Cassazione Civile, Ordinanza n. 04628/2023 del 14/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato alla società un avviso di accertamento per IVA, IRES e IRAP relativo all'anno d'imposta 2007, contestando la partecipazione della contribuente a operazioni oggettivamente inesistenti con una ditta fornitrice. La CTP aveva rigettato il ricorso della società, ma la CTR aveva accolto l'appello valorizzando una consulenza/perizia svolta in sede penale, da cui risultava che il materiale fatturato era stato effettivamente consegnato e che vi era stata una congrua giacenza di magazzino; la CTR aveva inoltre ritenuto che tali conclusioni non fossero state contestate dall'Ufficio e che superarle avrebbe comportato un grave errore logico. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione degli artt. 654 c.p.p., 20 D.Lgs. n. 74/2000 e 116 c.p.c., per avere il giudice tributario recepito automaticamente gli esiti della consulenza penale senza considerare le contestazioni e gli elementi contrari dell'Ufficio; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. sul principio di non contestazione, perché la CTR aveva erroneamente affermato che la perizia non fosse stata contestata; 3) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per non avere considerato gli indizi posti dall'Ufficio a sostegno dell'inesistenza oggettiva delle operazioni. Nella memoria era stato anche dedotto un motivo aggiunto relativo al giudicato esterno di altre sentenze della CTR, ma la Corte ne ha escluso l'efficacia vincolante perché riferite a annualità diverse e a presupposti fattuali mutevoli nel tempo.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo aggiunto sul giudicato esterno, affermando che le decisioni relative ad annualità diverse non sono automaticamente opponibili nel presente giudizio quando l'accertamento dipenda da presupposti di fatto non tendenzialmente permanenti, come la capacità operativa della presunta fornitrice. Ha invece accolto i motivi principali, rilevando che nel processo tributario non esiste un'automatica efficacia di giudicato della sentenza penale assolutoria e che il giudice tributario deve autonomamente valutare la decisione penale confrontandola con gli altri elementi probatori acquisiti. La CTR, secondo la Cassazione, aveva errato nel recepire acriticamente le conclusioni della consulenza penale, senza confrontarle con le contestazioni e gli indizi forniti dall'Ufficio sull'assenza di capacità operativa della società fornitrice e sulla fittizietà delle operazioni. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, che dovrà riesaminare il merito e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
il giudicato esterno è opponibile solo se concerne gli stessi rapporti e, nel caso di imposte periodiche, soltanto per elementi fattuali tendenzialmente permanenti; non vincola quando il presupposto accertato sia mutevole nel tempo
la sentenza penale non produce automatica efficacia vincolante nel giudizio tributario; occorre verificare la riferibilità dei fatti decisi in sede penale a quelli oggetto della contestazione fiscale
il giudice tributario deve valutare autonomamente il materiale probatorio e non recepire acriticamente le conclusioni della perizia o della decisione penale
il principio di non contestazione non consente di ritenere incontestati elementi che in realtà siano stati specificamente criticati dall'Ufficio
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro invocato per le censure di violazione di legge dedotte in cassazione
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è il parametro invocato per la censura relativa alla violazione del principio di non contestazione
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
è il parametro invocato per l'omesso esame di fatti decisivi
art. 14, comma 4-bis, L. n. 537 del 1993
ai fini della deducibilità dei costi, rileva la pronuncia penale che escluda i fatti di reato, ma il giudice tributario deve comunque verificare la concreta riferibilità della condotta contestata
art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 546 del 1992
nel processo tributario operano limiti probatori diversi da quelli penali, con ingresso anche di presunzioni semplici
la produzione documentale in cassazione è ammessa per atti sopravvenuti come il giudicato formatosi dopo l'introduzione del giudizio di legittimità
Massime di principio
- Nel processo tributario la sentenza penale definitiva, anche assolutoria, non ha automatica efficacia vincolante: il giudice tributario deve verificare autonomamente se i fatti accertati in sede penale coincidano con quelli oggetto della pretesa fiscale e confrontare la decisione penale con gli altri elementi di prova acquisiti.
- L'assoluzione penale per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste non impedisce di per sé la responsabilità fiscale, se l'atto impositivo è sorretto da elementi indiziari validi secondo il diverso regime probatorio tributario.
- Il giudice tributario non può limitarsi a recepire acriticamente una consulenza o una sentenza penale, ma deve motivare il proprio apprezzamento delle prove, dando conto delle contestazioni e degli indizi contrari allegati dall'Ufficio.
- Il giudicato esterno formatosi su annualità diverse può rilevare nel contenzioso tributario solo per elementi costitutivi della fattispecie tendenzialmente permanenti; non è invece opponibile quando il punto accertato dipenda da circostanze fattuali variabili nel tempo, come la capacità operativa di un soggetto fornitore.
- Nel giudizio di cassazione è ammissibile la produzione di sentenze sopravvenute passate in giudicato dopo l'introduzione del ricorso, ma il loro rilievo resta subordinato alla concreta sussistenza dei presupposti del giudicato esterno.
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