Cassazione Civile, Ordinanza n. 29733/2024 del 19/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente di un ente locale, in servizio dal 1996 con qualifica direttiva, aveva chiesto al giudice di accertare l’illegittimità della revoca delle funzioni apicali di Vice-Segretario comunale e di Responsabile dei servizi dell’area amministrativa, deducendo una condotta demansionante e vessatoria del datore di lavoro pubblico, con domande ripristinatorie e risarcitorie. Dopo un primo giudizio concluso negativamente e una cassazione con rinvio per errata applicazione delle regole sull’onere di allegazione e prova, la Corte d’appello di rinvio aveva riconosciuto il demansionamento per il periodo successivo al 6 dicembre 2001 e liquidato danni patrimoniali e non patrimoniali. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, violazione del giudicato esterno e del divieto di ne bis in idem, sostenendo che una precedente sentenza del Tribunale aveva già accertato, fra le stesse parti, la corrispondenza delle mansioni svolte a una qualifica superiore, e che la Corte d’appello avrebbe indebitamente rivalutato le stesse mansioni per il periodo successivo; secondo, omesso esame di un fatto decisivo e vizio motivazionale, deducendo che la liquidazione del danno sarebbe stata calcolata sulla retribuzione di un lavoratore a tempo pieno senza considerare che il dipendente prestava servizio part-time nel periodo rilevante.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha escluso la violazione del giudicato, rilevando che la sentenza del Tribunale richiamata dal Comune copriva solo il periodo fino al 6 dicembre 2001, mentre la Corte territoriale aveva correttamente limitato il vincolo del giudicato a quel segmento temporale e svolto un autonomo accertamento di merito, per il periodo successivo, sulle mansioni effettivamente svolte dal dipendente, trattandosi di elemento suscettibile di mutare nel tempo. Sul secondo motivo ha dichiarato inammissibile la censura, perché il giudice d’appello aveva motivato in modo completo la liquidazione equitativa del danno, indicando il criterio seguito; tale valutazione, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in cassazione. Il Comune è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato per escludere che la precedente decisione potesse estendersi oltre il periodo di tempo espressamente coperto dal giudicato esterno.
Richiamato in relazione alla formazione del giudicato sulla parte della controversia già decisa.
Invocato dal ricorrente per denunciare la violazione di legge relativa al giudicato e al ne bis in idem.
Richiamato nel secondo motivo per censurare un preteso omesso esame di fatto storico e un vizio motivazionale.
Applicato per la condanna del soccombente alle spese di lite.
Massime di principio
- Il giudicato esterno copre solo il periodo temporale e l’oggetto dell’accertamento che risultano effettivamente decisi nella precedente sentenza; se la controversia riguarda un intervallo successivo, il giudice deve compiere un autonomo accertamento di merito sui fatti sopravvenuti o mutati nel tempo.
- Quando si discute di mansioni effettivamente svolte e di demansionamento, l’accertamento è ancorato a una situazione fattuale che può variare nel tempo; pertanto, la precedente statuizione sulle mansioni svolte in un certo periodo non impedisce di verificarne la diversa consistenza in un periodo successivo.
- La liquidazione equitativa del danno non è sindacabile in cassazione se il giudice di merito ha indicato in modo comprensibile il criterio seguito e ha dato conto del percorso logico-valutativo utilizzato.
- La censura per omesso esame di un fatto decisivo non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito quando la sentenza impugnata abbia già affrontato il punto controverso e motivato adeguatamente sulla quantificazione del danno.
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