Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09798/2023 del 12/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una contribuente, quale erede di un socio di maggioranza di una società di persone, aveva impugnato davanti al giudice tributario sia un avviso di accertamento IRPEF per reddito di partecipazione, notificatole in qualità di erede, sia la cartella di pagamento conseguente all’accertamento emesso nei confronti della società. In primo grado i ricorsi erano stati accolti perché l’avviso emesso verso la società non risultava notificato agli eredi. In appello l’Agenzia delle Entrate otteneva la riforma della decisione; la CTR riteneva non necessario notificare preventivamente agli eredi l’atto emesso nei confronti della società, valorizzando il richiamo contenuto nell’avviso impugnato e la possibilità per l’erede di conoscere l’atto presupposto. Nel ricorso per cassazione la contribuente deduceva tre censure: 1) violazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 7 l. n. 212/2000, dell’art. 159 c.p.c. e dell’art. 5 TUIR, sostenendo che, se l’atto richiama un altro atto non conosciuto dal contribuente, questo deve essere allegato o il suo contenuto essenziale riportato; 2) nullità della sentenza e del procedimento per violazione del contraddittorio, per non essere stati chiamati in causa la società e gli altri soci, attesa l’unitarietà dell’accertamento del reddito delle società di persone; 3) nullità per violazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546/1992, deducendo la novità in appello della doglianza dell’Ufficio relativa all’art. 5 TUIR.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito le censure sull’obbligo di allegazione dell’atto presupposto e sulla pretesa novità del motivo d’appello, perché ha rilevato d’ufficio una nullità processuale: l’appello dell’Agenzia era stato proposto solo nei confronti della contribuente, pur essendo intervenuta in primo grado anche Equitalia Nord; trattandosi di cause tra loro dipendenti, la mancata integrazione del contraddittorio in appello ha determinato la nullità dell’intero giudizio di secondo grado. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, affinché provveda a nuovo esame previa integrazione del contraddittorio e a regolare le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel caso di cause tra loro dipendenti o inscindibili, l’impugnazione proposta solo nei confronti di alcune delle parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado determina la nullità del giudizio di appello se non viene integrato il contraddittorio nei confronti della parte pretermessa.
  • La nullità per mancata integrazione del contraddittorio nelle cause dipendenti può essere rilevata d’ufficio anche in sede di legittimità.
  • Quando la Corte rileva una nullità dell’intero giudizio di secondo grado per difetto di integrazione del contraddittorio, deve cassare la sentenza e rinviare al giudice di appello per un nuovo esame previa integrazione delle parti necessarie al processo.
  • In presenza di una questione processuale assorbente che renda invalido il giudizio di appello, le censure di merito restano non esaminate.
  • Nel processo tributario, la deduzione di novità di un motivo di appello va apprezzata alla luce del contenuto effettivo delle difese svolte nei gradi di merito, ma tale verifica resta logicamente subordinata alla regolare costituzione del contraddittorio in appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.