Cassazione Civile, Ordinanza n. 09798/2023 del 12/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una contribuente, quale erede di un socio di maggioranza di una società di persone, aveva impugnato davanti al giudice tributario sia un avviso di accertamento IRPEF per reddito di partecipazione, notificatole in qualità di erede, sia la cartella di pagamento conseguente all’accertamento emesso nei confronti della società. In primo grado i ricorsi erano stati accolti perché l’avviso emesso verso la società non risultava notificato agli eredi. In appello l’Agenzia delle Entrate otteneva la riforma della decisione; la CTR riteneva non necessario notificare preventivamente agli eredi l’atto emesso nei confronti della società, valorizzando il richiamo contenuto nell’avviso impugnato e la possibilità per l’erede di conoscere l’atto presupposto. Nel ricorso per cassazione la contribuente deduceva tre censure: 1) violazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 7 l. n. 212/2000, dell’art. 159 c.p.c. e dell’art. 5 TUIR, sostenendo che, se l’atto richiama un altro atto non conosciuto dal contribuente, questo deve essere allegato o il suo contenuto essenziale riportato; 2) nullità della sentenza e del procedimento per violazione del contraddittorio, per non essere stati chiamati in causa la società e gli altri soci, attesa l’unitarietà dell’accertamento del reddito delle società di persone; 3) nullità per violazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546/1992, deducendo la novità in appello della doglianza dell’Ufficio relativa all’art. 5 TUIR.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito le censure sull’obbligo di allegazione dell’atto presupposto e sulla pretesa novità del motivo d’appello, perché ha rilevato d’ufficio una nullità processuale: l’appello dell’Agenzia era stato proposto solo nei confronti della contribuente, pur essendo intervenuta in primo grado anche Equitalia Nord; trattandosi di cause tra loro dipendenti, la mancata integrazione del contraddittorio in appello ha determinato la nullità dell’intero giudizio di secondo grado. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, affinché provveda a nuovo esame previa integrazione del contraddittorio e a regolare le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che, quando l’avviso faccia riferimento ad altro atto non conosciuto dal contribuente, l’atto richiamato debba essere allegato o il suo contenuto essenziale debba essere riportato.
art. 7, comma 1, l. 27 luglio 2000, n. 212
Invocato in relazione all’obbligo di motivazione dell’atto tributario e di allegazione degli atti richiamati non conosciuti dal destinatario.
Citat[o] dalla ricorrente nel primo motivo, in connessione con la dedotta violazione delle regole sulla validità dell’atto e del procedimento.
Richiamato quale norma sulla trasparenza/fissazione del reddito nelle società di persone, rilevante nella pretesa tributaria verso il socio o l’erede.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge, utilizzata per il primo motivo di ricorso.
Richiamato nel secondo motivo per denunciare la violazione del contraddittorio.
art. 111 Cost.
Invocato nel secondo motivo come parametro costituzionale del giusto processo e del contraddittorio.
art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato in relazione alla partecipazione necessaria delle parti nel processo tributario.
art. 40 d.P.R. n. 600 del 1973
Citato nel secondo motivo in relazione alla disciplina dell’accertamento sui redditi di partecipazione.
art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
Invocato nel terzo motivo per sostenere la novità in appello di una deduzione dell’Ufficio.
Applicati dalla Corte come base per la cassazione con rinvio per integrazione del contraddittorio in caso di cause inscindibili o dipendenti.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per il procedimento camerale in cassazione.
d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in l. 25 ottobre 2016, n. 197
Richiamato quale fonte di modifica/introduzione delle norme sul rito camerale.
Massime di principio
- Nel caso di cause tra loro dipendenti o inscindibili, l’impugnazione proposta solo nei confronti di alcune delle parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado determina la nullità del giudizio di appello se non viene integrato il contraddittorio nei confronti della parte pretermessa.
- La nullità per mancata integrazione del contraddittorio nelle cause dipendenti può essere rilevata d’ufficio anche in sede di legittimità.
- Quando la Corte rileva una nullità dell’intero giudizio di secondo grado per difetto di integrazione del contraddittorio, deve cassare la sentenza e rinviare al giudice di appello per un nuovo esame previa integrazione delle parti necessarie al processo.
- In presenza di una questione processuale assorbente che renda invalido il giudizio di appello, le censure di merito restano non esaminate.
- Nel processo tributario, la deduzione di novità di un motivo di appello va apprezzata alla luce del contenuto effettivo delle difese svolte nei gradi di merito, ma tale verifica resta logicamente subordinata alla regolare costituzione del contraddittorio in appello.
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