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Sentenza

Sentenza del 16/05/2024 n. 13588 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda gli avvisi di accertamento ICI e il classamento catastale di immobili connessi a un'area demaniale concessa alla società. La CTR della Liguria aveva respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e del Comune di Genova e accolto l'appello incidentale della società, rilevando che la rendita catastale non era stata notificata alla concessionaria, pur intestataria catastale. L'Agenzia ha proposto tre motivi: contestava che il ricorso introduttivo fosse stato validamente rivolto anche contro di essa, sosteneva che la sentenza regionale fosse nulla o priva di motivazione sul classamento e negava l'obbligo di notificare la rendita al concessionario. La società ha contestato la compensazione delle spese e, in via condizionata, ha dedotto l'omessa pronuncia e ulteriori vizi degli avvisi: sottoscrizione, motivazione, mancata allegazione degli atti richiamati e retroattività delle rendite proposte nel 2008. Ha inoltre invocato il giudicato formatosi, tra le stesse parti e sulla stessa procedura DOCFA, con Cass. n. 23369/2022.

La decisione

La Cassazione ha escluso che la definizione agevolata delle liti ICI si estendesse alla contestazione del classamento catastale, che non ha per oggetto una pretesa fiscale. Ha però accolto l'eccezione di giudicato: Cass. n. 23369/2022, relativa alle stesse parti e alla stessa procedura, aveva già stabilito che la rendita deve essere notificata al concessionario dell'area quando questi è soggetto passivo ICI e intestatario catastale. Il ricorso principale dell'Agenzia è stato quindi rigettato in ogni sua parte; i motivi incidentali condizionati della società sono rimasti assorbiti. È stato rigettato anche il ricorso incidentale non condizionato sulle spese, ritenuta adeguata la compensazione disposta in appello per la complessità normativa e il contrasto giurisprudenziale. In Cassazione le spese sono state compensate per un quarto e per i restanti tre quarti poste a carico dell'Agenzia, liquidate in euro 3.000,00 oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario e accessori di legge. Non si applica all'Agenzia l'ulteriore contributo unificato; la Corte ha dato atto dei presupposti per il relativo versamento da parte della ricorrente incidentale, ove dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 74, comma 1, legge n. 342/2000

    l'Agenzia del territorio è tenuta a notificare l'atto di attribuzione o di modifica della rendita catastale al concessionario dell'area, ove risulti tra gli intestatari catastali del bene.

    L'attribuzione o modifica della rendita catastale è efficace solo dopo la notifica agli intestatari catastali. L'obbligo riguarda anche il concessionario dell'area demaniale che sia soggetto passivo dell'ICI e risulti intestatario catastale, benché sia rimasto estraneo alla procedura DOCFA.

  • Art. 6, legge n. 212/2000

    sussiste dunque in capo all'Amministrazione finanziaria l'obbligo di notifica dell'attribuzione o modifica di rendita a chi, come nella fattispecie il concessionario dell'area demaniale marittima, sia soggetto passivo dell'imposta ICI e figuri tra gli intestatari catastali, in ossequio agli obblighi d'informazione gravanti sull'Amministrazione secondo il disposto dell'art. 6 della L. n. 212/2000.

    Gli obblighi di informazione dell'Amministrazione impongono di comunicare la variazione catastale al soggetto passivo che risulta intestatario catastale, così da consentirgli di conoscere e contestare l'atto.

  • Art. 92, comma 2, codice di procedura civile, nel testo applicabile ratione temporis

    la compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", sancita dall'art. 92, comma 2, cod. proc. civ., come riformulato dalla l. n. 69 del 2009 ("ratione temporis" applicabile), nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, riporta a una nozione elastica, che ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso

    La compensazione delle spese, anche senza reciproca soccombenza, può essere giustificata da obiettiva incertezza sul diritto controverso. La Cassazione può censurare una motivazione astratta o apparente, ma non sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulla gravità ed eccezionalità delle ragioni.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso incidentale, ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto. La maggiorazione non è invece applicata all'Amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

  • D.l. n. 119/2018, disciplina della definizione agevolata delle liti pendenti

    nel caso in cui il ricorso investa anche il provvedimento di classamento, che si afferma conosciuto solo con la notifica del predetto avviso, esso ha un duplice oggetto: uno derivante dall'impugnazione dell'atto impositivo, in relazione al quale si verifica la situazione di lite fiscale pendente, definibile quindi in base al d.l. 119/2018 ed un altro, che deriva dalla contestazione del classamento e dei criteri di attribuzione della rendita catastale che, non avendo ad oggetto una pretesa fiscale, non può essere definito in base alla citata disposizione agevolativa.

    Quando un ricorso riguarda sia l'atto impositivo sia il classamento catastale, i due profili vanno distinti: la lite sull'imposta può rientrare nella definizione agevolata, mentre la contestazione del classamento e dei criteri di attribuzione della rendita non è definibile con tale procedura perché non riguarda una pretesa fiscale.

Massime di principio

  • Se il concessionario di un'area è soggetto passivo dell'ICI e compare tra gli intestatari catastali, l'atto che attribuisce o modifica la rendita deve essergli notificato anche se non ha partecipato alla procedura DOCFA. La mancata notifica può rendere inefficace nei suoi confronti l'attribuzione della rendita.
  • La definizione agevolata di una lite tributaria non risolve automaticamente la controversia sul classamento catastale: quando sono impugnati sia l'avviso d'imposta sia il classamento, i due oggetti devono essere valutati separatamente.
  • Un precedente giudicato tra le stesse parti e relativo alla medesima procedura può impedire di ridiscutere la questione già decisa; nel caso concreto ha consolidato l'obbligo di notificare la rendita al concessionario intestatario catastale.
  • La compensazione delle spese può essere giustificata dall'obiettiva incertezza normativa e da un contrasto giurisprudenziale, purché il giudice esponga ragioni concrete e non meramente apparenti.

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