Cassazione Civile, Ordinanza n. 26807/2024 del 15/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Una società concessionaria della riscossione impugnava in cassazione la sentenza della CTR che aveva annullato l'iscrizione ipotecaria eseguita su due immobili della contribuente per il mancato pagamento di cartelle di pagamento. La lite nasceva dall'iscrizione ipotecaria a garanzia di crediti erariali per circa 198.700,95 euro. In primo grado l'annullamento era stato fondato, in sintesi, sulla mancata produzione degli originali delle relate di notifica delle cartelle dopo il disconoscimento della contribuente. In appello la società della riscossione deduceva: l'erroneità del disconoscimento delle relate; l'inesistenza dell'obbligo di una preventiva comunicazione ex art. 50 d.P.R. 602/1973 e di un'intimazione di pagamento prima dell'ipoteca; l'erronea applicazione delle norme sulla prescrizione; nonché un vizio motivazionale sulla questione dell'iscrizione per l'intero su un bene di cui la contribuente era proprietaria solo pro quota. In cassazione formulava più censure, ma la decisione tratta in via prioritaria il motivo relativo alla notificazione delle cartelle: la ricorrente sosteneva che la mancata raccomandata informativa dopo la consegna al portiere non determinasse nullità della notifica e contestava la decisione di merito che aveva ritenuto irregolari le notifiche. Venivano inoltre dedotte omessa pronuncia, violazione dell'art. 77 e dell'art. 50 del d.P.R. 602/1973 e della disciplina sulla prescrizione, oltre a nullità per motivazione apparente sulla quota di proprietà.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile per difetto di specificità e comunque infondato, affermando che, quando la cartella sia notificata a mezzo messo con consegna al portiere, è necessaria la raccomandata informativa; nel caso concreto la ricorrente non aveva neppure dedotto l'avvenuto invio di tale raccomandata, ma solo la sua non necessità. Conseguentemente sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi; la Corte ha comunque osservato l'inammissibilità del motivo sulla prescrizione per mancata specificazione della natura dei tributi iscritti a ruolo. Il primo motivo, per omessa pronuncia, è stato ritenuto inammissibile per carenza di interesse, poiché il giudice di merito aveva comunque implicitamente deciso sulla validità della notifica. Le spese sono state poste a carico della ricorrente in favore della sola contribuente, con compensazione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
La doglianza di omessa pronuncia è inammissibile quando la questione risulti comunque decisa in modo implicito dal giudice di merito e manchi un concreto interesse alla pronuncia esplicita.
Nella notificazione eseguita con consegna al portiere è necessaria la spedizione della raccomandata informativa; la sua omissione integra un vizio che determina la nullità della notificazione verso il destinatario.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
La notificazione della cartella esattoriale effettuata tramite messi o soggetti abilitati richiede, se eseguita mediante consegna al portiere, la raccomandata informativa al destinatario.
art. 60, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 600 del 1973
La disciplina delle notifiche richiamata dall'art. 26 d.P.R. 602/1973 si applica alle notifiche degli atti tributari eseguite dai messi; la consegna al portiere deve essere seguita dalla comunicazione informativa.
art. 60, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. n. 600 del 1973
La raccomandata informativa è parte necessaria del procedimento notificatorio quando l'atto sia consegnato a persone diverse dal destinatario, tra cui il portiere.
art. 77, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'iscrizione ipotecaria non richieda la previa intimazione di pagamento; la Corte non decide sul punto perché assor-bito dal rigetto del motivo principale.
art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla pretesa inutilità dell'intimazione prima dell'ipoteca; la censura resta assorbita.
Richiamato nella censura sulla prescrizione; la Corte non entra nel merito per assorbimento e comunque rileva l'inammissibilità per difetto di specificità.
Richiamato nella censura sulla prescrizione del credito; la Corte non decide nel merito per assorbimento.
Richiamato come norma sulla prescrizione dei contributi/prestazioni; la Corte rileva che il motivo è inammissibile perché non è specificata la natura dei tributi iscritti a ruolo.
Richiamato dalla ricorrente nella doglianza sulla prescrizione; il motivo non viene accolto.
Richiamato nella censura di motivazione apparente sulla questione dell'ipoteca su beni in comproprietà; la censura non è esaminata nel merito per il rigetto complessivo.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato quale parametro del vizio motivazionale della sentenza tributaria; la relativa doglianza viene assorbita.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno della pretesa nullità per motivazione insufficiente o apparente; il ricorso è comunque rigettato.
Massime di principio
- Quando una notificazione di cartella esattoriale è eseguita mediante consegna al portiere da parte del messo notificatore o di altro soggetto abilitato, l'omessa spedizione della raccomandata informativa al destinatario comporta nullità della notificazione nei confronti di quest'ultimo.
- Nel giudizio di cassazione il motivo che denuncia vizi della notificazione deve essere specifico e autosufficiente: il ricorrente deve indicare e riprodurre i fatti processuali rilevanti e il contenuto degli atti su cui la censura si fonda; in difetto, la doglianza è inammissibile.
- La Corte non può scrutinare nel merito censure sulla notificazione o su atti processuali se il motivo non consente di individuare con precisione la modalità della notifica contestata e il vizio dedotto.
- La censura di omessa pronuncia è inammissibile per carenza di interesse quando la questione risulti comunque esaminata e decisa, anche implicitamente, dal giudice di merito.
- Il motivo sulla prescrizione del credito è inammissibile se non viene chiarita la natura dei tributi iscritti a ruolo, poiché tale dato è necessario per verificare il regime prescrizionale applicabile.
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