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Sentenza

Sentenza del 16/05/2024 n. 13620 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento ICI per l’anno 2008, notificato dal Comune alla concessionaria. La CTP aveva confermato l’accertamento; la CTR Liguria, con sentenza n. 767/2017, aveva accolto parzialmente l’appello della società, ritenendo le aree scoperte demaniali e da classificare E/1, quindi non imponibili, e mantenendo la categoria D/8 per i fabbricati. Il Comune ha contestato, con cinque motivi, l’esclusione dall’imposta delle aree scoperte, sostenendo tra l’altro che fossero funzionali all’attività commerciale, imponibili e soggette alla categoria catastale D, e che dal 2001 il concessionario fosse soggetto passivo ICI. La società ha eccepito il giudicato sulla categoria E/1 e, con il quarto motivo incidentale, l’irretroattività della rendita attribuita con Docfa del 2008 e la mancata notifica della rendita. Ha inoltre contestato l’imposizione su alcuni fabbricati e una duplicazione d’imposta.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso principale del Comune, rilevando il giudicato formatosi con l’ordinanza n. 10287/2019, resa tra le stesse parti e riferita alle medesime aree, che ne aveva affermato l’inquadramento catastale in categoria D/1 e l’assoggettabilità a ICI. Ha respinto i primi tre e il quinto motivo incidentale della società; ha accolto, nei limiti indicati in motivazione, il quarto, relativo alla rendita catastale e alla sua applicabilità alle annualità pregresse. Ha assorbito gli altri motivi incidentali, che potranno essere riproposti in sede di rinvio. La sentenza è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, perché accerti se VTE fosse cointestataria catastale e avesse diritto alla notifica della rendita, e se le aree fossero iscritte in Catasto per il 2008; al giudice di rinvio è stata demandata anche la regolazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • Art. 2909 c.c. (giudicato)

    Non è dubbio che ove sulla medesima questione si siano formati due giudicati contrastanti, al fine di stabilire quale dei due debba prevalere occorre fare riferimento al criterio temporale, nel senso che il secondo giudicato prevale in ogni caso sul primo, sempre che la seconda sentenza contraria ad altra precedente non sia stata sottoposta a revocazione.

    Tra giudicati incompatibili prevale quello successivo, se non è stato revocato. La Corte applica il criterio al giudicato della Cassazione sulla categoria catastale, ritenendolo prevalente sul precedente giudicato invocato dalla contribuente.

  • Art. 5, commi 2 e 3, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    In definitiva, la regola generale ricavabile dall' art. 5 , comma 2, del D.Lgs. n. 504 del 1992 , secondo cui le risultanze catastali divenute definitive per mancata impugnazione hanno efficacia a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali, patisce eccezione solo se le variazioni costituiscano correzioni di errori materiali nel classamento che sostituiscono, ovvero conseguano a modificazioni della consistenza o della destinazione dell'immobile denunciate dallo stesso contribuente; esse, difatti, trovano applicazione dalla data della denuncia.

    Per gli immobili già iscritti in Catasto, le modifiche di rendita normalmente operano dall’anno d’imposta successivo alla loro annotazione. Fanno eccezione le correzioni di errori materiali nel classamento e le variazioni di consistenza o destinazione denunciate dal contribuente, applicabili dalla data della denuncia. Per i fabbricati del gruppo D non iscritti in Catasto, la rendita attribuita può invece determinare la base imponibile anche per i periodi pregressi ancora accertabili.

  • Art. 74, comma 1, legge 21 novembre 2000, n. 342

    L' art. 74 , comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342 , nel prevedere che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell'ICI, ma non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d'imposta "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso.

    La rendita catastale non può essere utilizzata per determinare l’ICI prima della sua notificazione al soggetto interessato. Dopo la notifica, può però essere applicata anche alle annualità ancora suscettibili di accertamento o liquidazione; la notifica deve raggiungere il concessionario se è intestatario catastale e soggetto passivo.

  • Art. 6 legge 27 luglio 2000, n. 212

    secondo l'insegnamento di questa Corte sussiste dunque in capo all'Amministrazione finanziaria l'obbligo di notifica dell'attribuzione o modifica di rendita a chi, come nella fattispecie il concessionario dell'area demaniale marittima, sia soggetto passivo dell'imposta ICI e figuri tra gli intestatari catastali, in ossequio agli obblighi d'informazione gravanti sull'Amministrazione secondo il disposto dell' art. 6 della legge n. 212/2000 .

    Gli obblighi informativi dell’amministrazione impongono di notificare l’attribuzione o la modifica della rendita al concessionario che sia soggetto passivo ICI e risulti intestatario catastale, anche se non ha presentato la procedura Docfa.

  • Art. 3, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    La disposizione è richiamata nel ricorso principale in relazione alla soggettività passiva del concessionario, ma la decisione non ne svolge un’autonoma interpretazione: la questione è definita sulla base del giudicato catastale e degli accertamenti demandati al giudice di rinvio.

Massime di principio

  • Un giudicato definitivo sulla categoria o rendita catastale vincola contribuente ed ente impositore e può condizionare la decisione sull’ICI, perché la rendita costituisce il dato di riferimento per la base imponibile.
  • Se esistono giudicati incompatibili sulla stessa questione, prevale quello successivo, salvo che sia stato revocato.
  • La rendita catastale attribuita o modificata non può essere utilizzata ai fini ICI prima della notificazione al soggetto interessato. La notifica è dovuta al concessionario se questi è intestatario catastale e soggetto passivo.
  • Per gli immobili già iscritti in Catasto, le variazioni di rendita normalmente rilevano dall’anno successivo alla messa in atti; correzioni di errori materiali e variazioni denunciate dal contribuente seguono le specifiche decorrenze indicate dalla legge e dalla giurisprudenza.
  • Per fabbricati classificabili nel gruppo D ma non iscritti in Catasto, la rendita attribuita può incidere anche sulle annualità precedenti ancora accertabili; occorre però verificare la notificazione della rendita e la situazione catastale concreta.
  • La classificazione catastale delle aree scoperte non dipende soltanto dalla loro natura demaniale: il giudicato richiamato stabilisce che le aree indispensabili all’attività del concessionario e potenzialmente produttive di reddito non sono classificabili in categoria E e sono assoggettabili a ICI.

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