della prova, mira in realtà a sollecitare un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio.

Massime di principio

  • Nel giudizio disciplinare in materia di rapporto di lavoro, il giudice di merito deve valutare autonomamente i fatti rilevanti ai fini dell'adempimento degli obblighi contrattuali, potendo considerare anche gli esiti del procedimento penale ma senza esserne vincolato.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura sulla violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio o del libero apprezzamento delle risultanze istruttorie compiuto dal giudice di merito.
  • Quando la contestazione disciplinare riguarda l'allontanamento dal luogo di lavoro, la mera mancanza di timbratura non basta da sola a dimostrare l'ingiustificatezza della condotta se il complesso delle prove non consente di accertare con certezza l'effettivo allontanamento.
  • La proporzionalità della sanzione disciplinare va verificata alla luce della specifica previsione del contratto collettivo applicabile e della concreta gravità del fatto accertato; se risulta provato solo un episodio isolato e limitato nel tempo, può essere ritenuta sproporzionata una sanzione più grave prevista per ipotesi di recidiva o particolare gravità.

Come è indicizzato

MaterieSanzioni disciplinariImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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