Sentenza del 16/05/2024 n. 13630 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di pagamento TARI e TEFA per il 2014, relativo a un’area scoperta adibita a parcheggio, assoggettata dal Comune di Caserta alla tariffa prevista per immobili comprendenti depositi, magazzini, autorimesse e attività analoghe. Progetto 2000 ha proposto tre motivi: (1) violazione della disciplina tributaria e del giudicato esterno, sostenendo che una precedente sentenza definitiva della CTR Campania, relativa alla TARSU 2009, aveva escluso l’applicazione per analogia di tariffe ai parcheggi scoperti in assenza di una categoria specifica; (2) nullità della sentenza della CTR per motivazione apparente, perché avrebbe affermato una generica omogeneità nella potenzialità di produzione dei rifiuti senza spiegare adeguatamente il ragionamento; (3) violazione dell’art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992, contestando che la CTR avesse escluso l’illegittimità della classificazione comunale solo perché altri Comuni avevano istituito una categoria specifica per le aree scoperte. La CTR Campania aveva accolto l’appello di Publiservizi, riformando la decisione favorevole alla contribuente della CTP di Caserta n. 3098/2015.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso: il secondo motivo è stato respinto perché la motivazione della CTR consentiva di comprendere e controllare la ratio decidendi; il primo è stato respinto perché l’interpretazione giuridica adottata in una diversa sentenza non vincola altri giudici e non forma autonomamente giudicato, al di fuori del capo o della domanda cui si riferisce; il terzo è stato dichiarato assorbito. Nel merito, la Corte ha ritenuto legittimo ricondurre il parcheggio scoperto alla categoria tariffaria di magazzini, depositi, autorimesse e attività assimilabili, quale classificazione per categorie fondata su caratteristiche d’uso degli spazi e sulla potenzialità di produzione dei rifiuti, non come analogia vietata. Le spese sono state compensate. È stato dato atto dei presupposti per il versamento, a carico della ricorrente, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
Art. 68, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 507/1993
Dunque, la fonte normativa statale demanda al comune l'adozione di un regolamento che, in materia di TARSU, contenga una classificazione degli immobili per gruppi (e, eventualmente, sottogruppi) omogenei, in base alla loro attitudine a produrre rifiuti e, dunque, ad incidere sui costi del servizio.
La classificazione comunale deve raggruppare utenze omogenee rispetto alla potenzialità di produrre rifiuti; la tariffa può quindi differenziarsi in base alle categorie e sottocategorie regolamentari. I gruppi indicati dalla legge sono orientativi, non tassativi.
Art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 267/2000
La disposizione attribuisce al consiglio comunale la competenza sugli atti fondamentali relativi all’istituzione e all’ordinamento dei tributi, mentre esclude da tale attribuzione la determinazione delle aliquote. Nel caso, la norma è richiamata per inquadrare il potere regolamentare comunale in materia tributaria.
Art. 62, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 507/1993
L'applicazione di una determinata tariffa ai fini TARSU, infatti, è indipendente dalla destinazione d'uso dell'immobile, in quanto lo stesso legislatore, con l'art. 62, comma 4, del D.Lgs. n. 507 del 993, ha conferito agli enti locali il potere di applicare la tariffa in base all'attività economica concretamente svolta all'interno dell'immobile.
La tariffa può essere determinata considerando l’attività concretamente esercitata nell’immobile, non soltanto la sua destinazione formale. L’area scoperta non è automaticamente esclusa dalla tassa se, per l’uso effettivo e la frequentazione di veicoli e persone, è potenzialmente idonea a produrre rifiuti.
Art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 546/1992
Non è pertanto viziato da illegittimità, né può essere disapplicato, ai sensi dell' art. 7 , comma 5, del D.Lgs. n. 546 del 1992 , il regolamento comunale che, con riferimento alla determinazione della tariffa da applicare ai fini TARSU, equipara l'area scoperta adibita a parcheggio all'area coperta adibita garage, poiché si tratta di una scelta discrezionale del Comune, effettuata nei limiti della potestà impositiva ad esso attribuita dall'ordinamento e non vietata da alcuna norma statale.
Il giudice tributario può disapplicare incidentalmente atti amministrativi generali illegittimi, ma nel caso esaminato non ricorrevano i presupposti: l’equiparazione tariffaria era una scelta discrezionale comunale consentita dalla legge.
Infatti, l'attività interpretativa delle norme giuridiche compiuta dal Giudice, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituite limite alla attività esegetica esercitata da altro giudice, dovendosi richiamare a tale proposito il distinto modo in cui opera il vincolo determinato dalla efficacia oggettiva del giudicato ex art. 2909 cod. civ. rispetto a quello imposto, in altri ordinamenti giuridici, dal principio dello stare decisis (cioè del precedente giurisprudenziale vincolante) che non trova riconoscimento nell'attuale ordinamento processuale.
Il giudicato vincola nei limiti oggettivi della domanda e del capo deciso, ma l’interpretazione giuridica contenuta in una pronuncia non costituisce di per sé un precedente vincolante per altri giudizi, né forma autonomamente giudicato.
Art. 360, primo comma, numeri 3 e 4, c.p.c.
Per costante giurisprudenza di questa Corte, ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorché il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un'approfondita disamina logica o giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.
Il vizio di motivazione apparente sussiste quando la decisione non espone elementi e ragionamento in modo da consentire il controllo della sua logica e correttezza. Una motivazione sintetica è sufficiente se rende comprensibile la ratio decidendi.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
Si dà atto, ai sensi dell' art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 , inserito dall' art. 1 , comma 17 della legge n. 228 del 2012 , della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
In caso di rigetto del ricorso, quando ne ricorrono i presupposti, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Massime di principio
- Il giudicato esterno non rende vincolante, per altri giudizi, l’interpretazione giuridica espressa in una sentenza precedente: vincola l’accertamento relativo alla domanda e al capo effettivamente decisi, non opera come stare decisis.
- Nella TARSU, la classificazione regolamentare delle utenze può comprendere categorie non nominate espressamente dalla legge, purché siano riconducibili a gruppi omogenei per uso degli spazi e potenzialità di produzione dei rifiuti; le categorie legislative hanno funzione orientativa e non tassativa.
- Un parcheggio scoperto può essere assoggettato alla tariffa prevista per autorimesse, depositi o attività affini se il regolamento comunale lo ricomprende in una categoria pertinente e l’equiparazione rientra nella discrezionalità comunale. La classificazione per categorie non è, in tale situazione, un’assimilazione analogica illegittima.
- La determinazione della tariffa può dipendere dall’attività concretamente svolta e dall’uso effettivo dell’area, non esclusivamente dalla destinazione d’uso formale o dalla circostanza che l’area sia scoperta.
- La discrezionalità comunale nella classificazione tariffaria non esclude il controllo di legittimità, ma la scelta non è illegittima per il solo fatto che altri Comuni abbiano adottato categorie diverse; occorre contestare una violazione della legge o dei limiti della potestà impositiva.
- La motivazione non è apparente se consente di individuare la ragione della decisione e di controllarne il percorso logico-giuridico, anche quando non sviluppa ogni argomento con ampiezza.
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